CODICE CIVILE
Disposizioni sulla legge in generale
Capo I
Delle fonti del diritto
Art. 1 - Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
1. le leggi;
2. i regolamenti;
3. (abrogato) le norme corporative;
4. gli usi.
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di
legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70 e
seguenti, 87 e seguenti).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere
costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei
limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari.
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle
leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono
nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5 Norme corporative (abrogato)
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici
collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura
del lavoro nelle controversie collettive.
Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative
(abrogato)
La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel
Codice Civile (2063 - 2081) e in leggi particolari.
Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato)
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle
leggi e dei regolamenti.
Art. 8 Usi Nelle materie regolate dalle leggi e dai
regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. (2°
comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati
dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.
Art. 9 Raccolte di usi Gli usi pubblicati nelle raccolte
ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti
fino a prova contraria.
Capo II
Dell'applicazione della legge in generale
Art. 10 Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei
regolamenti Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto
giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti
disposto. (2° comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie nel
giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia
altrimenti disposto. Art. 11 Efficacia della legge nel tempo La legge non
dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit. 25). (2°
comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro
efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella
della stipulazione. Art. 12 Interpretazione della legge Nell'applicare la legge
non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una
precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili
o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i
princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Art. 13 Esclusione
dell'applicazione analogica delle norme corporative (abrogato) Le norme
corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a
quelli da esse contemplati. Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed
eccezionali Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad
altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
(Costit. 25; Cod. Pen. 2). Art. 15 Abrogazione delle leggi Le leggi non sono
abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o
per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova
legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Art. 16
Trattamento dello straniero Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni
contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone
giuridiche straniere (2505). Nota - Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono
stati abrogati dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di
diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 199 Art. 17 Legge
regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di
famiglia (abrogato) Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di
famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia
incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto
secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di
rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero
di atti di disposizioni di immobili situati all'estero. Art. 18 Legge
regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (abrogato) I rapporti personali
tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale
che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla
legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio. Art. 19
Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi (abrogato) I rapporti
patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al
tempo della celebrazione del matrimonio. Il cambiamento di cittadinanza dei
coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i
coniugi in base alla nuova legge nazionale comune. Art. 20 Legge regolatrice
dei rapporti tra genitori e figli (abrogato) I rapporti tra genitori e figli
sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se
soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il
figlio. I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale
dell'adottante al tempo dell'adozione. Art. 21 Legge regolatrice della tutela
(abrogato) La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono
regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Art. 22 Legge regolatrice del
possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose (abrogato) Il
possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono
regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano. Art. 23 Legge
regolatrice delle successioni per causa di morte (abrogato) Le successioni per
causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al
quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita si
tratta. Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni (abrogato) Le donazioni sono
regolate dalla legge nazionale del donante. Art. 25 Legge regolatrice delle
obbligazioni (abrogato) Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate
dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del
luogo nel quale il contratto è stato conchiuso. E' salva in ogni caso la
diversa volontà delle parti. Le obbligazioni non contrattuali sono regolate
dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano. Art. 26
Legge regolatrice della forma degli atti (abrogato) La forma degli atti tra
vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale
l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla
legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune. Le
forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione
dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose
stesse si trovano. Art. 27 Legge regolatrice del processo (abrogato) La
competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui
il processo si svolge Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia
(abrogato) Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano
tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato. Art. 29 Apolidi
(abrogato) Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo
dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono,
dovrebbe applicarsi la legge nazionale. Art. 30 Rinvio ad altra legge
(abrogato) Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una
legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener
conto del rinvio da essa fatto ad altra legge. Art. 31 Limiti derivanti
dall'ordine pubblico e dal buon costume (abrogato) Nonostante le disposizioni
degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato
estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le
private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello
Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume. Legge 31
maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di Diritto internazionale
privato Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto della legge La presente
legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per
l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle
sentenze e degli atti stranieri. Art. 2 Convenzioni internazionali Le
disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Nell'interpretazione di tali
convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza
della loro applicazione uniforme. Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del
sistema italiano di Diritto internazionale privato Titolo II Giurisdizione
italiana Art. 3 Ambito della giurisdizione La giurisdizione italiana sussiste
quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un
rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77
Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. La
giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3
e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo,
firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno
1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché
il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando
si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della
Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in
base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio. Art. 4 Accettazione
e deroga della giurisdizione Quando non vi sia giurisdizione in base all'art.
3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e
tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel
processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.
La giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un
giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto
e la causa verte su diritti disponibili. La deroga è inefficace se il giudice o
gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono
conoscere della causa. Art. 5 Azioni reali relative ad immobili siti all'estero
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad
oggetto beni immobili situati all'estero. Art. 6 Questioni preliminari Il
giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella
giurisdizione italiana e la cui soluzione è necessaria per decidere sulla
domanda proposta. Art. 7 Pendenza di un processo straniero Quando, nel corso
del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda
avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero,
il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre
effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice
straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non
è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue,
previa riassunzione ad istanza della parte interessata. La pendenza della causa
innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui
il processo si svolge. Nel caso di pregiudizialità di una causa straniera, il
giudice italiano può sospendere il processo se ritiene che il provvedimento
straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano. Art. 8 Momento
determinante della giurisdizione Per la determinazione della giurisdizione
italiana si applica l'art. 5 Cod. Proc. Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste
se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.
Art. 9 Giurisdizione volontaria In materia di giurisdizione volontaria, la
giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla
presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un
giudice italiano quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino
italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o
rapporti ai quali è applicabile la legge italiana. Art. 10 Materia cautelare In
materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento
deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione
nel merito. Art. 11 Rilevabilità del difetto di giurisdizione Il difetto di
giurisdizione può essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo,
soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente
accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre
in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e contumace, se
ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è
esclusa per effetto di una norma internazionale. Art. 12 Legge regolatrice del
processo Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge
italiana. Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di Diritto
internazionale privato Titolo III Diritto applicabile Capo I Disposizioni
generali Art. 13 Rinvio Quando negli articoli successivi è richiamata la legge
straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato
straniero alla legge di un altro Stato: a. se il diritto di tale Stato accetta
il rinvio; b. se si tratta di rinvio alla legge italiana. L'applicazione del comma
1 è tuttavia esclusa: a. nei casi in cui le disposizioni della presente legge
rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in
tal senso dalle parti interessate; b. riguardo alle disposizioni concernenti la
forma degli atti; c. in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente
Titolo. Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio
soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo
stabilimento della filiazione. Quando la presente legge dichiara in ogni caso
applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di
rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione. Art. 14 Conoscenza della legge
straniera applicabile L'accertamento della legge straniera e compiuto d'ufficio
dal giudice. A tal fine questi può avvalersi, oltre che degli strumenti
indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il
tramite del Ministero di grazia e giustizia; può altresì interpellare esperti o
istituzioni specializzate. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge
straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge
richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la
medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Art. 15
Interpretazione e applicazione della legge straniera La legge straniera è
applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel
tempo. Art. 16 Ordine pubblico La legge straniera non è applicata se i suoi effetti
sono contrari all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata
mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima
ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana. Art. 17 Norme di
applicazione necessaria E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che
seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro
scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.
Art. 18 Ordinamenti plurilegislativi Se nell'ordinamento dello Stato richiamato
dalle disposizioni della presente legge coesistono più sistemi normativi a base
territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri
utilizzati da quell'ordinamento. Se tali criteri non possono essere
individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie
presenta il collegamento più stretto. Art. 19 Apolidi, rifugiati e persone con
più cittadinanze Nei casi in cui le disposizioni della presente legge
richiamano la legge nazionale di una persona, se questa è apolide o rifugiata
si applica la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello
Stato di residenza. Se la persona ha più cittadinanze, si applica la legge di
quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più
stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale. Capo II
Capacità e diritti delle persone fisiche Art. 20 Capacità giuridica delle
persone fisiche La capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla
loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacità, prescritte dalla
legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge. Art. 21
Commorienza Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si
accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale
l'accertamento rileva. Art. 22 Scomparsa, assenza e morte presunta I
presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta
di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. Sussiste la
giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1: a. se l'ultima legge
nazionale della persona era quella italiana; b. se l'ultima residenza della
persona era in Italia; c. se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o
della morte presunta può produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Art. 23 Capacità di agire delle persone fisiche La capacità di agire delle
persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la
legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacità di
agire, queste sono regolate dalla stessa legge. In relazione a contratti tra
persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla
legge dello Stato in cui il contratto è concluso può invocare l'incapacità
derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al
momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacità o
l'ha ignorata per sua colpa. In relazione agli atti unilaterali, la persona
considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto è compiuto può
invocare l'incapacità derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ciò
non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento
sulla capacità dell'autore dell'atto. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non
si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per
causa di morte, ne agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in
uno Stato diverso da quello in cui l'atto è compiuto. Art. 24 Diritti della
personalità L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono
regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da
un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate
dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti. Capo III
Persone giuridiche Art. 25 Società ed altri enti l. Le società, le
associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se
privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui
territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica,
tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in
Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. In
particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: a. la natura
giuridica; b. la denominazione o ragione sociale; c. la costituzione, la
trasformazione e l'estinzione; d. la capacità; e. la formazione, i poteri e le
modalità di funzionamento degli organi; f. la rappresentanza dell'ente; g. le
modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i
diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità; h. la responsabilità per le
obbligazioni dell'ente; i. le conseguenze delle violazioni della legge o
dell'atto costitutivo. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e
le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti
in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati. Capo IV Rapporti
di famiglia Art. 26 Promessa di matrimonio La promessa di matrimonio e le
conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei
nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana. Art. 27 Condizioni per contrarre
matrimonio La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre
matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento
del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia
acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. Art.
28 Forma del matrimonio Il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è
considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale
di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello
Stato di comune residenza in tale momento. Art. 29 Rapporti personali tra
coniugi I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale
comune. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più
cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata. Art. 30 Rapporti patrimoniali tra
coniugi I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge
applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire
per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello
Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi
risiede. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è
considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è
stato stipulato. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da
una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto
conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali
su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate
le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si
trovano. Art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio La
separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla
legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di
scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel
quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. La separazione
personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla
legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana. Art. 32
Giurisdizione in materia di nullità, annullamento, separazione personale e
scioglimento del matrimonio In materia di nullità e di annullamento del matrimonio,
di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione
italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno
dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia.
Art. 33 Filiazione Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del
figlio al momento della nascita. E' legittimo il figlio considerato tale dalla
legge dello Stato di cui uno dei genitori e cittadino al momento della nascita
del figlio. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i
presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato
di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale
di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge.
Art. 34 Legittimazione La legittimazione per susseguente matrimonio è regolata
dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge
nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento. Negli altri casi, la
legittimazione è regolata dalla legge dello Stato di cui e cittadino, al
momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene
legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del
genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della
morte. Art. 35 Riconoscimento di figlio naturale Le condizioni per il
riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del
figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del
soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. La
capacità del genitore di fare il riconoscimento è regolata dalla sua legge
nazionale. La forma del riconoscimento è regolata dalla legge dello Stato in
cui esso e fatto o da quella che ne disciplina la sostanza. Art. 36 Rapporti
tra genitori e figli I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli,
compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del
figlio. Art. 37 Giurisdizione in materia di filiazione In materia di filiazione
e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana
sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente da gli artt. 3 e 9, anche
quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia. Capo
V Adozione Art. 38 Adozione I presupposti, la costituzione e la revoca
dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli
adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli
adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la
loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione.
Tuttavia si applica il diritto italiano quando è richiesta al giudice italiano
l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando
maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Art. 39 Rapporti fra adottato e famiglia adottiva I rapporti personali e
patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di
questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se
comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono
entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita
matrimoniale è prevalentemente localizzata. Art. 40 Giurisdizione in materia di
adozione I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione
allorché: a. gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani
ovvero stranieri residenti in Italia; b. l'adottando è un minore in stato di
abbandono in Italia. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra
l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici
italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3,
ogni qualvolta l'adozione si è costituita in base al diritto italiano. Art. 41
Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione I
provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai
sensi degli artt. 64, 65 e 66. Restano ferme le disposizioni delle leggi
speciali in materia di adozione dei minori. Capo VI Protezione degli incapaci e
obblighi alimentari Art. 42 Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione
dei minori La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge
applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24
ottobre 1980, n. 742. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle
persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle
persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.
Art. 43 Protezione dei maggiori d'età I presupposti e gli effetti delle misure
di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l'incapace
e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni
dell'incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge
italiana. Art. 44 Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età l.
La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci
maggiori di età sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche
quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente,
la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia. Quando in base
all'art. 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un
provvedimento straniero in materia di capacità di uno straniero, la
giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o
integrativi eventualmente necessari. Art. 45 Obbligazioni alimentari nella famiglia
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla
Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle
obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 745. Capo
VII Successioni Art. 46 Successione per causa di morte La successione per causa
di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si
tratta, al momento della morte. Il soggetto della cui eredità si tratta può
sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera
successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se
al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato.
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica
i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia
al momento della morte della persona della cui successione si tratta. La
divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo
che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo
d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni
ereditari. Art. 47 Capacità di testare La capacità di disporre per testamento,
di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente
al momento del testamento, della modifica o della revoca. Art. 48 Forma del
testamento Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale
dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge
dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era
cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.
Art. 49 Successione dello Stato Quando la legge applicabile alla successione,
in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni
ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano. Art. 50
Giurisdizione in materia successoria In materia successoria la giurisdizione
italiana sussiste: a. se il defunto era cittadino italiano al momento della
morte; b. se la successione si è aperta in Italia; c. se la parte dei beni
ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia; d. se il
convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione
italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;
e. se la domanda concerne beni situati in Italia. Capo VIII Diritti reali Art.
51 Possesso e diritti reali Il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali
sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni
si trovano. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in
materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale
dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto. Art. 52 Diritti reali su
beni in transito I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge
del luogo di destinazione. Art. 53 Usucapione di beni mobili L'usucapione di
beni mobili e regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al
compimento del termine prescritto. Art. 54 Diritti su beni immateriali I
diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di
utilizzazione. Art. 55 Pubblicità degli atti relativi ai diritti reali La
pubblicità degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti
reali è regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento
dell'atto. Capo IX Donazioni Art. 56 Donazioni Le donazioni sono regolate dalla
legge nazionale del donante al momento della donazione. Il donante può, con
dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione
stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. La donazione è valida,
quanto alla forma, se è considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza
oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto è compiuto. Capo X Obbligazioni
contrattuali Art. 57 Obbligazioni contrattuali Le obbligazioni contrattuali
sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la L. 18
dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni
internazionali, in quanto applicabili. Capo XI Obbligazioni non contrattuali
Art. 58 Promessa unilaterale La promessa unilaterale è regolata dalla legge
dello Stato in cui viene manifestata. Art. 59 Titoli di credito La cambiale, il
vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni
contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di
legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al R.D.L. 25 agosto
1932, n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946, c del 19 marzo
1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al R.D.L. 24
agosto 1933, n. 1077, convertito dalla L. 4 gennaio 1934, n.61. Tali
disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori
degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non
contraente. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato
il cui titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella
principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata
assunta. Art. 60 Rappresentanza volontaria La rappresentanza volontaria è
regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede
d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia
conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la
legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi
poteri nel caso concreto. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza è
valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la
sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e posto in essere. Art. 61 Obbligazioni
nascenti dalla legge La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa,
il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente
regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si
è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione. Art. 62 Responsabilità per
fatto illecito La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge
dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può
chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto
che ha causato il danno. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini
di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato. Art.
63 Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto La responsabilità per
danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato
in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da
quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore
provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso.
Legge 31 maggio 1995, n. 218 Riforma del sistema italiano di Diritto
internazionale privato Titolo IV Efficacia di sentenze e atti stranieri Art. 64
Riconoscimento di sentenze straniere La sentenza straniera è riconosciuta in
Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a. il
giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi
sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b. l'atto
introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in
conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo
e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c. le parti si sono
costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo
o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d. essa è
passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; e.
essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano
passata in giudicato; f. non pende un processo davanti a un giudice italiano
per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del
processo straniero; g. le sue disposizioni non producono effetti contrari
all'ordine pubblico. Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri Hanno
effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle
persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità
quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è
richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro
Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i
diritti essenziali della difesa. Art. 66 Riconoscimento di provvedimenti
stranieri di giurisdizione volontaria I provvedimenti stranieri di volontaria
giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun
procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in
quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui
legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti
nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato,
ovvero sono pronunciati da un'autorità che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano. Art. 67 Attuazione di
sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione
del riconoscimento In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del
riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di
volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione
forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del
luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. La
sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente
al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono
titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata. Se la contestazione ha luogo
nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al
giudizio. Art. 68 Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e
all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero
e ivi muniti di forza esecutiva. Art. 69 Assunzione di mezzi di prova disposti
da giudici stranieri Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri
riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori
o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con
decreto della Corte d'Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.
Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza
è proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia
autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti.
Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere
trasmessa in via diplomatica. La Corte delibera in camera di consiglio e,
qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente. Può
disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti
istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreché essi non
contrastino con i princìpi dell'ordinamento stesso. L'assunzione o
l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si
osservano le forme espressamente richieste dal l'autorità giudiziaria straniera
in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. Art. 70
Esecuzione richiesta in via diplomatica Se la richiesta per l'assunzione di
mezzi di prova di atti di istruzione è fatta in via diplomatica e la parte
interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i
provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice
procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. Art. 71
Notificazione di atti di autorità straniere La notificazione di citazioni a
comparire davanti ad autorità straniere o di altri atti provenienti da uno
Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui
giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in
via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale
giudiziario da lui richiesto. La notificazione avviene secondo le modalità
previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalità richieste
dall'autorità straniera in quanto compatibili con i princìpi dell'ordinamento
italiano. In ogni caso l'atto può essere consegnato, da chi procede alla notificazione,
al destinatario che lo accetti volontariamente. Legge 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di Diritto internazionale privato Titolo V
Disposizioni transitorie Art. 72 Disposizioni transitorie La presente legge si
applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore,
fatta salva l'applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle
previgenti norme di diritto internazionale privato. I giudizi pendenti sono
decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la
giurisdizione sopravvengono nel corso del processo. Art. 73 Abrogazione di
norme incompatibili Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al Codice Civile, nonché gli artt. 2505 e 2509
Cod. Civ. e gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805
Cod. Proc. Civ. Art. 74 Entrata in vigore La presente legge entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Codice Civile Libro Primo Delle persone e della famiglia
Titolo I Delle persone fisiche Art. 1 Capacità giuridica La capacità giuridica
si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a
favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715,
784). (3° comma abrogato). Art. 2 Maggiore età. Capacità di agire La maggiore
età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si
acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una
età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in
materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è
abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto
di lavoro. Art. 3 (abrogato) Art. 4 Commorienza Quando un effetto giuridico
dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di
esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento. Art. 5
Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio
corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità
fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume (1418). Art. 6 Diritto al nome Ogni persona ha diritto al nome che
le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non
sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con
le formalità dalla legge indicati. Art. 7 Tutela del diritto al nome La
persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa
risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere
giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni
(2563). L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in
uno o più giornali. Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari Nel caso
previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi,
pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela
del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.
Art. 9 Tutela dello pseudonimo Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che
abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'art.
7. Art. 10 Abuso dell'immagine altrui Qualora l'immagine di una persona o dei
genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi
in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti
congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre
che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile Libro Primo
Delle persone e della famiglia Titolo II Delle persone giuridiche Capo I
Disposizioni generali Art. 11 Persone giuridiche pubbliche Le Province e i
Comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono
dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e
seguenti). Art. 12 Persone giuridiche private Le associazioni, le fondazioni e
le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della
Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività
nell'ambito della Provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di
riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2). Art. 13 Società Le società sono
regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti). Capo II
Delle associazioni e delle fondazioni Art. 14 Atto costitutivo Le associazioni
e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643). La
fondazione può essere disposta anche con testamento (600). Art. 15 Revoca dell'atto
costitutivo della fondazione L'atto di fondazione può essere revocato dal
fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il
fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La
facoltà di revoca non si trasmette agli eredi. Art. 16 Atto costitutivo e
statuto. Modificazioni L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la
denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della
sede, nonché le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche
determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli
associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di
fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto
costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla
estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni,
anche quelle relative alla loro trasformazione (28). Le modificazioni dell'atto
costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa
nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4). Art. 17 Acquisto di immobili e
accettazione di donazioni, eredità e legati La persona giuridica non può
acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredita, né conseguire
legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7). Senza questa
autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto. Art. 18
Responsabilità degli amministratori Gli amministratori sono responsabili verso
l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' però esente da
responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato
all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione
che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio
dissenso (2392). Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza Le
limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi
che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384). Art. 20 Convocazione
dell'assemblea delle associazioni L'assemblea delle associazioni deve essere
convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del
bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la
convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8). Art. 21
Deliberazioni dell'assemblea Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a
maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In
seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per
modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti
disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati (11). Art. 22 Azioni di responsabilità contro
gli amministratori Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle
associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono
esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941). Art. 23
Annullamento e sospensione delle deliberazioni Le deliberazioni dell'assemblea
contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere
annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del
pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima (1445, 2377). Il Presidente del tribunale o il giudice
istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su
istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della
deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di
sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori (att. 10).
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon
costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa (att. 9). Art. 24
Recesso ed esclusione degli associati La qualità di associato non è
trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o
dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha
assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di
recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto
con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per
gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi
dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che
abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di
appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né
hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Art. 25 Controllo sull'amministrazione
delle fondazioni L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza
sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione
degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute
nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a
norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon
costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario
straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello
statuto e dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della
deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in
base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377).
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro
responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono
esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
amministratori. Art. 26 Coordinamento di attività e unificazione di
amministrazione L'autorità governativa può disporre il coordinamento della
attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione,
rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore. Art. 27
Estinzione della persona giuridica Oltre che per le cause previste nell'atto
costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è
stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre
quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L'estinzione è dichiarata
dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche
d'ufficio (att. 10). Art. 28 Trasformazione delle fondazioni Quando lo scopo è
esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio e divenuto
insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la
fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno
possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non e ammessa quando i
fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come
causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze
persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non
si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più
famiglie determinate (att. 10). Art. 29 Divieto di nuove operazioni Gli
amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato
il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il
provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento
dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di
scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo
divieto, assumono responsabilità personale e solidale (1292). Art. 30
Liquidazione Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo
scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio
secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21). Art. 31 Devoluzione dei
beni I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione,
sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora
questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità
governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se
trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha
stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso
modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno
fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i
beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in
proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto (2964 e seguenti). Art. 32
Devoluzione dei beni con destinazione particolare Nel caso di trasformazione o
di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con
destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità
governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone
giuridiche, che hanno fini analoghi. Art. 33 Registrazione delle persone
giuridiche In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone
giuridiche (att. 22 e seguenti). Nel registro devono indicarsi la data
dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione,
lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede
della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la
menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. La registrazione
può essere disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di
una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e
solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte
(1292). Art. 34 Registrazione di atti Nel registro devono iscriversi anche le
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state
approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e
l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con
indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di
scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano
l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. Se l'iscrizione non ha
avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che
si provi che questi ne erano a conoscenza. Art. 35 Disposizione penale Gli
amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte
dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di
attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L.
20.000 a L. 1.000.000. Capo III Delle associazioni non riconosciute e dei
comitati Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non
riconosciute L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non
riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli
associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di
coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la
direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78). Art. 37 Fondo comune I contributi degli
associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono
chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di
recesso. Art. 38 Obbligazioni Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul
fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e
solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione
(Cod. Proc. Civ. 19). Art. 39 Comitati I comitati di soccorso o di beneficienza
e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre,
festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto
e stabilito nelle leggi speciali. Art. 40 Responsabilità degli organizzatori
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono
responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della
loro destinazione allo scopo annunziato. Art. 41 Responsabilità dei componenti.
Rappresentanza in giudizio Qualora il comitato non abbia ottenuto la
personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e
solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto
a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella
persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75). Art. 42 Diversa destinazione dei
fondi Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia
più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità
governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata
disciplinata al momento della costituzione. Titolo III Del domicilio e della
residenza Art. 43 Domicilio e residenza Il domicilio di una persona è nel luogo
in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod.
Proc. Civ. 139). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale. Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio Il
trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se
non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31). Quando una
persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa
altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il
domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e stato
denunciato il trasferimento della residenza. Art. 45 Domicilio dei coniugi del
minore e dell'interdetto Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo
in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore
ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i
genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne
sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il
minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il
domicilio del tutore (343). Art. 46 Sede delle persone giuridiche Quando la
legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le
persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede
(Cod. Proc. Civ. 141, 145). Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi
dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i
terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima
(33). Art. 47 Elezione di domicilio Si può eleggere domicilio speciale per
determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per
iscritto (1350). Titolo IV Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
Capo I Dell'assenza Art. 48 Curatore dello scomparso Quando una persona non è
più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza
(43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o
dell'ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori
legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti,
la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle
liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri
provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod.
Proc. Civ. 721). Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina
del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli
atti che il medesimo non può fare. Art. 49 Dichiarazione di assenza Trascorsi
due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori
legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso
diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale
competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza
(Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti). Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo
dei beni Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale,
su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina
l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. Coloro che
sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a
cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono
domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari
e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte
dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di
questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero
liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati
dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari
previste dall'art. 434. Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio
temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve
dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado
di darla il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità
delle persone e alla loro parentela con l'assente. Art. 51 Assegno alimentare a
favore del coniuge dell'assente Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli
spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di
successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno
alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del
patrimonio dell'assente. Art. 52 Effetti della immissione nel possesso
temporaneo L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto
dalla formazione dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti). Essa
attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei
beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle
rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente. Art. 53 Godimento
dei beni Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso
temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli
altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite. Art. 54 Limiti alla
disponibilità dei beni Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso
temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se
non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale
nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme
ricavate. Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo Se durante il
possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale
l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a quello del
possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha
diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale. Art.
56 Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza Se durante il possesso
temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli
effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di
provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48. I
possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro
costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli
artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili.
Se l'assenza e stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il
diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.
Art. 57 Prova della morte dell'assente Se durante il possesso temporaneo è
provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che
al momento della morte erano i suoi eredi o legatari. Si applica anche in
questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente. Capo II
Della dichiarazione di morte presunta Art. 58 Dichiarazione di morte presunta
dell'assente Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia
dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del
pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art.
50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui
risale l'ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se
non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età
dell'assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la
dichiarazione di assenza. Art. 59 Termine per la rinnovazione dell'istanza
L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano
decorsi almeno due anni. Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, può essere dichiarata la morte presunta
nei casi seguenti: * quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle
quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle
quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui,
e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in
mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le
ostilità; * quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo
internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni
dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni
dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute
notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la
cessazione delle ostilità; * quando alcuno e scomparso per un infortunio e non
si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il
giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il
mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto. Art. 61
Data della morte presunta Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo
precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale
la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal
n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia. Qualora non possa determinarsi
l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato. Art.
62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta La dichiarazione di
morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando non
si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la
compilazione dell'atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con
sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle
persone indicate nei capoversi dell'art. 50. Il tribunale, qualora non ritenga
di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare
l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726). Art. 63 Effetti
della dichiarazione di morte presunta dell'assente Divenuta eseguibile la
sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso
temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre
liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei
diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50
conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle
obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel
quarto comma dell'art. 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele
che sono state imposte. Art. 64 Immissione nel possesso e inventario Se non v'e
stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati
nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio
dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza
menzionata nell'art. 58. Coloro che prendono possesso dei beni devono fare
precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti). Parimenti
devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto
della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60. Art. 65
Nuovo matrimonio del coniuge Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la
morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio (68, 117). Art. 66
Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta
La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è
provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto
di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i
beni nei quali sia stato investito (73). Essa ha altresì diritto di pretendere
l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma
dell'art. 63. Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel
primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero
stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento
delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63
per il tempo anteriore alla data della morte. Sono salvi in ogni caso gli
effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e
seguenti). Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte La
dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte
presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta
del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti
coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio Il matrimonio contratto a norma dell'art.
65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta
ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili del
matrimonio dichiarato nullo (128). La nullità non può essere pronunziata nel
caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a
quella del matrimonio (117). Capo III Delle ragioni eventuali che competono
alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte
presunta Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora
l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.
Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora
l'esistenza Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto
o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a
coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il
diritto di rappresentazione (467 e seguenti). Coloro ai quali e devoluta la
successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc.
Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).
Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora
l'esistenza Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la
petizione di eredità (533 e seguenti) né gli altri diritti spettanti alla
persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli
effetti della prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e
seguenti). La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della
costituzione in mora (821, 1219). Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la
persona della quale è stata dichiarata la morte presunta Quando s'apre una
successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui
è stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro ai quali, in sua
mancanza, e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario
dei beni (Cod. Proc. Civ. 769). Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla
persona di cui è stata dichiarata la morte presunta Se la persona di cui è
stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al
momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa
possono esercitare la petizione di eredita (533 e seguenti) e far valere ogni
altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si
trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è
ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato investito, salvi gli effetti
della prescrizione o dell'usucapione (1158 e seguenti; 2934 e seguenti). Si
applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71. Titolo V Della parentela
e dell'affinità Art. 74 Parentela La parentela è il vincolo tra le persone che
discendono da uno stesso stipite. Art. 75 Linee della parentela Sono parenti in
linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale
quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 Computo dei gradi Nella linea retta si computano altrettanti gradi
quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi
si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite
comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo
stipite. Art. 77 Limite della parentela La legge non riconosce il vincolo di
parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente
determinati. Art. 78 Affinità L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i
parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente
d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa
per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per
alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è
dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4. Titolo VI Del
matrimonio Capo I Della promessa di matrimonio Art. 79 Effetti La promessa di
matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ciò che si fosse convenuto
per il caso di non adempimento. Art. 80 Restituzione dei doni Il promittente
può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di
matrimonio, se questo non è stato contratto (785, 2694). La domanda non è
proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il
matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti. Art. 81
Risarcimento dei danni La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto
pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore
ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla
richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo
ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese
fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è
risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla
condizione delle parti (2056). Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente
che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La
domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il
matrimonio (2964 e seguenti). Capo II Del matrimonio celebrato davanti a
ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei
culti ammessi nello stato Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del
culto cattolico Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto
cattolico e regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle
leggi speciali sulla materia. Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri
dei culti ammessi nello Stato Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti
ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo
quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio. Capo III
Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile Sezione I
Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio Art. 84 Età I minori di
età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza
dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle
ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con
decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio
chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero,
agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo,
con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa
in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il
termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo. Art.
85 Interdizione per infermità di mente Non può contrarre matrimonio
l'interdetto per infermità di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti). Se
l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la
celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato
sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). Art. 86
Libertà di stato Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio
precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556). Art. 87 Parentela, affinità, adozione
e affiliazione Non possono contrarre matrimonio fra loro: * gli ascendenti e i
discendenti in linea retta, legittimi o naturali; * i fratelli e le sorelle
germani, consanguinei o uterini; * lo zio e la nipote, la zia e il nipote; *
gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità
deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata
pronunciata la cessazione degli effetti civili; * gli affini in linea
collaterale in secondo grado; * l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; *
i figli adottivi della stessa persona; * l'adottato e i figli dell'adottante; *
l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
* divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I
divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da
filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare
il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata
anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico
ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'art. 84. Art. 88 Delitto Non possono contrarre matrimonio tra loro le
persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato
sul coniuge dell'altra (116, 117). Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio
ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino
a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. Art. 89 Divieto
temporaneo di nuove nozze Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo
trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in
cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f),
della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato
dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo
stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito
non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo
scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto
dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87. Il divieto cessa dal giorno in
cui la gravidanza è terminata. Art. 90 Assenza del minore Con il decreto di cui
all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo
esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle
convenzioni matrimoniali. Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità
(abrogato) Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
Sezione II Delle formalità preliminari del matrimonio Art. 93 Pubblicazione La
celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a
cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste
nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il
nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli
sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono
celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome
e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa
menzione (115, 138). Art. 94 Luogo della pubblicazione La pubblicazione deve
essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi
ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza
non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della
precedente residenza. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la
pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali
la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato
civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione. Art. 95 Durata
della pubblicazione L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa
comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100,
115, 138). Art. 96 Richiesta della pubblicazione La richiesta della
pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto
speciale incarico (81, 135). Art. 97 Documenti per la pubblicazione Chi
richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un
estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni
altro documento necessario a provare la libertà degli sposi. Coloro che
esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare all'ufficiale di
stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la
propria personale responsabilità, che gli sposi non si trovano in alcuna delle
condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui debbono
prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta
dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione delle conseguenze penali delle
dichiarazioni mendaci. La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e
sottoscritta dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso.
Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della L. 4 gennaio 1968,
n. 15. In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale
di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto
integrale di nascita, l'assenza di impedimento di parentela o di affinità a
termini e per gli effetti di cui all'art. 87. Qualora i richiedenti non
presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro
domanda a richiederli. (l) Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n.
423 e successivamente dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 98 Rifiuto della
pubblicazione L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere
alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti). Art.
99 Termine per la celebrazione del matrimonio Il matrimonio non può essere
celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il
matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione
si considera come non avvenuta. Art. 100 Riduzione del termine e omissione
della pubblicazione Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non
impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre,
per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In questo caso la riduzione
del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le
stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando
venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché
parenti degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del
mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome
e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e
assicurano sulla loro coscienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli
artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il pretore deve far
precedere all'atto di notorietà la lettura di detti articoli e ammonire i
dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle
possibili conseguenze. Quando è stata autorizzata la omissione della
pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio,
devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di
autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97. Art. 101 Matrimonio in
imminente pericolo di vita Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli
sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione
del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è
richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti
non suscettibili di dispensa (86, 87). L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto
di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod.
Nav. 204, 834). Sezione III Delle opposizioni al matrimonio Art. 102 Persone
che possono fare opposizione I genitori e, in mancanza loro, gli altri
ascendenti e i collaterali entro il terzo grado (76) possono fare opposizione
al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua
celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura
(390 e seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al
curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che
vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in
contravvenzione all'art. 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente
matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del precedente marito e, se il
matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui col quale il
matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve
sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se
gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a
causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione (414 e seguenti). Art.
103 Atto di opposizione L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che
attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e
contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale L'atto
deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc. Civ. 137, 163)
agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il
matrimonio deve essere celebrato. Art. 104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge,
sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in
giudicato sia rimossa l'opposizione. Se l'opposizione è respinta, l'opponente,
che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al
risarcimento dei danni. Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Reali (omissis) Sezione IV Della celebrazione del matrimonio Art. 106 Luogo
della celebrazione Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa
comunale (110) davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la
richiesta di pubblicazione (94, 109). Art. 107 Forma della celebrazione Nel
giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di
due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e
147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la
dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in
moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di
matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione. Art. 108
Inapponibilità di termini e condizioni La dichiarazione degli sposi di
prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta ne a
termine ne a condizione (1353). Se le parti aggiungono un termine o una
condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione
del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la
condizione si hanno per non apposti (138). Art. 109 Celebrazione in un comune
diverso Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un
comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato
civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'art. 99, richiede
per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta
è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno
successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso
fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto
all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta. Art. 110 Celebrazione fuori della
casa comunale Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento
giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi
alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui
si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede
alla celebrazione del matrimonio secondo l'art. 107. Art. 111 Celebrazione per
procura I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito
delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per
procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno
degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal
tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è
concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero. La procura deve contenere l'indicazione della persona con
la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto
pubblico (2699); i militari e le persone al seguito delle forze armate, in
tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il
matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da
quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea
dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della
procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione. Art. 112
Rifiuto della celebrazione L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la
celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la
rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi (98,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti). Art.
113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile Si
considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che
sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di
ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno
che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la
detta persona non aveva tale qualità. Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e
dei Principi Reali (omissis) Sezione V Del matrimonio dei cittadini in paese
straniero e degli stranieri nello Stato Art. 115 Matrimonio del cittadino
all'estero Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione
prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero
secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti). La pubblicazione deve anche
farsi nello Stato a norma degli artt. 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede
nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio (43). Art.
116 Matrimonio dello straniero nello Stato Lo straniero che vuole contrarre
matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una
dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti
che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo
straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli artt. 85, 86,
87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato
deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice
(93 e seguenti). Sezione VI Della nullità del matrimonio Art. 117 Matrimonio
contratto con violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 Il matrimonio contratto
con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli
ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per
impugnarlo un interesse legittimo e attuale (125,127). Il matrimonio contratto
con violazione dell'art. 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei
genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può
essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento
della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero,
deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia
raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in
ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo
matrimoniale. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere
impugnato finché dura l'assenza. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare
l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può
essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. La disposizione del primo
comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio
previsto dall'art. 68. Art. 118 (abrogato) Art. 119 Interdizione Il matrimonio
di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal
tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse
legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione
passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata
posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere
impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era
interdetta. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione,
vi è stata coabitazione per un anno. Art. 120 Incapacità di intendere o di
volere Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque
non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per
qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del
matrimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un
anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà
mentali. Art. 121 (abrogato) Art. 122 Violenza ed errore Il matrimonio può
essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con
violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause
esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei
coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della
persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le
condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il
suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: *
l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione
sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; * l'esistenza di
una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore
a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della
celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta
prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; * la dichiarazione di
delinquenza abituale o professionale; * la circostanza che l'altro coniuge sia
stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore
a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la
condanna sia divenuta irrevocabile; * lo stato di gravidanza causato da persona
diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai
sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L'azione non
può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano
cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato
scoperto l'errore. Art. 123 Simulazione Il matrimonio può essere impugnato da
ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli
obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può
essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel
caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla
celebrazione medesima. Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio Il coniuge può
in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la
nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente
giudicata (86, 117). Art. 125 Azione del pubblico ministero L'azione di nullità
non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei
coniugi. Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio Quando è
proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può, su istanza di uno
dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può
ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o
interdetti. Art. 127 Intrasmissibilità dell'azione L'azione per impugnare il
matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente
alla morte dell'attore. Art. 128 Matrimonio putativo Se il matrimonio è
dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei
coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi
lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato
estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante
da cause esterne agli sposi. Gli effetti del matrimonio valido si producono
anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato
nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti
anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità. Se le condizioni indicate
nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono
soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo,
contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido
rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità
dipenda da bigamia o incesto. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli
nei cui confronti non si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno
lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è
consentito. Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede Quando le condizioni del
matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può
disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni
l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue
sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e
non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta
riguardo ai figli, si applica l'art. 155. Art. 129 bis Responsabilità del
coniuge in mala fede e del terzo Il coniuge al quale sia imputabile la nullità
del matrimonio, è tenuto a corrispondere all'altro coniuge in buona fede,
qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza
di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma
corrispondente al mantenimento per tre anni. E' tenuto altresì a prestare gli
alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati. Il
terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto a
corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato,
l'indennità prevista nel comma precedente. In ogni caso il terzo che abbia
concorso con uno dei coniugi nel determinare la nullità del matrimonio è
solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.
Sezione VII Delle prove della celebrazione del matrimonio Art. 130 Atto di
celebrazione del matrimonio Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli
effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai
registri dello stato civile. Il possesso di stato, quantunque allegato da
ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione. Art. 131
Possesso di stato Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del
matrimonio, sana ogni difetto di forma. Art. 132 Mancanza dell'atto di
celebrazione Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato
civile l'esistenza del matrimonio può essere provata a norma dell'art. 452.
Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un
caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato inserito nei registri a
ciò destinati, la prova dell'esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che
risulti in modo non dubbio un conforme possesso di stato. Art. 133 Prova della
celebrazione risultante da sentenza penale Se la prova della celebrazione del
matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro
dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione,
tutti gli effetti riguardo tanto ai coniugi quanto ai figli. Sezione VIII
Disposizioni penali Art. 134 Omissione di pubblicazione Sono puniti con
l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile
che hanno celebrato matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta
dalla prescritta pubblicazione (93 e seguenti). Art. 135 Pubblicazione senza
richiesta o senza documenti E' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 200.000
l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un
matrimonio senza la richiesta di cui all'art. 96 o quando manca alcuno dei
documenti prescritti dal primo comma dell'art. 97. Art. 136 Impedimenti
conosciuti dall'ufficiale dello stato civile L'ufficiale dello stato civile che
procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta qualche impedimento o
divieto di cui egli ha notizia, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L.
600.000. Art. 137 Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei
testimoni E' punito con l'ammenda da L. 60.000 a L. 400.000 l'ufficiale dello
stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente (106).
La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto
alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni. Art. 138
Altre infrazioni E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale
dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli
artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra
infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione. Art.
139 Cause di nullità note a uno dei coniugi Il coniuge il quale, conoscendo
prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata
ignorare all'altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l'ammenda da L.
200.000 a L. 1.000.000. Art. 140 Inosservanza del divieto temporaneo di nuove
nozze La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'art. 89,
l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da L.
100.000 a L. 200.000. Art. 141 Competenza I reati previsti nei precedenti
articoli sono di competenza del tribunale. NOTA Le contravvenzioni indicate
negli articoli precedenti sono diventati illeciti amministrativi. Vedere Leggi
Speciali. Art. 142 Limiti d'applicazione delle precedenti disposizioni Le
disposizioni della presente sezione si applicano quando i fatti ivi contemplati
non costituiscono reato più grave. Capo IV Dei diritti e dei doveri che nascono
dal matrimonio Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi Con il
matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i
medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della
famiglia e alla coabitazione (Cod. Pen. 570). Entrambi i coniugi sono tenuti,
ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro
professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Art. 143
bis Cognome della moglie La moglie aggiunge al proprio cognome quello del
marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.
Art. 143 ter (abrogato) Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza
della famiglia I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di
attuare l'indirizzo concordato. Art. 145 Intervento del giudice In caso di
disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del
giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto
opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta
di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il
disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il
giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi,
adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più
adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia. Art. 146
Allontanamento dalla residenza familiare Il diritto all'assistenza morale e
materiale previsto dall'art. 143 è sospeso nei confronti del coniuge che,
allontanatosi (Cod. Pen. 570) senza giusta causa dalla residenza familiare,
rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione o di annullamento
o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il
giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge
allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi
previsti dagli artt. 143, terzo comma, e 147. Art. 147 Doveri verso i figli Il
matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed
educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli. Art. 148 Concorso negli oneri I coniugi devono
adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o
naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i
mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei
figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di
chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può
ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione
agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le
spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto
notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo
(Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre
opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è
regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in
quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con
le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del
provvedimento. Capo V Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei
coniugi Art. 149 Scioglimento del matrimonio Il matrimonio si scioglie con la
morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge. Gli effetti
civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'art. 82 o
dell'art. 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi
e negli altri casi previsti dalla legge. Art. 150 Separazione personale E' ammessa
la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o
consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione
di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. Art. 151 Separazione
giudiziale La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche
indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a
quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Art. 152-153
(abrogati) Art. 154 Riconciliazione La riconciliazione tra i coniugi comporta
l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta. Art. 155
Provvedimenti riguardo ai figli Il giudice che pronunzia la separazione
dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa. In particolare il giudice stabilisce la misura e il
modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e
all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei
rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa
disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono
adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il
diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può
ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse. L'abitazione nella casa familiare spetta di
preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli. Il
giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e,
nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori,
il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. In ogni caso il
giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una
terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione (Cod. Proc.
Civ. 710). Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al
contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra
le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle
parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti
dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice. I coniugi hanno diritto di
chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi
e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. NOTA Il
quarto comma dell'art.155 è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte
Costituzionale (Sent. 454 del 19-27 luglio 1989). Art. 156 Effetti della
separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al
suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di
tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli
artt. 433 e seguenti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al
coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che
egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti
commi e dall'art. 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818. In caso di inadempienza, su
richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte
dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere
anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga
versata direttamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano giustificati
motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica
dei provvedimenti di cui ai commi precedenti. Art. 156 bis Cognome della moglie
Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso
sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a
non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave
pregiudizio. Art. 157 Cessazione degli effetti della separazione I coniugi
possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di
separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un'espressa
dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo
stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto
in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione. Art.
158 Separazione consensuale La separazione per il solo consenso dei coniugi non
ha effetto senza l'omologazione del giudice (Cod. Proc. Civ. 710-711) Quando
l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli
è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi
indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in
caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione. Capo VI
Del regime patrimoniale della famiglia Sezione I Disposizioni generali Art. 159
Del regime patrimoniale legale tra i coniugi Il regime patrimoniale legale
della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art.
162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del
presente capo. Art. 160 Diritti inderogabili Gli sposi non possono derogare, né
ai diritti né ai doveri provvisti dalla legge per effetto del matrimonio. Art.
161 Riferimento generico a leggi o agli usi Gli sposi non possono pattuire in
modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte
regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono
enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono
regolare questi loro rapporti. Art. 162 Forma delle convenzioni matrimoniali Le
convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena
di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata
nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere
stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194. Le
convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine
dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio
rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo
comma. Art. 163 Modifica delle convenzioni Le modifiche delle convenzioni
matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto
pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo
aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce
i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro
consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta
da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni
o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno
effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto
del matrimonio. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della
trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma
degli artt. 2643 e seguenti. Art. 164 Simulazione delle convenzioni
matrimoniali E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle
convenzioni matrimoniali (1417). Le controdichiarazioni scritte possono aver
effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con
la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti
nelle convenzioni matrimoniali. Art. 165 Capacità del minore Il minore ammesso
a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le
relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai
genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale
nominato a norma dell'art. 90. Art. 166 Capacità dell'inabilitato Per la
validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di
matrimonio dall'inabilitato (415) o da colui contro il quale è stato promosso
giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già
nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un
curatore speciale. Art. 166-bis Divieto di costituzione di dote E' nulla ogni
convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote. Sezione II
Del fondo patrimoniale Art. 167 Costituzione del fondo patrimoniale Ciascuno o
ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono
costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o
mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai
bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra
vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi.
L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione
può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere
vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo
idoneo. Art. 168 Impiego ed amministrazione del fondoLa proprietà dei beni
costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia
diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti (820) dei beni
costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle
norme relative all'amministrazione della comunione legale. Art. 169 Alienazione
dei beni del fondo Se non è stato espressamente consentito nell'atto di
costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque
vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i
coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice,
con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o
di utilità evidente. Art. 170 Esecuzione sui beni e sui frutti L'esecuzione sui
beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il
creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia. Art. 171 Cessazione del fondo La destinazione del fondo termina a
seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti
civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento
della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su
istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo.
Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in
proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le
disposizioni sullo scioglimento della comunione legale. Art. 172-176 (abrogati)
Sezione III Della comunione legale Art. 177 Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione: a. gli acquisti compiuti dai due coniugi
insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi
ai beni personali; b. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi,
percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c. i proventi
dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della
comunione, non siano stati consumati; d. le aziende gestite da entrambi i
coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora. si tratti di aziende
appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da
entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Art. 178 Beni
destinati all'esercizio di impresa I beni destinati all'esercizio dell'impresa
di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa
costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se
sussistono al momento dello scioglimento di questa. Art. 179 Beni personali Non
costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a. i
beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai
quali era titolare di un diritto reale di godimento; b. i beni acquisiti
successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando
nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono
attribuiti alla comunione; c. i beni di uso strettamente personale di ciascun
coniuge ed i loro accessori; d. i beni che servono all'esercizio della
professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda
facente parte della comunione; e. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del
danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della
capacità lavorativa; f. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei
beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente
dichiarato all'atto dell'acquisto (2647). L'acquisto di beni immobili, o di
beni mobili elencati nell'art. 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso
dalla comunione, ai sensi delle lett. c), d) ed f) del precedente comma, quando
tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche
l'altro coniuge. Art. 180 Amministrazione dei beni della comunione
L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per
gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il
compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula
dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di
godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano
congiuntamente ad entrambi i coniugi. Art. 181 Rifiuto di consenso Se uno dei
coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro
coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui
la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o
dell'azienda che a norma della lett. d) dell'art. 177 fa parte della comunione.
Art. 182 Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi In caso di lontananza
o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del
primo risultante da atto pubblico (2699) o da scrittura privata autenticata
(2703), può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele
eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto,
a norma del l'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione
comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento
di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa. Art. 183 Esclusione
dall'amministrazione Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero
se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo
dall'amministrazione. Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al
giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno
determinato l'esclusione. La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge
interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.
Art. 184 Atti compiuti senza il necessario consenso Gli atti compiuti da un
coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non
convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati
nell'art. 2683. L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era
necessario entro un anno (2964) dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto
e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia
stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello
scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno
dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli
indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso
dell'altro è obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostruire la comunione
nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia
possibile, al pagamento dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca
della ricostituzione della comunione. Art. 185 Amministrazione dei beni
personali del coniuge All'amministrazione dei beni che non rientrano nella
comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo,
terzo e quarto dell'art. 217. Art. 186 Obblighi gravanti sui beni della
comunione I beni della comunione rispondono: a. di tutti i pesi ed oneri
gravanti su di essi al momento dell'acquisto; b. di tutti i carichi
dell'amministrazione; c. delle spese per il mantenimento della famiglia e per
l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai
coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia; d. di ogni
obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. Art. 187 Obbligazioni
contratte dai coniugi prima del matrimonio I beni della comunione, salvo quanto
disposto nell'art. 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei
coniugi prima del matrimonio. Art. 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o
successioni I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'art. 189, non
rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni
conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.
Art. 189 Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi I beni della
comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato,
rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali delle
obbligazioni contratte dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento
di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso
dell'altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è
sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui
beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge
obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della
comunione. Art. 190 Responsabilità sussidiaria dei beni personali I creditori
possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi,
nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono
sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti. Art. 191 Scioglimento
della comunione La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di
morte presunta, di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione
personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale
del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di
azienda di cui alla lett. d) dell'art. 177, lo scioglimento della comunione può
essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'art.
162. Art. 192 Rimborsi e restituzioni Ciascuno dei coniugi è tenuto a
rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini
diversi dall'adempimento delle obbligazioni previste dall'art. 186. E' tenuto
altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'art. 189, a meno che, trattandosi
di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto
stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità
della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme
prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del
patrimonio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello
scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un
momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il
coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a
concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto
comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli
immobili. Art. 193 Separazione giudiziale dei beni La separazione giudiziale
dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione (417) o di
inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della
comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di
uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni
mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia,
oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura
proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro. La separazione può
essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza
che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la
domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni
regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. La
sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle
convenzioni matrimoniali (2653). Art. 194 Divisione dei beni della comunione La
divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti
eguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della
prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi
l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge. Art. 195
Prelevamento dei beni mobili Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno
diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima
della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per
successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni
mobili facciano parte della comunione. Art. 196 Ripetizione del valore in caso
di mancanza delle cose da prelevare Se non si trovano i beni mobili che il
coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo
precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per
notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso
o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge. Art. 197 Limiti
al prelevamento nei riguardi dei terzi Il prelevamento autorizzato dagli
articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la
proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa (2702,
2704). E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui
beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di
lui. Art. 198-209 (abrogati) Sezione IV Della comunione convenzionale Art. 210
Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni I coniugi possono,
mediante convenzione stipulata a norma dell'art. 162, modificare il regime
della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni
dell'art. 161. I beni indicati alle lett. c), d) ed e), dell'art. 179 non
possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le
norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della
comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero
oggetto della comunione legale. Art. 211 Obbligazioni dei coniugi contratte
prima del matrimonio I beni della comunione rispondono delle obbligazioni
contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei
beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a
convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della
comunione dei beni. Art. 212-214 (abrogati) Sezione V Del regime di separazione
dei beni Art. 215 I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la
titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio. Art. 216
(abrogato) Art. 217 Amministrazione e godimento dei beni Ciascun coniuge ha il
godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno
dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con
l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge
secondo le regole del mandato (1710, 1718). Se uno dei coniugi ha amministrato
i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli
ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i
frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi,
nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque
compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione
dei frutti. Art. 218 Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro
coniuge Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le
obbligazioni dell'usufruttuario (1001). Art. 219 Prova della proprietà dei beni
Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà
esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la
proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i
coniugi. Art. 220-230 (abrogati) Sezione VI Dell'impresa familiare Art. 230-bis
Impresa familiare Salvo che configurabile un diverso rapporto, il familiare che
presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o
nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai
beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine
all'avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato.
Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle
inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla
cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che
partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non
hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la
potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello
dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come
familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il
secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti
entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione
di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a
favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i
partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi
causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione
dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in
difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di
trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di
prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la
disposizione dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio
dell'agricoltura (2140) sono regolate dagli usi che non contrastino con le
precedenti norme. Titolo VII Della filiazione Capo I Dello Stato di figlio
legittimo Sezione I Dello stato di figlio legittimo Art. 231 Paternità del
marito Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. Art. 232
Presunzione di concepimento durante il matrimonio Si presume concepito durante
il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla
celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla
data dell'annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione degli effetti
civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla
pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione
consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice
quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del
giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente. Art. 233
Nascita del figlio prima dei centottanta giorni Il figlio nato prima che siano
trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato
legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la
paternità. Art. 234 Nascita del figlio dopo i trecento giorni Ciascuno dei
coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento
giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti
civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. Possono
analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia
nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla
omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei
coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere
separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel
comma precedente. In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo
stato di legittimo. Art. 235 Disconoscimento di paternità L'azione per il
disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è
consentita solo nei casi seguenti: * se i coniugi non hanno coabitato nel
periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della
nascita; * se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza,
anche se soltanto di generare; * se nel detto periodo la moglie ha commesso
adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del
figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta
caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del
presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola
dichiarazione della madre non esclude la paternità. L'azione di disconoscimento
può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la
maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre. Sezione II
Delle prove della filiazione legittima Art. 236 Atto di nascita e possesso di
stato La filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei
registri dello stato civile. Basta, in mancanza di questo titolo, il possesso
continuo dello stato di figlio legittimo. Art. 237 Fatti costitutivi del
possesso di stato Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel
loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazioni e di parentela
fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso
devono concorrere i seguenti fatti: * che la persona abbia sempre portato il
cognome del padre che essa pretende di avere; * che il padre l'abbia trattata
come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla
educazione e al collocamento di essa; * che sia stata costantemente considerata
come tale nei rapporti sociali; * che sia stata riconosciuta in detta qualità
dalla famiglia. Art. 238 Atto di nascita conforme al possesso di stato Salvo
quanto disposto dagli artt. 128, 233, 234, 235 e 239, nessuno può reclamare uno
stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio
legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. Parimenti non si può
contestare la legittimità di colui il quale ha un possesso di stato conforme
all'atto di nascita. Art. 239 Supposizione di parto o sostituzione di neonato
Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod.
Pen. 566 e seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso
di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della
filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'art.
241. Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo
di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della
supposizione o della sostituzione predette. Art. 240 Mancanza dell'atto di
matrimonio La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente
vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata
per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130),
qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato (237) che non
sia in opposizione con l'atto di nascita. Art. 241 Prova con testimoni Quando
mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, o quando il figlio fu
iscritto sotto falsi nomi (Cod. Pen. 495) o come nato da genitori ignoti, la
prova della filiazione può darsi col mezzo di testimoni. Questa prova non può
essere ammessa che quando vi è un principio di prova per iscritto (242), ovvero
quando le presunzioni e gli indizi sono abbastanza gravi da determinare
l'ammissione della prova. Art. 242 Principio di prova per iscritto Il principio
di prova per iscritto risulta dai documenti di famiglia, dai registri e dalle
carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati
provenienti da una delle parti che sono impegnate nella controversia o da altra
persona, che, se fosse in vita, avrebbe interesse nella controversia. Art. 243
Prova contraria La prova contraria può darsi con tutti i mezzi atti a
dimostrare che il reclamante non è figlio della donna che egli pretende di
avere per madre, oppure che non è figlio del marito della madre, quando risulta
provata la maternità. Sezione III Dell'azione di disconoscimento e delle azioni
di contestazione e di reclamo di legittimità Art. 244 Termini dell'azione di
disconoscimento L'azione di disconoscimento della paternità da parte della
madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. Il
marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno
della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato
il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in
cui è la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso, se
egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine
decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. L'azione di disconoscimento
della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento
della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei
fatti che rendono ammissibile il disconoscimento. L'azione può essere altresì
promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie
informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del
pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore. NOTA Il secondo
comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit. (sentenza 134
del 2 maggio 1985). Art. 245 Sospensione del termine Se la parte interessata a
promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di
interdizione per infermità di mente (414), la decorrenza del termine indicato
nell'articolo precedente è sospesa, nei suoi confronti, sino a che dura lo
stato di interdizione. L'azione può tuttavia essere promossa dal tutore. Art.
246 Trasmissibilità dell'azione Se il titolare dell'azione di disconoscimento
della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il
termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece: * nel caso di morte del
presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine
decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del
figlio se si tratta di figlio postumo; * nel caso di morte del figlio, il
coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal
raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Art.
247 Legittimazione passiva Il presunto padre, la madre ed il figlio sono
litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento.
Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio
con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere
promosso. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato,
l'azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti
nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti
l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo
precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato
dal giudice. Art. 248 Legittimazione all'azione di contestazione della
legittimità. Imprescrittibilità L'azione per contestare la legittimità spetta a
chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia
interesse. L'azione è imprescrittibile. Quando l'azione è proposta nei confronti
di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le
disposizioni dell'articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati
entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715). Art. 249 Reclamo della
legittimità L'azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se
egli non l'ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver
raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa
deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i
loro eredi (att. 121). L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio. Capo II
Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione I Della filiazione
naturale §1 Del riconoscimento dei figli naturali Art. 250 Riconoscimento Il
figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'art. 254, dal
padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona
all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente
quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici
anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che
non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro
genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere
rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio. Se vi è
opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento,
sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l'intervento
del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. Il
riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il
sedicesimo anno di età. Art. 251 Riconoscimento di figli incestuosi I figli
nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche
soltanto naturale, in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel
secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non possono
essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo del
concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato
dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l'affinità. Quando uno solo dei
genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto
solo da lui. Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo
all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi
pregiudizio. Art. 252 Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella
famiglia legittima Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia
riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide
in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela
del suo interesse morale e materiale. L'eventuale inserimento del figlio
naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato
dal giudice qualora ciò non sia contrario all'interesse del minore e sia
accertato il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell'altro
genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il
giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve
osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore. Qualora il figlio
naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella
famiglia legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il
figlio fosse già convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro
coniuge conoscesse l'esistenza del figlio naturale. E' altresì richiesto il
consenso dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.
Art. 253 Inammissibilità del riconoscimento In nessun caso è ammesso un
riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in
cui la persona si trova. Art. 254 Forma del riconoscimento Il riconoscimento
del figlio naturale è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita
dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un
ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto
pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di questo. La domanda
di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la
dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto
pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche se la
legittimazione non abbia luogo. Art. 255 Riconoscimento di un figlio premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi
discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti. Art. 256
Irrevocabilità del riconoscimento Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è
contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore,
anche se il testamento è stato revocato. Art. 257 Clausole limitatrici E' nulla
ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento. Art. 258
Effetti del riconoscimento Il riconoscimento non produce effetti che riguardo
al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge. L'atto di
riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative
all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza
effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile
che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da
lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere
cancellate. Art. 259-260 (abrogati) Art. 261 Diritti e doveri derivanti al
genitore dal riconoscimento Il riconoscimento comporta da parte del genitore
l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti
dei figli legittimi. Art. 262 Cognome del figlio Il figlio naturale assume il
cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è
stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale
assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata
accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della
madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o
sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il
giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre. Art. 263 Impugnazione
del riconoscimento per difetto di veridicità Il riconoscimento può essere
impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui
che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L'impugnazione è
ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti). L'azione è
imprescrittibile. Art. 264 Impugnazione da parte del riconosciuto Colui che è
stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d'interdizione per
infermità di mente, impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con
provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del
tutore o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del
figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare
l'autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore
speciale (715). Art. 265 Impugnazione per violenza Il riconoscimento può essere
impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno (2964) dal
giorno in cui la violenza è cessata. Se l'autore del riconoscimento è minore,
l'azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'età maggiore
(267). Art. 266 Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione
giudiziale Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva
da interdizione giudiziale (414 e seguenti) dal rappresentante dell'interdetto
e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un
anno dalla data della revoca (267). Art. 267 Trasmissibilità dell'azione Nei
casi indicati dagli artt. 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto
senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può
essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Art. 268
Provvedimenti in pendenza del giudizio Quando è impugnato il riconoscimento, il
giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga
opportuni nell'interesse del figlio. § 2 Della dichiarazione giudiziale della
paternità e della maternità naturale Art. 269 Dichiarazione giudiziale di
paternità e maternità La paternità e la maternità naturale possono essere
giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova
della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità
è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di
colui ce fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola
dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il
preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della
paternità naturale. Art. 270 Legittimazione attiva e termine L'azione per
ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale
è imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore prima di avere
iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi,
legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due anni dalla morte. L'azione
promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti
legittimi, legittimati o naturali riconosciuti. Art. 271-272 (abrogati) Art.
273 Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto L'azione per ottenere
che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può
essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la
potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere
l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli
ha compiuto l'età di sedici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa
dal tutore previa autorizzazione del giudice. Art. 274 Ammissibilità
dell'azione L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di
maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali
da farla apparire giustificata. Sull'ammissibilità il tribunale decide in
camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737)
di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e
assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con
ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.
L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e
deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti
della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso
alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso,
hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative. Il tribunale,
anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona
incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. Art.
275 (abrogato) Art. 276 Legittimazione passiva La domanda per la dichiarazione
di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del
presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod.
Proc. Civ. 102). Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse. Art.
277 Effetti della sentenza La sentenza che dichiara la filiazione naturale
produce gli effetti del riconoscimento (258 e seguenti). Il giudice può anche
dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e
l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.
Art. 278 Indagini sulla paternità o maternità Le indagini sulla paternità o
sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell'art. 251, il
riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Possono essere ammesse dal
giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a
quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti). Art. 279
Responsabilità per il mantenimento e l'educazione In ogni caso in cui non può
proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità,
il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, I'istruzione e
l'educazione (580, 594). Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di
bisogno può agire per ottenere gli alimenti. L'azione è ammessa previa
autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 274. L'azione può essere promossa
nell'interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice
su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.
Sezione II Della legittimazione dei figli naturali Art. 280 Legittimazione La
legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità
di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del
figlio naturale o per provvedimento del giudice. Art. 281 Divieto di
legittimazione Non possono essere legittimati i figli che non possono essere
riconosciuti (251). Art. 282 Legittimazione dei figli premorti La
legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro
discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti. Art. 283 Effetti
e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio I figli
legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi
dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori
nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento
se questo è avvenuto dopo il matrimonio. Art. 284 Legittimazione per
provvedimento del giudice La legittimazione può essere concessa con
provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed
inoltre se concorrono le seguenti condizioni: * che sia domandata dai genitori
stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l'età indicata nel
quinto comma dell'art. 250; * che per il genitore vi sia l'impossibilità o un
gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio; * che
vi sia l'assenso dell'altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e
non è legalmente separato; * che vi sia il consenso del figlio legittimando se
ha compiuto gli anni sedici, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se
il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto.
La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o
legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli
legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni. Art. 285
Condizione per la legittimazione dopo la morte dei genitori Se uno dei genitori
ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i
figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione
se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell'articolo precedente. In
questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e
coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro
il quarto grado. Art. 286 Legittimazione domandata dall'ascendente La domanda
di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può in caso di
morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il
genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di
legittimare (att. 124). Art. 287 Legittimazione in base alla procura per il
matrimonio Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura,
quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente
matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice
può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo
non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante. Quando i
figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario
che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli. Art.
288 Procedura La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti
giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui
circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il tribunale, sentito il
pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli
articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla
domanda di legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, entro
venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d'appello.
Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda
è annotata in calce all'atto di nascita del figlio. Art. 289 Azioni esperibili
dopo la legittimazione La legittimazione per provvedimento del giudice non
impedisce l'azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio
legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell'art. 284,
negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell'art. 263. Se
manca la condizione indicata nel n. 3 dell'art. 284 la contestazione può essere
promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l'assenso. Art. 290 Effetti e
decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice La legittimazione
per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione
per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei
confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa. Se
il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono
alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata
presentata dopo un anno da tale data. Titolo VIII Dell'adozione di persone
maggiori di età Capo I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi
effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che non hanno
discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e
che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono
adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può
autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trent'anni,
ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. Art. 292
Divieto di adozione per diversità di razza (abrogato) Art. 293 Divieto
d'adozione di figli nati fuori del matrimonio I figli nati fuori del matrimonio
non possono essere adottati dai loro genitori. Art. 294 Pluralità di adottati o
di adottanti E' ammessa l'adozione di più persone anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano
marito e moglie. Art. 295 Adozione da parte del tutore Il tutore non può
adottare la persona (414) della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia
stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna
dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data
idonea garanzia per il loro adempimento (385 e seguenti). Art. 296 Consenso per
l'adozione Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e
dell'adottando (298, 311 e seguenti). Se l'adottando non ha compiuto la
maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante. Art. 297 Assenso
del coniuge o dei genitori Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori
dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati
e non legalmente separati. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma,
il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove
ritenga. ll rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei
genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o
dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è
impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone
chiamate ad esprimerlo. Art. 298 Decorrenza degli effetti dell'adozione
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare
il loro consenso. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima
dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti
necessari per l'adozione. Gli eredi dell'adottante possono presentare alla
corte memorie e osservazioni per opporsi all'adozione. Se l'adozione è ammessa,
essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante. Art. 299
Cognome dell'adottato L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone
al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dei propri
genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo
all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha
riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio
naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente
adottato, assume il cognome dell'adottante. Se l'adozione è compiuta da
coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da
una donna maritata, I'adottato, che non sia figlio del marito, assume il
cognome della famiglia di lei. Art. 300 Diritti e doveri dell'adottato
L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine
(315 e seguenti), salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non
induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra
l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge
(87). Art. 301-303 (abrogati) Art. 304 Diritti di successione L'adozione non attribuisce
all'adottante alcun diritto di successione (567). I diritti dell'adottato nella
successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II
(468, 536, 567). Art. 305 Revoca dell'adozione L'adozione si può revocare
soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti (att. 352, 127). Art. 306
Revoca per indegnità dell'adottato La revoca dell'adozione può essere
pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia
attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o
ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con
pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può
essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza
dell'adottato e dei suoi discendenti. Art. 307 Revoca per indegnità
dell'adottante Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati
compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i
discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunziata su
domanda dell'adottato. Art. 308 (abrogato) Art. 309 Decorrenza degli effetti
della revoca Gli effetti dell'adozione (298 e seguenti) cessano quando passa in
giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la
morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi
discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante (463 e seguenti.).
Art. 310 (abrogato) Capo II Delle forme dell'adozione di persone di maggiore
età Art. 311 Manifestazione del consenso Il consenso dell'adottante e
dell'adottando o del legale rappresentante di questo, deve essere manifestato
personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la
residenza. L'assenso delle persone indicate negli artt. 296 e 297 può essere
dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata. Art. 312 Accertamenti del tribunale Il tribunale,
assunte le opportune informazioni, verifica: * se tutte le condizioni della
legge sono state adempiute; * se l'adozione conviene all'adottando. Art. 313
Provvedimento del tribunale Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con
decreto motivato decidendo di far luogo o non far luogo all'adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla
comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla
corte di appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero. Art. 314 Pubblicità Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto
definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro
il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da
effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del
giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di
stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed
annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L'autorità
giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione del decreto che pronunzia
l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni. Titolo IX
Della potestà dei genitori Art. 315 Doveri del figlio verso i genitori Il
figlio (231 e seguenti) deve rispettare i genitori e deve contribuire in relazione
alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia
finché convive con essa. Art. 316 Esercizio della potestà dei genitori Il
figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla
emancipazione (2, 390) La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi
(155, 317, 327, 343) i genitori. In caso di contrasto su questioni di
particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al
giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un
incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i
provvedimenti urgenti ed indifferibili (322). Il giudice, sentiti i genitori ed
il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che
ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il
contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei
genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del
figlio. Art. 317 Impedimento di uno dei genitori Nel caso di lontananza, di
incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori
l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La
potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di
scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà
è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'art. 155. Art. 317-bis
Esercizio della potestà Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale
spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i
genitori, I'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora
siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'art. 316. Se i genitori non
convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio
convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il
riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre
diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i
genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che non esercita la
potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle
condizioni di vita del figlio minore. Art. 318 Abbandono della casa del
genitore Il figlio non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che
esercita su di lui la potestà né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne
allontani senza il permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se
necessario, al giudice tutelare. Art. 319 (abrogato) Art. 320 Rappresentanza e
amministrazione I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via
esclusiva la potestà, rappresentano i figli nati e nascituri in tutti gli atti
civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi
i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di
godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (322). Si
applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni
concordate, le disposizioni dell'art. 316. I genitori non possono alienare,
ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche
a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare
donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o
locazioni ultranovennali (1572) o compiere altri atti eccedenti la ordinaria
amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi
relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo
autorizzazione del giudice tutelare. I capitali non possono essere riscossi
senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l'impiego.
L'esercizio di una impresa commerciale (2195) non può essere continuato se non
con l'autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare. Questi può
consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa, fino a quando il tribunale
abbia deliberato sulla istanza (2198). Se sorge conflitto di interessi
patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa potestà, o tra essi e i genitori
o quello di essi che esercita in via esclusiva la potestà, il giudice tutelare
nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno
solo dei genitori esercenti la potestà, la rappresentanza dei figli spetta
esclusivamente all'altro genitore. Art. 321 Nomina di un curatore speciale In
tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in
via esclusiva la potestà 1155), non possono o non vogliono compiere uno o più
atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il
giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei
parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un
curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti. Art. 322
Inosservanza delle disposizioni precedenti Gli atti compiuti senza osservare le
norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su
istanza dei genitori esercenti la potestà o del figlio o dei suoi eredi o
aventi causa. Art. 323 Atti vietati ai genitori I genitori esercenti la potestà
sui figli non possono, neppure all'asta pubblica, rendersi acquirenti
direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. Gli
atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono
essere annullati (1422) su istanza del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.
I genitori esercenti la potestà non possono diventare cessionari di alcuna
ragione o credito verso il minore (1261). Art. 324 Usufrutto legale I genitori
esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio. I frutti
percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed
educazione dei figli. Non sono soggetti ad usufrutto legale: * i beni
acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; * i beni lasciati o
donati (587, 769) al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una
professione; * i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori
esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto: la condizione
però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima (537);
* i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati
nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà.
Se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, I'usufrutto legale spetta
esclusivamente a lui. Art. 325 Obblighi inerenti all'usufrutto legale Gravano
sull'usufrutto legale gli obblighi propri dell'usufruttuario (1001). Art. 326
Inalienabilità dell'usufrutto legale. Esecuzione sui frutti. L'usufrutto legale
non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione
da parte dei creditori. L'esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte
dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non
può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per
scopi estranei ai bisogni della famiglia. Art. 327 Usufrutto legale di uno solo
dei genitori Il genitore che esercita in modo esclusivo la potestà è il solo
titolare dell'usufrutto legale. Art. 328 Nuove nozze Il genitore che passa a
nuove nozze conserva l'usufrutto legale, con l'obbligo tuttavia di accantonare
in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il
mantenimento, I'istruzione e l'educazione di quest'ultimo. Art. 329 Godimento
dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale Cessato l'usufrutto legale,
se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso
senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di
rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare
i frutti esistenti al tempo della domanda. Art. 330 Decadenza dalla potestà sui
figli Il giudice può pronunziare la decadenza della potestà quando il genitore
viola o trascura i doveri (147; Cod. Pen. 570) ad essa inerenti o abusa dei
relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi
motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare. Art. 331 (abrogato) Art. 332 Reintegrazione nella potestà Il giudice
può reintegrare nella potestà il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le
ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, e escluso ogni pericolo
di pregiudizio per il figlio. Art. 333 Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare
luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla
residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.
Art. 334 Rimozione dall'amministrazione Quando il patrimonio del minore è male
amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono
attenersi nell'amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi
dall'amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto
legale. L'amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione
di entrambi i genitori. Art. 335 Riammissione nell'esercizio
dell'amministrazione Il genitore rimosso dall'amministrazione ed eventualmente
privato dell'usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell'esercizio
dell'una o nel godimento dell'altro, quando sono cessati i motivi che hanno
provocato il provvedimento (336; att. 382, 51). Art. 336 Procedimento I
provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti (77) o del pubblico ministero e, quando si
tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il
tribunale provvede in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento
e richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente
necessità il tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei
nell'interesse del figlio. Art. 337 Vigilanza del giudice tutelare Il giudice
tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia
stabilito per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni. Art.
338-341 (abrogati) Art. 342 Nuove nozze del genitore non ariano (abrogato)
Titolo X Della tutela e dell'emancipazione Capo I Della tutela dei minori Art.
343 Apertura della tutela Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause
non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso la
pretura del mandamento dove è la sede principale degli affari e interessi del
minore (att. 129). Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in
altro mandamento, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del
tribunale. Sezione I Del giudice tutelare Art. 344 Funzioni del giudice
tutelare Presso ogni pretura il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle
curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge. Il giudice
tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione
e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni (att. 43 e
seguenti). Sezione II Del tutore e del protutore Art. 345 Denunzie al giudice tutelare
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di una
persona la quale ha lasciato figli in età minore ovvero la dichiarazione di
nascita di un figlio di genitori ignoti, e il notaio, che, procede alla
pubblicazione (620) di un testamento contenente la designazione di un tutore o
di un protutore, devono darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.
Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal deposito in
cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle decisioni dalle quali
derivi l'apertura di una tutela. I parenti entro il terzo grado (76) devono
denunziare al giudice tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela
entro dieci giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve
essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore entro dieci
giorni da quello in cui ha avuto notizia della designazione. Art. 346 Nomina
del tutore e del protutore Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto
da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del
protutore (348, 354, 360, 389). Art. 347 Tutela di più fratelli E' nominato un
solo tutore a più fratelli e sorelle, salvo che particolari circostanze
consiglino la nomina di più tutori. Se vi è conflitto di interessi tra minori
soggetti alla stessa tutela, il giudice tutelare nomina ai minori un curatore
speciale. Art. 348 Scelta del tutore Il giudice tutelare nomina tutore la
persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà dei
genitori. La designazione può essere fatta per testamento (587-2), per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata (2699; 2703). Se manca la
designazione ovvero se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona
designata, la scelta del tutore avviene preferibilmente tra gli ascendenti o
tra gli altri prossimi parenti o affini (74, 78) del minore, i quali, in quanto
sia opportuno, devono essere sentiti. Il giudice, prima di procedere alla
nomina del tutore, deve anche sentire il minore che abbia raggiunto l'età di
anni sedici. In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea all'ufficio,
di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il
minore conformemente a quanto è prescritto nell'art. 147. (5° comma abrogato).
Art. 349 Giuramento del tutore Il tutore, prima di assumere l'ufficio, presta
davanti al giudice tutelare giuramento di esercitarlo con fedeltà e diligenza.
Art. 350 Incapacità all'ufficio tutelare Non possono essere nominati tutori e,
se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio (att. 129): * coloro che
non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio; * coloro che sono
stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per
ultimo ha esercitato la patria potestà; * coloro che hanno o sono per avere o
dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col
minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del
minore o una parte notevole del patrimonio di lui; * coloro che sono incorsi
nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati
rimossi da altra tutela; * il fallito che non è stato cancellato dal registro
dei falliti. Art. 351 Dispensa dall'ufficio tutelare Sono dispensati
dall'ufficio di tutore: * abrogato; * il Presidente del Consiglio dei Ministri;
* i membri del Sacro Collegio; * i Presidenti delle Assemblee legislative: * i
Ministri Segretari di Stato. Le persone indicate nei nn. 2, 3, 4 e 5 possono
far noto al giudice tutelare che non intendono valersi della dispensa. Art. 352
Dispensa su domanda Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda
dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela (353): * i grandi
ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente; * gli arcivescovi,
i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime; * abrogato; * i militari
in attività di servizio; * chi ha compiuto gli anni sessantacinque * chi ha più
di tre figli minori; * chi esercita altra tutela; * chi è impedito di
esercitare la tutela da infermità permanente; * chi ha missione dal Governo
fuori dello Stato o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della
circoscrizione del tribunale dove è costituita la tutela. Art. 353 Domanda di
dispensa La domanda di dispensa per le cause indicate nell'articolo precedente
deve essere presentata al giudice tutelare prima della prestazione del
giuramento, salvo che la causa di dispensa sia sopravvenuta. Il tutore è tenuto
ad assumere e a mantenere l'ufficio fino a quando la tutela non sia stata
conferita ad altra persona. Art. 354 Tutela affidata a enti di assistenza La
tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti
conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal
giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore
o all'ospizio in cui questi e ricoverato (402). L'amministrazione dell'ente o
dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela
(355-2) E' tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al
minore quando la natura o I'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono.
Art. 355 Protutore Sono applicabili al protutore le disposizioni stabilite per
il tutore in questa sezione. Non si nomina il protutore nei casi contemplati
nel primo comma dell'art. 354. Art. 356 Donazione o disposizione testamentaria
a favore del minore Chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di
un minore, anche se questi è soggetto alla patria potestà, può nominargli un
curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati. Se il
donante o il testatore non ha disposto altrimenti, il curatore speciale deve
osservare le forme stabilite dagli artt. 374 e 375 per il compimento di atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione. Si applica in ogni caso al curatore
speciale l'art. 384. Sezione III Dell'esercizio della tutela Art. 357 Funzioni
del tutore Il tutore ha la cura della persona del minore (371), lo rappresenta
in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (362 e seguenti). Art. 358
Doveri del minore Il minore deve rispetto e obbedienza al tutore. Egli non può
abbandonare la casa o I'istituto al quale è stato destinato, senza il permesso
del tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di
richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare. Art. 359
(abrogato) Art. 360 Funzioni del protutore Il protutore rappresenta il minore
nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del
tutore (380). Se anche il protutore si trova in opposizione d'interessi col
minore, il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Il protutore è tenuto
a promuovere la nomina di un nuovo tutore nel caso in cui il tutore è venuto a
mancare o ha abbandonato l'ufficio. Frattanto egli ha cura della persona del
minore, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti
urgenti di amministrazione. Art. 361 Provvedimenti urgenti Prima che il tutore
o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare di
dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di
un affine del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura
del minore o per conservare e amministrare il patrimonio. Il giudice può
procedere, occorrendo, all'apposizione dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e
seguenti), nonostante qualsiasi dispensa. Art. 362 Inventario Il tutore, nei
dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua
nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi
dispensa (363 e seguenti; att. 46-1). L'inventario deve essere compiuto nel
termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facoltà di prorogare il
termine se le circostanze lo esigono (382). Art. 363 Formazione dell'inventario
L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a
ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è
possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con
l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici
della famiglia. Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza
ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio
non eccede quindicimila lire. L'inventario è depositato presso la pretura. Nel
verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la
sincerità. Art. 364 Contenuto dell'inventario Nell'inventario si indicano gli
immobili, i mobili, i crediti e i debiti e si descrivono le carte, note e scritture
relative allo stato attivo e passivo del patrimonio, osservando le formalità
stabilite nel codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti). Art.
365 Inventario di aziende Se nel patrimonio del minore esistono aziende
commerciali o agricole, si procede con le forme usate nel commercio o
nell'economia agraria alla formazione dell'inventario dell'azienda, con
l'assistenza e l'intervento delle persone indicate nell'art. 363. Questi
particolari inventari sono pure depositati presso la pretura e il loro
riepilogo e riportato nell'inventario generale. Art. 366 Beni amministrati da
curatore speciale Il tutore deve comprendere nell'inventario generale del
patrimonio del minore anche i beni, la cui amministrazione è stata deferita a
un curatore speciale (356). Se questi ha formato un inventario particolare di
tali beni, deve rimetterne copia al tutore, il quale lo unirà all'inventario
generale. Il curatore deve anche comunicare al tutore copia dei conti periodici
della sua amministrazione, salvo che il disponente lo abbia esonerato. Art. 367
Dichiarazione di debiti o crediti del tutore Il tutore, che ha debiti, crediti
o altre ragioni verso il minore, deve esattamente dichiararli prima della
chiusura dell'inventario. Il cancelliere o il notaio hanno l'obbligo
d'interpellarlo al riguardo. Nel caso d'inventario senza opera di cancelliere o
di notaio, il tutore è interpellato dal giudice tutelare all'atto del deposito.
In ogni caso si fa menzione dell'interpellazione e della dichiarazione del
tutore nell'inventario o nel verbale di deposito (368). Art. 368 Omissione
della dichiarazione Se il tutore, conoscendo il suo credito o le sue ragioni,
espressamente interpellato non li ha dichiarati, decade da ogni suo diritto.
Qualora, sapendo di essere debitore, non abbia dichiarato fedelmente il proprio
debito, può essere rimosso dalla tutela (384). Art. 369 Deposito di titoli e
valori Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e
gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di
credito (att. 251 e seguenti) designato dal giudice tutelare, salvo che questi
disponga diversamente per la loro custodia. Non è tenuto a depositare le somme
occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per
le spese di amministrazione (357). Art. 370 Amministrazione prima
dell'inventario Prima che sia compiuto l'inventario, I'amministrazione del
tutore deve limitarsi agli affari che non ammettono dilazione (361). Art. 371
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione Compiuto l'inventario, il
giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: *
sul luogo dove il minore deve essere allevato e sul suo avviamento agli studi o
all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, sentito lo stesso minore se
ha compiuto gli anni dieci, e richiesto, quando è opportuno, I'avviso dei
parenti prossimi e del comitato di patronato dei minorenni; * sulla spesa annua
occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione
del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente; * sulla
convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali,
che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.
Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la
continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare
l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale
il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa (2198;
att. 38-2). Art. 372 Investimento di capitali I capitali del minore devono,
previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: * in
titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; * nell'acquisto di beni immobili
posti nello Stato; * in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti
nello Stato, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a
esercitare il credito fondiario; * in depositi fruttiferi presso le casse
postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il
giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso
altri istituti di credito (att. 251), ovvero, per motivi particolari, un
investimento diverso da quelli sopra indicati (att. 45-1) Art. 373 Titoli al
portatore Se nel patrimonio del minore si trovano titoli al portatore, il
tutore deve farli convertire in nominativi (1999), salvo che il giudice
tutelare disponga che siano depositati in cauta custodia (att. 45-1). Art. 374
Autorizzazione del giudice tutelare Il tutore non può senza l'autorizzazione
del giudice tutelare (377; att. 45-1): * acquistare beni, eccettuati i mobili
necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per
l'amministrazione del patrimonio (357); * riscuotere capitali, consentire alla
cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni,
salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore
e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio; * accettare eredità o
rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni; *
fare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio (1572) o che in ogni
caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; *
promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno
temuto (1171 s.), di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere
frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. Art. 375 Autorizzazione del
tribunale Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale (Cod. Proc.
Civ. 732): * alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile
deterioramento (376); * costituire pegni o ipoteche; * procedere a divisione o
promuovere i relativi giudizi; * fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare. Art. 376 Vendita di
beni Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi
all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo
(Cod. Proc. Civ. 734). Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha
stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il
giudice tutelare (att. 45-1) Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle
norme dei precedenti articoli Gli atti compiuti senza osservare le norme dei
precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore
o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Art. 378 Atti vietati al
tutore e al protutore Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta
pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e
dei diritti del minore (1471, n. 3). Non possono prendere in locazione i beni
del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
Gli atti compiuti in violazione di questi divieti possono essere annullati su
istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del
tutore e del protutore che li hanno compiuti (1425 e seguenti). Il tutore e il
protutore non possono neppure diventare cessionari di alcuna ragione o credito
(1261) verso il minore. Art. 379 Gratuità della tutela L'ufficio tutelare è
gratuito. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e
le difficolta dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità.
Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore,
autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua
personale responsabilità, da una o più persone stipendiate. Art. 380 Contabilità
dell'amministrazione Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua
amministrazione e renderne conto ogni anno al giudice tutelare (att. 46-1). Il
giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche
prossimo parente o affine del minore. Art. 381 Cauzione Il giudice tutelare,
tenuto conto della particolare natura ed entità del patrimonio, può imporre al
tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalità (att.
131). Egli può anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che
avesse prestata. Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore Il tutore
deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di
famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando
i propri doveri. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che
riguarda i doveri del proprio ufficio. Sezione IV Della cessazione del tutore
dall'ufficio Art. 383 Esonero dall'ufficio Il giudice tutelare può sempre
esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore
soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo (att. 129-2).
Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore Il giudice tutelare può rimuovere
dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato
dei suoi poteri, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia
divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero
sia divenuto insolvente. Il giudice non può rimuovere il tutore se non dopo
averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela
nei casi che non ammettono dilazione (att. 129-2). Sezione V Del rendimento del
conto finale Art. 385 Conto finale Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare
subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi il conto
finale dell'amministrazione al giudice tutelare. Questi può concedere una
proroga (att. 46-1). Art. 386 Approvazione del conto Il giudice tutelare invita
il protutore, il minore divenuto maggiore o emancipato, ovvero, secondo le
circostanze, il nuovo rappresentante legale a esaminare il conto e a presentare
le loro osservazioni. Se non vi sono osservazioni, il giudice che non trova nel
conto irregolarità o lacune lo approva; in caso contrario nega l'approvazione
(att. 45-1). Qualora il conto non sia stato presentato o sia impugnata la
decisione del giudice tutelare, provvede l'autorità giudiziaria nel
contraddittorio degli interessati (att. 45-3). Art. 387 Prescrizione delle azioni
relative alla tutela Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore
contro il minore relative alla tutela si prescrivono in cinque anni dal
compimento della maggiore età o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato
dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte
del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il
giudice tutelare pronunzia sul conto stesso (386). Le disposizioni di
quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che
risulta dal conto definitivo (2941-3). Art. 388 Divieto di convenzioni prima
dell'approvazione del conto Nessuna convenzione tra il tutore e il minore
divenuto maggiore può aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela
(596, 779). La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei
suoi eredi o aventi causa. Art. 389 Registro delle tutele Nel registro delle
tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del
cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, I'esonero e la
rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei
rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato
personale o patrimoniale del minore (att. 48 e seguenti). Dell'apertura e della
chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni
all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione in margine all'atto di
nascita del minore. Capo II Dell'emancipazione Art. 390 Emancipazione di
diritto Il minore è di diritto emancipato col matrimonio. Art. 391 (abrogato)
Art. 392 Curatore dell'emancipato Curatore del minore sposato con persone
maggiore di età è il coniuge. Se entrambi i coniugi sono minori di età, il
giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i
genitori. Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la
separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se
idoneo all'ufficio, o in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore
contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti
previsti nell'art. 165. Art. 393 Incapacità o rimozione del curatore Sono
applicabili al curatore le disposizioni degli artt. 348 ultimo comma, 350 e 384
(att. 129-2). Art. 394 Capacità dell'emancipato L'emancipazione conferisce al
minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria
amministrazione (397, 2942). Il minore emancipato può con l'assistenza del
curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può
stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per gli altri atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore (395), è
necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare (att. 45-1) Per gli atti
indicati nell'art. 375 I'autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve
essere data dal tribunale su parere del giudice tutelare. Qualora nasca
conflitto di interessi fra il minore e il curatore, è nominato un curatore
speciale a norma dell'ultimo comma dell'art. 320 (396; att. 45-1). Art. 395
Rifiuto del consenso da parte del curatore Nel caso in cui il curatore rifiuta
il suo consenso, il minore può ricorrere al giudice tutelare, il quale, se stima
ingiustificato il rifiuto, nomina un curatore speciale per assistere il minore
nel compimento dell'atto, salva, se occorre, I'autorizzazione del tribunale
(att. 45-1). Art. 396 Inosservanza delle precedenti norme Gli atti compiuti
senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su
istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono
applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378. Art. 397 Emancipato
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale Il minore emancipato può
esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è
autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il
curatore (2198; att. 100). L'autorizzazione può essere revocata dal tribunale su
istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del
giudice tutelare e sentito il minore emancipato. Il minore emancipato, che è
autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli
atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio
dell'impresa (394, 774; Cod. Proc. Civ. 75). Art. 398-399 (abrogati) Titolo XI
Dell'affiliazione e dell'affidamento Art. 400 Norme regolatrici dell'assistenza
dei minori L'assistenza dei minori è regolata, oltre che dalle leggi speciali,
dalle norme del presente titolo (vedere anche Legge 4 maggio 1983, n. 184,
riportata tra le Leggi Speciali). Art. 401 Limiti di applicazione delle norme
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli
di genitori non conosciuti, ovvero figli naturali riconosciuti dalla sola madre
che si trovi nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento. Le stesse
disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica
assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la
rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale. Art. 402 Poteri
tutelari spettanti agli istituti di assistenza L'istituto di pubblica
assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito (406,
412), secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro (343 e seguenti),
fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei
quali l'esercizio della patria potestà o della tutela sia impedito. Resta salva
la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o
all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'art. 354. Nel caso in
cui il genitore riprenda l'esercizio della patria potestà, l'Istituto deve
chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a
tale esercizio. Art. 403 Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in
locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità,
ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la
pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca
in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua
protezione. Art. 404-413 (abrogati) Titolo XII Dell'infermità di mente,
dell'interdizione ed dell'inabilitazione Art. 414 Persone che devono essere
interdette Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in
condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere
ai propri interessi, devono essere interdetti (417 e seguenti). Art. 415
Persone che possono essere inabilitate Il maggiore di età infermo di mente, lo
stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere
inabilitato (417 e seguenti, 429). Possono anche essere inabilitati coloro che,
per prodigalità (776) o per abuso abituale di bevande alcoliche o di
stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla
prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva
l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di
provvedere ai propri interessi. Art. 416 Interdizione e inabilitazione
nell'ultimo anno di minore età Il minore non emancipato può essere interdetto o
inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o
l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età
maggiore (421). Art. 417 Istanza d'interdizione o di inabilitazione
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dal coniuge, dai
parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore
o curatore ovvero dal pubblico ministero (85; Cod. Proc. Civ. 712). Se
l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la patria potestà o ha per
curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere
promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero. Art.
418 Poteri dell'autorità giudiziaria Promosso il giudizio d'interdizione, può
essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente. Se
nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni
richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di
pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio,
premessa l'istruttoria necessaria (att. 40). Art. 419 Mezzi istruttori e
provvedimenti provvisori Non si può pronunziare l'interdizione o
l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo o
dell'inabilitando (Cod. Proc. Civ. 713 e seguenti). Il giudice può in questo
esame farsi assistere da un consulente tecnico. Può anche d'ufficio disporre i
mezzi istruttori utili ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi
dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni. Dopo
l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un tutore
provvisorio all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando (Cod.
Proc. Civ. 714 e seguenti). Art. 420 Internamento definitivo in manicomio
(abrogato) Art. 421 Decorrenza degli effetti dell'interdizione e
dell'inabilitazione L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti
dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art.
416 (776). Art. 422 Cessazione del tutore e del curatore provvisorio Nella
sentenza che rigetta l'istanza d'interdizione o d'inabilitazione, può disporsi
che il tutore o il curatore provvisorio, rimanga in ufficio fino a che la
sentenza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). Art. 423
Pubblicità Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio e la
sentenza d'interdizione o d'inabilitazione devono essere immediatamente
annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci
giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto
di nascita (att. 42). Art. 424 Tutela dell'interdetto e curatela
dell'inabilitato Le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla
curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli
interdetti e alla curatela degli inabilitati (343 e seguenti, 390 e seguenti).
Le stesse disposizioni si applicano rispettivamente anche nei casi di nomina
del tutore provvisorio dell'interdicendo e del curatore provvisorio
dell'inabilitando a norma dell'art. 419. Per l'interdicendo non si nomina il
protutore provvisorio. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore
dell'inabilitato il giudice tutelare deve preferire il coniuge maggiore di età
che non sia separato legalmente (150 e seguenti), il padre, la madre, un figlio
maggiore di età o la persona eventualmente designata dal genitore superstite
con testamento (587), atto pubblico o scrittura privata autenticata (2699,
2703). Art. 425 Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se
autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare (2198; att. 100).
L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore (2203 e
seguenti) Art. 426 Durata dell'ufficio Nessuno è tenuto a continuare nella
tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre i dieci anni, ad
eccezione del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti. Art. 427 Atti
compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato Gli atti compiuti dall'interdetto
dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore,
dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa (1425 e seguenti). Sono del
pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore
provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione. Possono
essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa
gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza
l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o
dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita
l'inabilitazione (776). Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della
sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si
applicano le disposizioni dell'articolo seguente. Art. 428 Atti compiuti da
persona incapace d'intendere o di volere Gli atti compiuti da persona che,
sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche
transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono
stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o
dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore
(1425 e seguenti). L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se
non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona
incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti,
risulta la malafede dell'altro contraente (1425). L'azione si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto
(2953). Resta salva ogni diversa disposizione di legge (120, 591, 775,1195;
att. 130). Art. 429 Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione Quando cessa
la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere
revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli
affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore
dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 720). Il
giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o
dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne
il pubblico ministero. Art. 430 Pubblicità Alla sentenza di rievoca
dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'art. 423. Art. 431
Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca La sentenza che revoca
l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in
giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). Tuttavia gli atti compiuti dopo la
pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non
quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ.
324). Art. 432 Inabilitazione nel giudizio di revoca dell'interdizione
L'autorità giudiziaria che pur riconoscendo fondata l'istanza di revoca
dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia riacquistato la piena
capacità, può revocare l'interdizione e dichiarare inabilitato l'infermo
medesimo. Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo
precedente. Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti
dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca
l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca è esclusa con
sentenza passata in giudicato. Titolo XIII Degli alimenti Art. 433 Persone
obbligate All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: * il
coniuge; * i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro
mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; * i genitori e, in loro
mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; * i generi e
le nuore; * il suocero e la suocera; * i fratelli e le sorelle germani o
unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Art. 434 Cessazione
dell'obbligo tra affini L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e
quella del genero e della nuora cessano: * quando la persona che ha diritto
agli alimenti è passata a nuove nozze; * quando il coniuge, da cui deriva
l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro
discendenti sono morti. Art. 435 (abrogato) Art. 436 Obbligo tra adottante e
adottato L'adottante deve (301) gli alimenti al figlio adottivo con precedenza
sui genitori legittimi o naturali di lui. Art. 437 Obbligo del donatario Il
donatario (769 e seguenti) è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a
prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in
riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria (770. 785). Art. 438
Misura degli alimenti Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato
di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono
essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle
condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare
quanto sia necessario per la vita dell'alimentando (660, 1881), avuto però
riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore
della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio. Art. 439 Misura degli
alimenti tra fratelli e sorelle Tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti
nella misura dello stretto necessario. Possono comprendere anche le spese per
l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore. Art. 440 Cessazione,
riduzione e aumento Se dopo l'assegnazione degli alimenti mutano le condizioni
economiche di chi li somministra o di chi li riceve, l'autorità giudiziaria
provvede per la cessazione, la riduzione o l'aumento, secondo le circostanze.
Gli alimenti possono pure essere ridotti per la condotta disordinata o
riprovevole dell'alimentato. Se, dopo assegnati gli alimenti, consta che uno
degli obbligati di grado anteriore è in condizione di poterli somministrare,
l'autorità giudiziaria non può liberare l'obbligato di grado posteriore se non
quando abbia imposto all'obbligato di grado anteriore di somministrare gli
alimenti. Art. 441 Concorso di obbligati Se più persone sono obbligate nello
stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorrere alla
prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in
condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è
posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore.
Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo
di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria secondo le
circostanze. Art. 442 Concorso di aventi diritto Quando o più persone hanno
diritto agli alimenti nei confronti di un medesimo obbligato, e questi non è in
grado di provvedere ai bisogni di ciascuna di esse, l'autorità giudiziaria dà i
provvedimenti opportuni, tenendo conto della prossimità della parentela e dei
rispettivi bisogni, e anche della possibilità che taluno degli aventi diritto
abbia di conseguire gli alimenti da obbligati di grado ulteriore. Art. 443 Modo
di somministrazione degli alimenti Chi deve somministrare gli alimenti ha la
scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare
corrisposto in periodi anticipati (2948), o accogliendo e mantenendo nella
propria casa colui che vi ha diritto. L'autorità giudiziaria può però, secondo
le circostanze, determinare il modo di somministrazione. In caso di urgente
necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente
l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono
obbligati, salvo il regresso verso gli altri. Art. 444 Adempimento della
prestazione alimentare L'assegno alimentare prestato secondo le modalità stabilite
non può essere nuovamente richiesto, qualunque uso l'alimentando ne abbia
fatto. Art. 445 Decorrenza degli alimenti Gli alimenti sono dovuti dal giorno
della domanda giudiziale o dal giorno della costituzione in mora dell'obbligato
(1219), quando questa costituzione sia entro sei mesi seguita dalla domanda
giudiziale (2948). Art. 446 Assegno provvisorio Finché non sono determinati
definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il pretore o presi dente
del tribunale può, sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via
provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di più obbligati, a carico anche di
uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri. Art. 447 Inammissibilità
di cessione e di compensazione Il credito alimentare non può essere ceduto (1260,
2751). L'obbligo agli alimenti non può opporre all'altra parte la
compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate. Art. 448
Cessazione per morte dell'obbligato L'obbligo degli alimenti cessa con la morte
dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza
(50, 63). Titolo XIV Degli atti dello stato civile Art. 449 Registri dello
stato civile I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in
conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato
civile. Art. 450 Pubblicità dei registri dello stato civile I registri dello
stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare
gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni
dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla
loro custodia le indagini domandate dai privati. Art. 451 Forza probatoria
degli atti Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso
(2699; Cod. Proc. Civ. 221), di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere
avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti
fanno fede a prova contraria (2697). Le indicazioni estranee all'atto non hanno
alcun valore. Art. 452 Mancanza, distruzione o smarrimento di registri Se non
si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per
qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la
prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo. In caso di
mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento
accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita
nel comma precedente. Art. 453 Annotazioni Nessuna annotazione può essere fatta
sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non
e ordinata dall'autorità giudiziaria. Art. 454 Rettificazioni La rettificazione
degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata
in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), con la quale si ordina all'ufficiale dello
stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un
atto omesso, o di rinnovare un atto smarrito o distrutto. Le sentenze devono
essere trascritte nei registri. Art. 455 Efficacia della sentenza di rettificazione
La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non
concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o
non vi furono regolarmente chiamati. Codice Civile Libro Secondo Delle
successioni Titolo I Disposizioni generali sulle successioni Capo I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art. 456 Apertura della successione La successione si apre al momento della
morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (43, 45). Art. 457 Delazione
dell'eredità L'eredità si devolve per legge (565 e seguenti) o per testamento
(587 e seguenti). Non si fa luogo alla successione legittima se non quando
manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie
non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (536 e
seguenti). Art. 458 Divieto di patti successori E' nulla ogni convenzione
(1321) con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni
atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una
successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (557-2, 679). Art. 459
Acquisto dell'eredità L'eredità si acquista con l'accettazione (470 e
seguenti). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta
la successione (456, 1146). Art. 460 Poteri del chiamato prima
dell'accettazione Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie
(1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale
apprensione (1146). Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc.
Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (486), e può farsi
autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono
conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747,
748). Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti,
quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma
dell'Art. 528. Art. 461 Rimborso delle spese sostenute dal chiamato Se il
chiamato rinunzia all'eredità (519 e seguenti), le spese sostenute per gli atti
indicati dall'articolo precedente sono a carico dell'eredità. Capo II Della
capacità di succedere Art. 462 Capacità delle persone fisiche Sono capaci di
succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della
successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura
della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona
della cui successione si tratta (232). Possono inoltre ricevere per testamento
i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore,
benché non ancora concepiti (643, 715, 784). Capo III Dell'indegnità Art. 463
Casi d'indegnità E' escluso dalla successione come indegno (466 e seguenti): *
chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui
successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della
medesima (801), purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la
punibilità a norma della legge penale (Cod. Pen. 45 e seguenti); * chi ha
commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge penale
dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (Cod. Pen. 397, 579, 580); *
chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con
la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia
è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale; ovvero ha testimoniato contro
le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata
dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale; * chi ha indotto
con dolo o violenza la persona, della cui successione si tratta, a fare,
revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita; * chi ha soppresso, celato
o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; * chi
ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso. Art. 464
Restituzione dei frutti L'indegno è obbligato a restituire i frutti (820) che
gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione (535, 1148). Art. 465
Indegnità del genitore Colui che è escluso per indegnità dalla successione
(463) non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i
diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori (320
e seguenti). Art. 466 Riabilitazione dell'indegno Chi è incorso nell'indegnità
(463) è ammesso a succedere quando la persona, della cui successione si tratta,
ve lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento (587,
2699). Tuttavia l'indegno non espressamente abilitato, se e stato contemplato
nel testamento quando il testatore conosceva la causa dell'indegnità, è ammesso
a succedere nei limiti della disposizione testamentaria. Capo IV Della
rappresentazione Art. 467 Nozione La rappresentazione fa subentrare i
discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in
tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non
ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare
l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di
altro diritto di natura personale. Art. 468 Soggetti La rappresentazione ha
luogo, nella linea retta (75) a favore dei discendenti dei figli legittimi (23
i e seguenti), legittimati (280 e seguenti) e adottivi (291 e seguenti), nonché
dei discendenti dei figli naturali (250 e seguenti) del defunto, e, nella linea
collaterale (75), a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del
defunto. I discendenti (467) possono succedere per rappresentazione anche se
hanno rinunziato (519 e seguenti) all'eredità della persona in luogo della
quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art. 469 Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione La
rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei
discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo
anche nel caso di unicità di stirpe (564-3). Quando vi e rappresentazione la
divisione si fa per stirpi (726-2). Se uno stipite ha prodotto più rami, la
suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri
del medesimo ramo. Capo V Dell'accettazione dell'eredità Sezione I Disposizioni
generali Art. 470 Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio
d'inventariobr> L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o
col beneficio d'inventario (484 e seguenti). L'accettazione col beneficio
d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore (634). Art.
471 Eredità devolute a minori o interdetti Non si possono accettare le eredità
devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario,
osservate le disposizioni degli artt. 321 e 374. Art. 472 Eredità devolute a
minori emancipati o a inabilitati I minori emancipati e gli inabilitati non
possono accettare l'eredità, se non col beneficio d'inventario, osservate le
disposizioni dell'Art. 394. Art. 473 Eredità devolute a persone giuridiche
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che
col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa
l'autorizzazione governativa (17). Questo articolo non si applica alle società (2247).
Art. 474 Modi di accettazione L'accettazione può essere espressa o tacita. Art.
475 Accettazione espressa L'accettazione e espressa quando, in un atto pubblico
(2699) o in una scrittura privata (2702), il chiamato all'eredità ha dichiarato
di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (2648). E nulla la
dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la
dichiarazione di accettazione parziale di eredità. Art. 476 Accettazione tacita
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che
presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il
diritto di fare se non nella qualità di erede (527). Art. 477 Donazione,
vendita e cessione dei diritti di successione La donazione, la vendita (1542) o
la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione
a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa
accettazione dell'eredità. Art. 478 Rinunzia che importa accettazione La
rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a
favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione. Art. 479
Trasmissione del diritto di accettazione Se il chiamato all'eredità muore senza
averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi
non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità
acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane
estraneo chi ha rinunziato (521). La rinunzia all'eredità propria del
trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta. Art. 480
Prescrizione Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni
(2946). Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione (456) e,
in caso d'istituzione condizionale (633 e seguenti), dal giorno in cui si
verifica la condizione (2935). Il termine non corre per i chiamati ulteriori,
se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il
loro acquisto ereditario e venuto meno. Art. 481 Fissazione di un termine per
l'accettazione Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria
fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se
accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto
la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (488). Art. 482
Impugnazione per violenza o dolo L'accettazione dell'eredità si può impugnare
quando e effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti). L'azione si prescrive
in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il
dolo (1442). Art. 483 Impugnazione per errore L'accettazione dell'eredità non
si può impugnare se è viziata da errore. Tuttavia, se si scopre un testamento
del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede (662 e
seguente) non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore
dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli e dovuta (536
e seguenti). Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si
riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se
alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data
azione di regresso. L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede
(2697). Sezione II Del beneficio d'inventario Art. 484 Accettazione col
beneficio d'inventario L'accettazione col beneficio d'inventario (490 e
seguenti, 2830) si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal
cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e
inserita nel registro delle successioni conservato nella stessa pretura (att.
52, 53). Entro un mese dall'inserzione, la dichiarazione deve essere
trascritta, a cura del cancelliere, presso l'ufficio dei registri immobiliari del
luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione deve essere preceduta
o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura
civile (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti). Se l'inventario è fatto prima della
dichiarazione, nel registro deve pure menzionarsi la data in cui esso e stato
compiuto. Se l'inventario è fatto dopo la dichiarazione, l'ufficiale pubblico
che lo ha redatto deve, nel termine di un mese, far inserire nel registro
l'annotazione della data in cui esso è stato compiuto. Art. 485 Chiamato
all'eredità che è nel possesso di beni Il chiamato all'eredità, quando a
qualsiasi titolo e nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro
tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta
eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non e stato in grado di
completarlo, può ottenere dal pretore del luogo in cui si e aperta la
successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre
mesi (Cod. Proc. Civ. 7494). Trascorso tale termine senza che l'inventario sia
stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.
Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione
a norma dell'Art. 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento
dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e
semplice. Art. 486 Poteri Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente
per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i
poteri indicati nell'Art. 460, può stare in giudizio come convenuto per
rappresentare l'eredità. Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un
curatore all'eredità affinche la rappresenti in giudizio (Cod. Proc. Civ.
78-80). Art. 487 Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni Il
chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la
dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario, fino a che il diritto di
accettare non e prescritto. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere
l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga
accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'Art. 485; in mancanza, e considerato
erede puro e semplice. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da
dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni
successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il
diritto di accettare l'eredità. Art. 488 Dichiarazione in caso di termine
fissato dall'autorità giudiziariabr> Il chiamato all'eredità che non è nel
possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma
dell'Art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la
dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione (Cod. Proc. Civ. 749-4).
Art. 489 Incapaci I minori, gli interdetti e gli inabilitati (414 e seguente)
non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario (471, 472), se non al
compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato
d'interdizione o d'inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano
conformati alle norme della presente Sezione. Art. 490 Effetti del beneficio
d'inventario L'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto
il patrimonio del defunto da quello dell'erede (2941, n. 5). Conseguentemente:
* l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che
aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della
morte (448); * l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei
legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti (564, 1203); * i creditori
dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte
ai creditori dell'erede. Essi però non sono dispensati dal domandare la
separazione dei beni, secondo le disposizioni del Capo seguente, se vogliono
conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio
d'inventario o vi rinunzi. Art. 491 Responsabilità dell'erede
nell'amministrazione L'erede con beneficio d'inventario non risponde
dell'amministrazione dei beni ereditari se non per colpa grave. Art. 492
Garanzia Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve
dare idonea garanzia (1179; Cod. Proc. Civ. 750) per il valore dei beni mobili
compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei
medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari. Art. 493
Alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione L'erede decade dal
beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari,
o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione scritte dal
codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 747 e seguenti). Per i beni mobili
l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di
accettare con beneficio d'inventario. Art. 494 Omissioni o infedeltà
nell'inventario Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala
fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha
denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti (527).
Art. 495 Pagamento dei creditori e legatari Trascorso un mese dalla
trascrizione prevista nell'Art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso
articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione,
l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono (2906) ed egli non
intende promuovere la liquidazione a norma dell'Art. 503, paga i creditori e i
legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità (2741).
Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto
diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata
appartenente al testatore (649), nei limiti del valore del legato. Tale diritto
si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito
sia anteriormente prescritto (2934 e seguenti). Art. 496 Rendimento del conto L'erede
ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai
legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede (Cod. Proc. Civ.
263 e seguenti, 747 e seguente.; att. Cod. Proc. Civ. 109, 178). Art. 497 Mora
nel rendimento del conto L'erede non può essere costretto al pagamento con i
propri beni, se non quando è stato costituito in mora (1219) a presentare il
conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo. Dopo la liquidazione del
conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla
concorrenza delle somme di cui è debitore. Art. 498 Liquidazione dell'eredità
in caso di opposizione Qualora entro il termine indicato nell'Art. 495 gli sia
stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non
può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità
nell'interesse di tutti i creditori e legatari. A tal fine egli, non oltre un
mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo
dell'aperta successione (456), invitare i creditori e i legatari a presentare,
entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta,
le dichiarazioni di credito. L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e
ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed e pubblicato nel
foglio degli annunzi legali della provincia. Art. 499 Procedura di liquidazione
Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di
credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività
ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione
ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si
estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente
non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al
pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma
seguente. L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di
graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di
prelazione (2741 e seguenti). Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori
non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione
dei rispettivi crediti. Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario
comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie (649),
sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie
è preferito agli altri legatari. Art. 500 Termine per la liquidazione L'autorità
giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un
termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato
di graduazione (Cod. Proc. Civ. 749). Art. 501 Reclami Compiuto lo stato di
graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di
cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un
estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi
senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di
graduazione diviene definitivo. Art. 502 Pagamento dei creditori e dei legatari
Divenuto definitivo lo stato di graduazione (501) o passata in giudicato la
sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i
legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo
esecutivo contro l'erede (Cod. Proc. Civ. 474). La collocazione dei crediti
condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che
questi diano cauzione (1179). I creditori e i legatari che non si sono
presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua
dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di
graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato
e divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato
sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto. Art. 503
Liquidazione promossa dall'erede Anche quando non vi e opposizione di creditori
o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista
dagli articoli precedenti (att. 132). Il pagamento fatto a creditori
privilegiati ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
Art. 504 Liquidazione nel caso di più eredi Se vi sono più eredi con beneficio
d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i
propri coeredi al notaio nel termine che questi ha stabilito per la
dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati
nella liquidazione dal notaio. Art. 505 Decadenza dal beneficio L'erede che, in
caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall'Art. 498 o non compie
la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall'Art. 500,
decade dal beneficio d'inventario. Parimenti decade dal beneficio d'inventario
l'erede che, nel caso previsto dall'Art. 503 dopo l'invito ai creditori di
presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita
la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso
a norma dell'Art. 500. La decadenza non si verifica quando si tratta di
pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari. In ogni caso la
decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori
del defunto e dai legatari. Art. 506 Procedure individuali Eseguita la
pubblicazione prescritta dal terzo comma dell'Art. 498, non possono essere
promosse procedure esecutive a istanza dei creditori. Possono tuttavia essere
continuate quelle in corso, ma la parte di prezzo che residua dopo il pagamento
dei creditori privilegiati e ipotecari deve essere distribuita in base allo
stato di graduazione previsto dall'Art. 499. I crediti a termine diventano
esigibili. Resta tuttavia il beneficio del termine, quando il credito e munito
di garanzia reale (2747, 2796, 2808) su beni la cui alienazione non si renda
necessaria ai fini della liquidazione, e la garanzia stessa è idonea ad
assicurare il soddisfacimento integrale del credito. Dalla data di
pubblicazione dell'invito ai creditori previsto dal terzo comma dell'Art. 498 e
sospeso il decorso degl'interessi dei crediti chirografari. I creditori
tuttavia hanno diritto, compiuta la liquidazione, al collocamento degli
interessi sugli eventuali residui. Art. 507 Rilascio dei beni ai creditori e ai
legatari L'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per
presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di
liquidazione, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e
dei legatari. A tal fine l'erede deve, nelle forme indicate dall'Art. 498, dare
avviso ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza
(43); deve iscrivere la dichiarazione di rilascio nel registro delle
successioni (att. 52, 53), annotarla in margine alla trascrizione prescritta
dal secondo comma dell'Art. 484, e trascriverla presso gli uffici dei registri
immobiliari dei luoghi in cui si trovano gli immobili ereditari e presso gli
uffici dove sono registrati i beni mobili (2663). Dal momento in cui è
trascritta la dichiarazione di rilascio, gli atti di disposizione dei beni
ereditari compiuti dall'erede sono senza effetto rispetto ai creditori e ai
legatari (2649). L'erede deve consegnare i beni al curatore nominato secondo le
norme dell'articolo seguente. Eseguita la consegna, egli resta liberato da ogni
responsabilità per i debiti ereditari (1177, 2930). Art. 508 Nomina del
curatore Trascritta la dichiarazione di rilascio, il pretore del luogo dell'aperta
successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche
d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le
norme degli artt. 498 e seguenti. Il decreto di nomina del curatore è iscritto
nel registro delle successioni (att. 52, 53). Le attività che residuano, pagate
le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello
stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e
legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma
dell'Art. 502. Art. 509 Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o
legatari Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le
dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario,
ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il pretore del luogo
dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti
l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare
un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo
le norme degli artt. 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza
dal beneficio non può più essere fatta valere. Il decreto di nomina del
curatore è iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53), annotato a
margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'Art. 484, e
trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli
immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili (2663).
L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore.
Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di
nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari
(2649). Art. 510 Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamatibr>
L'accettazione con beneficio d'inventario fatta da uno dei chiamati giova a
tutti gli altri, anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da
quello che ha fatto la dichiarazione. Art. 511 Spese Le spese dell'apposizione
dei sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguente), dell'inventario e di ogni altro
atto dipendente dall'accettazione con beneficio d'inventario sono a carico
dell'eredità. Capo VI Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
Art. 512 Oggetto della separazione La separazione dei beni del defunto da
quelli dell'erede assicura il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei
creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei
creditori dell'erede (490). Il diritto alla separazione spetta anche ai
creditori o legatari che hanno altre garanzie (2741, 2772) sui beni del
defunto. La separazione non impedisce ai creditori e ai legatari che l'hanno
esercitata, di soddisfarsi anche sui beni propri dell'erede. Art. 513
Separazione contro i legatari di specie I creditori del defunto possono
esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato
di specie (649). Art. 514 Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
I creditori e i legatari che hanno esercitato la separazione hanno diritto di
soddisfarsi sui beni separati a preferenza dei creditori e dei legatari che non
l'hanno esercitata, quando il valore della parte di patrimonio non separata
sarebbe stato sufficiente a soddisfare i creditori e i legatari non
separatisti. Fuori di questo caso, i creditori e i legatari non separatisti
possono concorrere con coloro che hanno esercitato la separazione; ma, se parte
del patrimonio non e stata separata, il valore di questa si aggiunge al prezzo
dei beni separati per determinare quanto spetterebbe a ciascuno dei
concorrenti, e quindi si considera come attribuito integralmente ai creditori e
ai legatari non separatisti (att. 54). Quando la separazione è esercitata da
creditori e legatari, i creditori sono preferiti ai legatari. La preferenza è
anche accordata, nel caso previsto dal comma precedente, ai creditori non
separatisti di fronte ai legatari separatisti (756). Restano salve in ogni caso
le cause di prelazione (2741 e seguenti). Art. 515 Cessazione della separazione
L'erede può impedire o far cessare la separazione pagando i creditori e i
legatari, e dando cauzione (1179) per il pagamento di quelli il cui diritto è
sospeso da condizione o sottoposto a termine, oppure è contestato. Art. 516
Termine per l'esercizio del diritto alla separazione Il diritto alla
separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura
della successione. Art. 517 Separazione riguardo ai mobili Il diritto alla
separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale. La
domanda si propone con ricorso al pretore del luogo dell'aperta successione, il
quale ordina l'inventario, se non e ancora fatto, e dà le disposizioni
necessarie per la conservazione dei beni stessi. Riguardo ai mobili già
alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo
non ancora pagato. Art. 518 Separazione riguardo agli immobili Riguardo agli
immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si
esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni
stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche
(2827 e seguenti), indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è
conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di
separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo.
Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi,
prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed
iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori. Alle iscrizioni a
titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche (2808 e
seguenti). Capo VII Della rinunzia all'eredità Art. 519 Dichiarazione di
rinunzia La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un
notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la
successione, e inserita nel registro delle successioni (att. 52, 53, 133). La
rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe
devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle
parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente. Art. 520
Rinunzia condizionata, a termine o parziale E' nulla la rinunzia fatta sotto condizione
o a termine o solo per parte (475). Art. 521 Retroattività della rinunzia Chi
rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Il
rinunziante può tuttavia ritenere la donazione o domandare il legato a lui
fatto sino alla concorrenza della porzione disponibile (556), salve le
disposizioni degli artt. 551 e 552. Art. 522 Devoluzione nelle successioni
legittime Nelle successioni legittime la parte di colui che rinunzia si
accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di
rappresentazione (467 e seguenti) e salvo il disposto dell'ultimo comma
dell'Art. 571. Se il rinunziante e solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali
spetterebbe nel caso che egli mancasse. Art. 523 Devoluzione nelle successioni
testamentarie Nelle successioni testamentarie, se il testatore non ha disposto
una sostituzione (688) e se non ha luogo il diritto di rappresentazione (4672),
la parte del rinunziante si accresce ai coeredi a norma dell'Art. 674, ovvero
si devolve agli eredi legittimi a norma dell'Art. 677. Art. 524 Impugnazione
della rinunzia da parte dei creditori Se taluno rinunzia, benché senza frode, a
un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad
accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di
soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652,
2740). Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia
(2934 e seguenti). Art. 525 Revoca della rinunzia Fino a che il diritto di accettare
l'eredità non e prescritto (480) contro i chiamati che vi hanno rinunziato,
questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei
chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni
dell'eredità. Art. 526 Impugnazione per violenza o dolo La rinunzia all'eredità
si può impugnare solo se è l'effetto di violenza o di dolo (1434 e seguenti).
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o
e stato scoperto il dolo (1442). Art. 527 Sottrazione di beni ereditari I
chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità
stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e
semplici, nonostante la loro rinunzia. Capo VIII Dell'eredità giacente Art. 528
Nomina del curatore Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non e nel
possesso di beni ereditari (458 e seguenti), il pretore del mandamento in cui
si e aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche
d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità. Il decreto di nomina del curatore,
a cura del cancelliere, e pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi
legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni (att. 52, 53).
Art. 529 Obblighi del curatore Il curatore e tenuto a procedere all'inventario
dell'eredità, a esercitarne e promuoverne le ragioni, a rispondere alle istanze
proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le casse
postali o presso un istituto di credito designato dal pretore il danaro che si
trova nell'eredità o si ritrae dalla vendita dei mobili o degli immobili, e, da
ultimo, a rendere conto della propria amministrazione. Art. 530 Pagamento dei
debiti ereditari Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e
dei legati, previa autorizzazione del pretore (Cod. Proc. Civ. 783). Se però
alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può
procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità
secondo le norme degli artt. 498 e seguenti (att. 134-2). Art. 531 Inventario,
amministrazione e rendimento dei conti Le disposizioni della Sezione II del
Capo V di questo Titolo, che riguardano l'inventario, l'amministrazione e il
rendimento di conti da parte dell'erede con beneficio d'inventario, sono comuni
al curatore dell'eredità giacente, esclusa la limitazione della responsabilità
per colpa (491). Art. 532 Cessazione della curatela per accettazione
dell'eredità Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità è stata
accettata. Art. 533 Nozione L'erede può (2652, 2690) chiedere il riconoscimento
della qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni
ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la
restituzione dei beni medesimi. L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti
dell'usucapione rispetto ai singoli beni (1158 e seguenti). Art. 534 Diritti
dei terzi L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a
titolo di erede o senza titolo. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di
convenzioni a titolo oneroso con l'erede apparente, dai terzi i quali provino
di avere contrattato in buona fede. La disposizione del comma precedente non si
applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se
l'acquisto a titolo di erede (2648) e l'acquisto dall'erede apparente non sono
stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte
dell'erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale
contro l'erede apparente (2652, n. 7). Art. 535 Possessore di beni ereditari Le
disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni
ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i
miglioramenti e le addizioni (1148 e seguenti). Il possessore in buona fede,
che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredità, è solo obbligato a
restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il
corrispettivo è ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo
(2038). E possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni
ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se
l'errore dipende da colpa grave (1147). Capo IX Dei legittimari Sezione I Dei
diritti riservati ai legittimari Art. 536 Legittimari Le persone a favore delle
quali la legge riserva (457, 549) una quota di eredità o altri diritti nella
successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli
ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli
adottivi. A favore dei discendenti (77) dei figli legittimi o naturali, i quali
vengono alla successione in luogo di questi (467), la legge riserva gli stessi
diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali. Art. 537 Riserva a
favore dei figli legittimi e naturali Salvo quanto disposto dall'Art. 542, se
il genitore lascia un figlio solo, legittimo o naturale (459, 231, 573), a
questi è riservata la metà del patrimonio. Se i figli sono più, è loro
riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i
figli, legittimi e naturali. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o
in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi
si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le
circostanze personali e patrimoniali. Art. 538 Riserva a favore degli
ascendenti legittimi Se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma
ascendenti legittimi, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio,
salvo quanto disposto dall' Art. 544. In caso di pluralità di ascendenti, la
riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'Art. 569.
Art. 539 (abrogato) Art. 540 Riserva a favore del coniuge A favore del coniuge
(459) è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le
disposizioni dell'Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge,
anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (144), e di uso sui mobili
che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano
sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il
rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota
riservata ai figli. Art. 541 (abrogato) Art. 542 Concorso di coniuge e figli Se
chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, legittimo o naturale (459,
231, 258) a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo
spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o naturali, sono più di uno, ad
essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un
quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e
naturali, è effettuata in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'Art.
537. Art. 543 (abrogato) Art. 544 Concorso di ascendenti legittimi e coniuge
Quando chi muore non lascia né figli legittimi né figli naturali, ma ascendenti
legittimi e il coniuge (459), a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio,
ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di
riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i
medesimi secondo i criteri previsti dall'Art. 569. Art. 545-547 (abrogati) Art.
548 Riserva a favore del coniuge separato Il coniuge cui non è stata addebitata
la separazione con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324), ai
sensi del secondo comma dell' Art. 151, ha gli stessi diritti successori del
coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con
sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al
momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del
coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla
qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore
a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si
applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i
coniugi. Art. 549 Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari Il
testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai
legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel Titolo IV di questo
libro (733 e seguenti). Art. 550 Lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia (1872)
il cui reddito eccede quello della porzione disponibile (556), i legittimari
(536), ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di
parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare
(1350) la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il
legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di
erede (588). La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha
disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile. Se i
legittimari sono più, occorre l'accordo di tutti perché la disposizione
testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se
dell'usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con
donazione. Art. 551 Legato in sostituzione di legittima Se a un legittimario è
lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al
legato (649 e seguenti) e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il
legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del
legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di
erede (588). Questa disposizione non si applica quando il testatore ha
espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile.
Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario,
per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile. Art. 552 Donazione e legati
in conto di legittima Il legittimario che rinunzia all'eredità (519 e
seguenti), quando non si ha rappresentazione (467), può sulla disponibile
ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti (521-2); ma quando non
vi è stata espressa dispensa dall'imputazione (564-2), se per integrare la
legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni
testamentarie o le donazioni (554 e seguenti), restano salve le assegnazioni,
fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione
se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati
fatti a quest'ultimo. Sezione II Della reintegrazione della quota riservata ai
legittimari Art. 553 Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso
con legittimaribr> Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o
in parte la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri
successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono
proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota
riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a
questa, ai sensi dell'Art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di
donazioni o di legati. Art. 554 Riduzione delle disposizioni testamentarie Le
disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre
sono soggette a riduzione (557 e seguenti) nei limiti della quota medesima (2652).
Art. 555 Riduzione delle donazioni Le donazioni (809, 1923), il cui valore
eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (172), sono soggette a
riduzione fino alla quota medesima (att. 135). Le donazioni non si riducono se
non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Art. 556 Determinazione della porzione disponibile Per determinare l'ammontare
della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i
beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti.
Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di
donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli
artt. 747 e 750 e sull'asse così formato si calcola la quota ii cui il defunto
poteva disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2). Art. 557 Soggetti che
possono chiedere la riduzione La riduzione delle donazioni (809) e delle
disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che
dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (537 e seguenti). Essi non
possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con
dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (458). I
donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non
possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il
legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio
d'inventario (484 e seguenti). Art. 558 Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza
distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua
disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione
non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a
integrare la quota riservata ai legittimari. Art. 559 Modo di ridurre le
donazioni Le donazioni (809) si riducono cominciando dall'ultima e risalendo
via via alle anteriori. Art. 560 Riduzione del legato o della donazione
d'immobili Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre è un immobile
(812), la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente
per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente (720). Se la
separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha
nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile,
l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di
conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il
quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando
in danaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è legittimario può
ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della
porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario. Art. 561
Restituzione degli immobili Gli immobili restituiti in conseguenza della
riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario
può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'Art. 2652. La stessa
disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri (2683,
2690). I frutti (820) sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda
giudiziale (1148). Art. 562 Insolvenza del donatario soggetto a riduzione Se la
cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o
se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro
l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente (2652), il valore
della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa
ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e
dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. Art. 563 Azione contro
gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzionebr> Se i donatari contro i
quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili
donati, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può
chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe
chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili (2652, n. 8).
L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data
delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche
essere richiesta la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione,
salvi gli effetti del possesso di buona fede (1153 e seguenti). Il terzo
acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate
pagando l'equivalente in danaro. Art. 564 Condizioni per l'esercizio
dell'azione di riduzione Il legittimario che non ha accettato l'eredità col
beneficio d'inventario (484 e seguenti) non può chiedere la riduzione delle
donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a
persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa
disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio
d'inventario e che ne è decaduto (439 e seguenti). In ogni caso il legittimario,
che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve
imputare (737 e seguenti) alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a
lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato (553; att. 1352). Il
legittimario che succede per rappresentazione (467 e seguenti) deve anche
imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo
ascendente (740; att. 1352). La dispensa non ha effetto a danno dei donatari
anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel Capo II del Titolo
IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.
Titolo II Delle successioni legittime Art. 565 Categorie dei successibili Nella
successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi
e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e
allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente Titolo. Capo
I Della successione dei parenti Art. 566 Successione dei figli legittimi e
naturali Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali,
in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'Art. 537. Art. 567 Successione
dei figli legittimati e adottivi Ai figli legittimi sono equiparati i
legittimati (280 e seguenti) e gli adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326). I
figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante
(300-2). Art. 568 Successione dei genitori A colui che muore senza lasciare
prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono
(459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti A colui che muore senza lasciare prole,
ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti),
succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta
gli ascendenti della linea materna. Se però gli ascendenti non sono di eguale
grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea. Art. 570
Successione dei fratelli e delle sorelle A colui che muore senza lasciare
prole, né genitori, ne altri ascendenti, succedono (459) i fratelli e le
sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la
metà della quota che conseguono i germani. Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti
con fratelli e sorelle Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono
fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del
medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori
o uno di essi, sia minore della metà. Se vi sono fratelli e sorelle
unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue
ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in
favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono
(463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi
ultimi si devolve, nel modo determinato dall'Art. 569, la quota che sarebbe
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro. Art. 572 Successione di
altri parenti Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri
ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a
favore del parente o dei parenti prossimi (76), senza distinzione di linea. La
successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado (77, 586). Art. 573
Successione dei figli naturali Le disposizioni relative alla successione dei
figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o
giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è disposto dall'Art.
580. Art. 574-576 (abrogati) Art. 577 Successione del figlio naturale
all'ascendente legittimo immediato del suo genitore Il figlio naturale succede
all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare
l'eredità, se l'ascendente non lascia ne coniuge, ne discendenti o ascendenti,
ne fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il
terzo grado (Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte Costit., con Sent. 14
aprile 1969, n. 79). Art. 578 Successione dei genitori al figlio naturale Se il
figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta
a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato
figlio (250 e seguenti). Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di
entrambi i genitori, l'eredità spetta per metà a ciascuno di essi. Se uno solo
dei genitori ha legittimato il figlio (280 e seguenti), l'altro è escluso dalla
successione. Art. 579 Concorso del coniuge e dei genitori Se al figlio naturale
morto senza lasciar prole, ne genitori, sopravvive il coniuge, l'eredità si
devolve per intero al medesimo. Se vi sono genitori, l'eredita è devoluta per
due terzi al coniuge e per l'altro terzo ai genitori (538). Art. 580 Diritti dei
figli naturali non riconoscibili Ai figli naturali aventi diritto al
mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'Art. 279, spetta
un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredità
alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o
riconosciuta. I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la
capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in
denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. Capo II
Della successione del coniuge Art. 581 Concorso del coniuge con i figli Quando
con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e
naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione
concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi. Art. 582 Concorso del
coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorellebr> Al coniuge sono
devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti legittimi o
con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), ovvero con gli uni e con gli
altri. In questo ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai
fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'Art. 571, salvo in ogni
caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità. Art. 583 Successione
del solo coniuge In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di
fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l'eredità. Art. 584 Successione
del coniuge putativo Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la
morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota
attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la
disposizione del secondo comma dell'Art. 540. Egli è però escluso dalla
successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido
matrimonio al momento della morte. Art. 585 Successione del coniuge separato Il
coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso
in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in
giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'Art. 548. Capo
III Della successione dello stato Art. 586 Acquisto dei beni da parte dello
Stato In mancanza di altri successibili (459, 572) l'eredità è devoluta allo
Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non
può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei
legati oltre il valore dei beni acquistati. Titolo III Delle successioni
testamentarie Capo I Disposizioni generali Art. 587 Testamento Il testamento è
un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo
in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse
(978, 1920, 2821). Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge
consente siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3,
466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento
(601 e seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Art. 588 Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare Le
disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione
usata dal testatore, sono a titolo universale (633, 637, 647) e attribuiscono
la qualità di erede (1141, 1399), se comprendono l'universalità o una quota dei
beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e
attribuiscono la qualità di legatario. L'indicazione di beni determinati o di
un complesso di beni non esclude che la disposizione sia titolo universale,
quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del
patrimonio. Art. 589 Testamento congiuntivo o reciproco Non si può fare
testamento da due o più persone nel medesimo atto, ne a vantaggio di un terzo
ne con disposizione reciproca (458). Art. 590 Conferma ed esecuzione volontaria
di disposizioni testamentarie nullebr> La nullità della disposizione
testamentaria (att. 137), da qualunque causa dipenda, non può essere fatta
valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del
testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione
(1444). Capo II Della capacità di disporre per testamento Art. 591 Casi
d'incapacità Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono
dichiarati incapaci dalla legge. Sono incapaci di testare: * coloro che non
hanno compiuto la maggiore età; * gli interdetti per infermità di mente (414);
* quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui
fecero testamento. Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il
testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione
alle disposizioni testamentarie (590, 620, 621, 623). Capo III Della capacità
di ricevere per testamento Art. 592 Figli naturali riconosciuti o riconoscibili
Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è
stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per
testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta
in base alla legge (573 e seguenti). I figli naturali riconoscibili, quando la
filiazione risulta nei modi indicati dall'Art. 279, non possono ricevere più di
quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se
la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata. Art. 593 (abrogato) Art.
594 Assegno ai figli naturali non riconoscibili Gli eredi, i legatari e i
donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere
ai figli naturali di cui all'Art. 279, un assegno vitalizio nei limiti
stabiliti dall'Art. 580, se il genitore non ha disposto per donazione o
testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro
favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno. Art.
595 (abrogato) Art. 596 Incapacità del tutore e del protutore Sono nulle le
disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del
tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o
sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo (385 e seguenti),
quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica
anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva
il tutore (360). Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o
del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del
testatore. Art. 597 Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete Sono
nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto
il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o
dell'interprete intervenuti al testamento medesimo. Art. 598 Incapacità di chi
ha scritto o ricevuto il testamento segretobr> Sono nulle le disposizioni a
favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano
approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure
nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato
consegnato in plico non sigillato. Art. 599 Persone interposte Le disposizioni
testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593,
596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona. Sono
reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge
della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (738,
740, 779, 780, 2728). NOTA Il primo comma è stato dichiarato illegittimo (Corte
Costit. 28 dicembre 1970). Art. 600 Enti non riconosciuti Le disposizioni a
favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal
giorno in cui il testamento è eseguibile (620 e seguenti, 640) non è fatta
l'istanza per ottenere il riconoscimento. Fino a quando l'ente non è costituito
possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi (att. 3). Capo
IV Della forma dei testamenti Sezione I Dei testamenti ordinari Art. 601 Forme
Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento
per atto di notaio. Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto. Art.
602 Testamento olografo Il testamento olografo deve essere scritto per intero,
datato e sottoscritto di mano del testatore (684). La sottoscrizione deve
essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome
e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del
testatore. La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La
prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di
giudicare della capacità del testatore (591), della priorità di data tra più
testamenti (682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del
testamento (651, 656, 657). Art. 603 Testamento pubblico Il testamento pubblico
è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Il testatore, in presenza
dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in
iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al
testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta
menzione nel testamento. Il testamento deve indicare il luogo, la data del
ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore,
dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo
solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve
menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. Per il
testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla
legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore
sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni. Art. 604
Testamento segreto Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da
un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine
delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto
con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in
ciascun mezzo foglio, unito o separato. Il testatore che sa leggere ma non sa
scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere
le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il
testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di
sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento. Chi non sa o
non può leggere non può fare testamento segreto. Art. 605 Formalità del
testamento segreto La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che
serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento
non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione. Il testatore, in
presenza di due testimoni, consegna (685) personalmente al notaio la carta così
sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e
dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il
testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza
dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento,
se questo è stato scritto da altri. Sulla carta in cui dal testatore è scritto
o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da
lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si
indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e
l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se
il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della
consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto
pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
Art. 606 Nullità del testamento per difetto di forma Il testamento è nullo
(1418 e seguenti) quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di
testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del
notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o
dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto
di forma il testamento può essere annullato (1441 e seguenti) su istanza di
chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di
cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie. Art. 607 Validità del testamento segreto come olografo Il testamento
segreto, che manca di qualche requisito suo proprio, ha effetto come testamento
olografo, qualora di questo abbia i requisiti. Art. 608 Ritiro di testamento
segreto od olografo Il testamento segreto è il testamento olografo che è stato
depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del
notaio presso il quale si trovano (685). A cura del notaio si redige verbale
della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e
dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione. Quando il
testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto
dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista
medesimo. Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in
calce all'atto di consegna o di deposito. Sezione II Dei testamenti speciali
Art. 609 Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni Quando il
testatore non può valersi delle forme ordinarie (601 e seguenti), perché si
trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di
pubblica calamita o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un
notaio, dal pretore o dal conciliatore del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le
veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non
inferiore a sedici anni. Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo
riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i
testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa. Art. 610 Termine di
efficacia Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente
perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito
al testatore di valersi delle forme ordinarie. Se il testatore muore
nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile,
nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto. Art. 611 Testamento a
bordo di nave Durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a
bordo della nave dal comandante di essa. Il testamento del comandante può
essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Art. 612 Forme Il testamento indicato dall'articolo precedente è redatto in
doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore,
dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni
non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la
sottoscrizione. Il testamento è conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav.
169 e seguenti), ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale
nautico e sul ruolo d'equipaggio. Art. 613 Consegna Se la nave approda a un
porto estero in cui vi sia un'autorità consolare, il comandante è tenuto a
consegnare all'autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia
dell'annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul
ruolo d'equipaggio. Al ritorno della nave nello Stato, i due originali del
testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere
consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta
annotazione. Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in
margine all'annotazione sopraindicata. Art. 614 Verbale di consegna L'autorità
marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del
testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della
difesa o al Ministero della marina mercantile, secondo che il testamento sia
stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della
marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel
suo archivio, e trasmette l'altro all'archivio notarile del luogo del domicilio
o dell'ultima residenza del testatore. Art. 615 Termine di efficacia Il testamento
fatto durante il viaggio per mare, nella forma stabilita dagli artt. 611 e
seguenti, perde la sua efficacia tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un
luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie. Art. 616
Testamento a bordo di aeromobile Al testamento fatto a bordo di un aeromobile
durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615. Il
testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile,
di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt.
613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento è annotato sul
giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888). Art. 617 Testamento dei militari e
assimilati Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate
dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o
da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve
essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai
testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve
indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento deve essere
al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero
competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del
domicilio o dell'ultima residenza del testatore (43). Art. 618 Casi e termini
d'efficacia Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono
testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque
impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono
prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio
fuori dello Stato o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni. Il
testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un
luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie. Art. 619 Nullità I
testamenti previsti in questa Sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca
la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la
sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli
altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'Art. 606
(590). Sezione III Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti
segreti Art. 620 Pubblicazione del testamento olografo Chiunque è in possesso
di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione,
appena ha notizia della morte del testatore (p. 490 e seguente). Chiunque crede
di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui
si è aperta la successione (456), che sia fissato un termine per la
presentazione (Cod. Proc. Civ. 749). Il notaio procede alla pubblicazione del
testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti
pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il
contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con
sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento dai
testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il
testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e
l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che
ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza
che dichiara la morte presunta (50, 58). Nel caso in cui il testamento è stato
depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal
notaio depositario (685). Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha
esecuzione (att. 3, 7). Per giustificati motivi, su istanza (Cod. Proc. Civ.
125) di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi
di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle
copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il
rilascio di copia integrale. Art. 621 Pubblicazione del testamento segreto Il
testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli
perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi
interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è
aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la
pubblicazione. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'Art. 620. Art.
622 Comunicazione dei testamenti alla pretura Il notaio deve trasmettere alla
cancelleria della pretura, nella cui giurisdizione si è aperta la successione
(456), copia in carta libera dei verbali previsti dagli artt. 620 e 621 e del
testamento pubblico (att. 55). Art. 623 Comunicazione agli eredi e legatari Il
notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del
testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione,
comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il
domicilio o la residenza (43). Capo V Dell'istituzione di erede e dei legati
Sezione I Disposizioni generali Art. 624 Violenza, dolo, errore La disposizione
testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è
l'effetto di errore, di violenza o di dolo (1427 e seguenti). L'errore sul
motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della
disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il
solo che ha determinato il testatore a disporre. L'azione (2652, 2960) si
prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza,
del dolo o dell'errore. Art. 625 Erronea indicazione dell'erede o del legatario
o della cosa che forma oggetto della disposizione Se la persona dell'erede o
del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando
dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale
persona il testatore voleva nominare (628). La disposizione ha effetto anche
quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente
indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626 Motivo illecito Il motivo illecito rende nulla la disposizione
testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il
testatore a disporre (1345, 1418 e seguenti). Art. 627 Disposizione fiduciaria
Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a
favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in
realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono
indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la
persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la
disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore,
non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace (2034). Le
disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o
il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci
a ricevere. Art. 628 Disposizione a favore di persona incerta E' nulla ogni
disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter
essere determinata. Art. 629 Disposizioni a favore dell'anima Le disposizioni a
favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere
determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Esse si considerano come un
onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'Art. 648. Il testatore
può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel
caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento. Art. 630
Disposizioni a favore dei poveri Le disposizioni a favore dei poveri e altre
simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico
istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del
luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni
sono devoluti all'ente comunale di assistenza. La precedente disposizione si
applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o
il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico. Art. 631
Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo E' nulla ogni disposizione
testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo
l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota
di eredità (590). Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare (588)
in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone
determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da
lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore
di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più
persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa
si considera lasciata all'onerato. Se l'onerato o il terzo non può o non vuole
fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del
luogo in cui si è aperta la successione (456), dopo avere assunto le opportune
informazioni (Cod. Proc. Civ. 751). Art. 632 Determinazione di legato per
arbitrio altrui E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio
dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato
(590). Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi
prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
Sezione II Delle disposizioni condizionali, a termine e modali Art. 633
Condizione sospensiva o risolutiva Le disposizioni a titolo universale o
particolare (588) possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (646,
1353; att. 139). Art. 634 Condizioni impossibili o illecite Nelle disposizioni
testamentarie (558) si considerano non apposte le condizioni impossibili e
quelle contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume,
salvo quanto è stabilito dall'Art. 626 (1354). Art. 635 Condizione di
reciprocità E' nulla la disposizione a titolo universale o particolare fatta
dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento
dell'erede o del legatario (458). Art. 636 Divieto di nozze E' illecita la
condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (634; att. 138).
Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di abitazione
(1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o
per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il
celibato o la vedovanza. Art. 637 Termine Si considera non apposto a una
disposizione a titolo universale (588) il termine dal quale l'effetto di essa
deve cominciare o cessare (459). Art. 638 Condizione di non fare o di non dare
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non
faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si
considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti
una contraria volontà del testatore. Art. 639 Garanzia in caso di condizione
risolutiva Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione
risolutiva, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può
imporre all'erede o al legatario (Cod. Proc. Civ. 750) di prestare idonea
garanzia (1179) a favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe
devolversi nel caso che la condizione si avverasse. Art. 640 Garanzia in caso
di legato sottoposto a condizione sospensiva o a terminebr> Se a taluno è
lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato
può essere costretto (Cod. Proc. Civ. 750) a dare idonea garanzia (1179) al
legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. La garanzia può
essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale. Art. 641
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di
garanzia Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finché
questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare,
è dato all'eredità un amministratore. Vale la stessa norma anche nel caso in
cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia
prevista dai due articoli precedenti. Art. 642 Persone a cui spetta
l'amministrazione L'amministrazione spetta alla persona a cui favore è stata
disposta la sostituzione (688 e seguenti), ovvero al coerede o ai coeredi,
quando tra essi e l'erede condizionale vi è il diritto di accrescimento (674 e
seguenti). Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei
quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al
presunto erede legittimo (565). In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando
concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti. Art. 643 Amministrazione
in caso di eredi nascituri Le disposizioni dei due precedenti articoli si
applicano anche nel caso in cui sia chiamato a succedere un non concepito,
figlio di una determinata persona vivente (462). A questa spetta la
rappresentanza del nascituro, per la tutela dei suoi diritti successori, anche
quando l'amministratore dell'eredità è una persona diversa. Se è chiamato un
concepito (462), l'amministrazione spetta al padre e, in mancanza di questo,
alla madre (320). Art. 644 Obblighi e facoltà degli amministratori Agli
amministratori indicati dai precedenti articoli sono comuni le regole che si
riferiscono ai curatori dell'eredità giacente (528 e seguenti). Art. 645
Condizione sospensiva potestativa senza termine Se la condizione apposta
all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato
il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità
giudiziaria perché fissi questo termine (Cod. Proc. Civ. 749). Art. 646
Retroattività della condizione L'adempimento della condizione ha effetto
retroattivo (1360); ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione
risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno in cui
la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si
prescrive in cinque anni (2941 e seguenti). Art. 647 Onere Tanto
all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere (629). Se
il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne
ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere
una cauzione (1179). L'onere impossibile o illecito si considera non apposto;
rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo
determinante. Art. 648 Adempimento dell'onere Per l'adempimento dell'onere può
agire qualsiasi interessato (Cod. Proc. Civ. 99). Nel caso d'inadempimento
dell'onere l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della
disposizione testamentaria (677), se la risoluzione è stata prevista dal
testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante
della disposizione (2652). Sezione III Dei legati Art. 649 Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di
rinunziare. Quando oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata o
altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette
dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (2648). Il
legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche
quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore. Art. 650 Fissazione
di un termine per la rinunzia Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità
giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il legatario
dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo
termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il
diritto di rinunziare (481). Art. 651 Legato di cosa dell'onerato o di un terzo
Il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o
da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la
cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In questo ultimo caso l'onerato
è obbligato (1137) ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a
trasferirla al legatario (1478), ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il
giusto prezzo (1474). Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al
tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua
morte, il legato è valido. Art. 652 Legato di cosa solo in parte del testatore
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla
medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo
diritto salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero,
in conformità dell'articolo precedente (1480). Art. 653 Legato di cosa
genericamente determinata E' valido il legato di cosa determinata solo nel
genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al
tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte (669). Art. 654
Legato di cosa non esistente nell'asse Quando il testatore ha lasciato una sua
cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal
suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio
del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del
testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il
legato ha effetto per la quantità che vi si trova. Art. 655 Legato di cosa da
prendersi da certo luogo Il legato di cose da prendersi da certo luogo ha
effetto soltanto se le cose vi si trovano, e per la parte che vi si trova; ha
tuttavia effetto per l'intero, quando, alla morte del testatore, le cose non vi
si trovano, in tutto o in parte, perché erano state rimosse temporaneamente dal
luogo in cui di solito erano custodite. Art. 656 Legato di cosa del legatario
Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di
proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche
al tempo dell'apertura della successione (456). Se al tempo dell'apertura della
successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido ed
è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato
o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di
tale avvenimento (651). Art. 657 Legato di cosa acquistata dal legatario Se il
legatario, dopo la confezione del testamento, ha acquistato dal testatore, a
titolo oneroso o a titolo gratuito, la cosa a lui legata, il legato è senza
effetto in conformità dell'Art. 686. Se dopo la confezione del testamento la
cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o
da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo
oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le
circostanze indicate dall'Art. 651. Art. 658 Legato di credito o di liberazione
da debito Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha
effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della
morte del testatore. L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i
titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (1262). Art. 659
Legato a favore del creditore Se il testatore, senza fare menzione del debito
(2735), fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per
soddisfare il legatario del suo credito. Art. 660 Legato di alimenti Il legato
di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni
indicate dall'Art. 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Art.
661 Prelegato Il legato a favore di uno dei coeredi è a carico di tutta
l'eredità si considera come legato per l'intero ammontare. Art. 662 Onere della
prestazione del legato Il testatore può porre la prestazione del legato a
carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore
non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi. Su ciascuno dei diversi
onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del
legato, se il testatore non ha diversamente disposto. Art. 663 Legato imposto a
un solo erede Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente
imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo (483, 1315). Se è
stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a
compensarlo del valore di essa con denaro o con beni ereditari, in proporzione
della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del
testatore. Art. 664 Adempimento del legato di genere Nel legato di cosa
determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata
al, egatario o a un terzo, spetta all'onerato. Questi è obbligato a dar cose di
qualità non inferiore alla media (1178); ma se nel patrimonio ereditario vi è
una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l'onerato non ha facoltà
né può essere obbligato a prestarne un'altra, salvo espressa disposizione
contraria del testatore. Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a
un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del
genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la
migliore. Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a
norma del terzo comma dell'Art. 631 (Cod. Proc. Civ. 751). Art. 665 Scelta nel
legato alternativo Nel legato alternativo la scelta spetta all'onerato, a meno
che il testatore l'abbia lasciata al legatario o a un terzo (1286). Art. 666
Trasmissione all'erede della facoltà di scelta Tanto nel legato di genere
quanto in quello alternativo, se l'onerato o il legatario a cui compete la
scelta non ha potuto farla, la facoltà di scegliere si trasmette al suo erede.
La scelta fatta è irretrattabile (1286). Art. 667 Accessioni della cosa legata
La cosa legata, con tutte le sue pertinenze (817 e seguenti), deve essere
prestata al legatario nello stato in cui si trova al tempo della morte del
testatore. Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le
costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione
del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del
secondo comma dell'Art. 686. Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti
posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e
costituiscano con esso una unità economica. Art. 668 Adempimento del legato Se
la cosa legata è gravata da una servitù (1027 e seguenti), da un canone o da
altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è
sopportato dal legatario. Se la cosa legata è vincolata per una rendita
semplice (1863 e seguenti), un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un
terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della
somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia
diversamente disposto (756). Art. 669 Frutti della cosa legata Se oggetto del
legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua
morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento
(821). Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo (651), ovvero se si
tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono
dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione
del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente
disposto. Art. 670 Legato di prestazioni periodiche Se è stata legata una somma
di danaro o una quantità di altre cose fungibili, da prestarsi a termini
periodici, il primo termine decorre dalla morte del testatore, e il legatario
acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso,
ancorché fosse in vita soltanto al principio di esso. Il legato però non può
esigersi se non dopo scaduto il termine. Si può tuttavia esigere all'inizio del
termine il legato a titolo di alimenti (660). Art. 671 Legati e oneri a carico
del legatario Il legatario è tenuto all'adempimento del legato e di ogni altro
onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata (7932). Art.
672 Spese per la prestazione del legato Le spese per la prestazione del legato
sono a carico dell'onerato. Art. 673 Perimento della cosa legata. Impossibilità
della prestazione Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente
perita durante la vita del testatore. L'obbligazione dell'onerato si estingue
se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per
causa a lui non imputabile (1256 e seguenti). Sezione IV Del diritto di
accrescimento Art. 674 Accrescimento tra coeredi Quando più eredi sono stati
istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni (558), senza
determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di
essi non possa o non voglia accettare (70, 72, 463, 523), la sua parte si
accresce agli altri. Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota,
l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà
del testatore (688). E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione (467
e seguenti). Art. 675 Accrescimento tra collegatari L'accrescimento ha luogo
anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che
dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di
rappresentazione (467). Art. 676 Effetti dell'accrescimento L'acquisto per
accrescimento ha luogo di diritto. I coeredi o i legatari, a favore dei quali
si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto
l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere
personale. Art. 677 Mancanza di accrescimento Se non ha luogo l'accrescimento,
la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi (565), e la
porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato. Gli eredi legittimi
e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario
mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. Le
disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di
disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere (648). Art. 678
Accrescimento nel legato di usufrutto Quando a più persone è legato un
usufrutto (978) in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento,
l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo
conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto (982). Se non vi è
diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con
la proprietà. Sezione V Della revocazione delle disposizioni testamentarie Art.
679 Revocabilità del testamento Non si può in alcun modo rinunziare alla
facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o
condizione contraria non ha effetto (458). Art. 680 Revocazione espressa La
revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento (587), o con un
atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore
personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione
anteriore. Art. 681 Revocazione della revocazione La revocazione totale o
parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme
stabilite dall'articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.
Art. 682 Testamento posteriore Il testamento posteriore, che non revoca in modo
espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con
esso incompatibili. Art. 683 Testamento posteriore inefficace La revocazione
fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando
questa rimane senza effetto perché l'erede istituito o il legatario è premorto
al testatore, o è incapace (592 e seguenti) o indegno (463 e seguenti), ovvero
ha rinunziato all'eredità o al legato. Art. 684 Distruzione del testamento
olografo Il testamento olografo (602) distrutto, lacerato o cancellato, in
tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si
provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore,
ovvero si provi che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo. Art. 685
Effetti del ritiro del testamento segreto Il ritiro del testamento segreto, a
opera del testatore, dalle mani del notaio o dell'archivista presso cui si
trova depositato (608), non importa revocazione del testamento quando la scheda
testamentaria può valere come testamento olografo (607). Art. 686 Alienazione e
trasformazione della cosa legata L'alienazione che il testatore faccia della
cosa legata o di parte di essa, anche mediante vendita con patto di riscatto
(1500), revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, anche quando
l'alienazione è annullabile per cause diverse dai vizi del consenso (1472),
ovvero la cosa ritorna in proprietà del testatore. Lo stesso avviene se il
testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia
perduto la precedente forma e la primitiva denominazione (667). E' ammessa la
prova di una diversa volontà del testatore. Art. 687 Revocazione per
sopravvenienza di figli Le disposizioni a titolo universale o particolare
(588), fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli
o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di
un figlio o discendente legittimo del testatore, benché postumo, o legittimato
(280 e seguenti) o adottivo (291, 314-326), ovvero per il riconoscimento di un
figlio naturale (250 e seguenti). La revocazione ha luogo anche se il figlio è
stato concepito al tempo del testamento, e, trattandosi di figlio naturale
legittimato, anche se è già stato riconosciuto dal testatore prima del
testamento e soltanto in seguito legittimato. La revocazione non ha invece
luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o
sopravvenissero figli o discendenti da essi. Se i figli o discendenti non
vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione (467 e seguenti),
la disposizione ha il suo effetti. Capo VI Delle sostituzioni Sezione I Della
sostituzione ordinaria Art. 688 Casi di sostituzione ordinaria Il testatore può
sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa
o non voglia accettare l'eredità (70, 72, 463, 523). Se il testatore ha
disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto
riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
Art. 689 Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca Possono sostituirsi più
persone a una sola e una sola a più . La sostituzione può anche essere
reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti
disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si
presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con
gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in
parti uguali tra tutti i sostituiti. Art. 690 Obblighi dei sostituiti I
sostituiti devono adempiere gli obblighi imposti agli istituiti, a meno che una
diversa volontà sia stata espressa dal testatore o si tratti di obblighi di
carattere personale (676, 677). Art. 691 Sostituzione ordinaria nei legati Le
norme stabilite in questa Sezione si applicano anche ai legati. Sezione II
Della sostituzione fedecommissaria Art. 692 Sostituzione fedecommissaria
Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge
dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o
il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche
costituenti la legittima (737), a favore della persona o degli enti che, sotto
la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo. La stessa
disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni
di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'Art.
416 interverrà la pronuncia di interdizione. Nel caso di pluralità di persone o
enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo
durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto. La sostituzione è
priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo
procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore
età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel
caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che
abbiano violato gli obblighi di assistenza. In ogni altro caso la sostituzione
è nulla. Art. 693 Diritti e obblighi dell'istituito L'istituito ha il godimento
e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e
può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può
altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei
beni. All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario
(981 e seguenti). Art. 694 Alienazione dei beni L'autorità giudiziaria può
consentire l'alienazione dei beni che formano oggetto della sostituzione in
caso di utilità evidente, disponendo il reimpiego delle somme ricavate. Può
anche essere consentita, con le necessarie cautele, la costituzione d'ipoteche
sui beni medesimi a garanzia di crediti destinati a miglioramenti e
trasformazioni fondiarie. Art. 695 Diritti dei creditori personali
dell'istituito I creditori personali dell'istituito possono agire soltanto sui
frutti dei beni che formano oggetto della sostituzione. Art. 696 Devoluzione al
sostituito L'eredità si devolve al sostituito al momento della morte
dell'istituito. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace
muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni
che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace. Art. 697
Sostituzione fedecommissaria nei legati Le norme stabilite in questa Sezione
sono applicabili anche ai legati. Art. 698 Usufrutto successivo La
disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente
l'usufrutto, una rendita o un'annualità, ha valore soltanto a favore di quelli
che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne (796). Art.
699 Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili E' valida la disposizione
testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo,
di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per
l'avviamento a una professione o un'arte, opere di assistenza, o per altri fini
di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata
categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono
riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita (1865 e seguenti).
Capo VII Degli esecutori testamentari Art. 700 Facoltà di nomina e di
sostituzione Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per
il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri
in loro sostituzione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono
agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le
attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un
bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l'esecutore
testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare
nell'ufficio. Art. 701 Persone capaci di essere nominate Non possono essere
nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di
obbligarsi (2, 394, 424, 710; Cod. Pen. 32). Anche un erede o un legatario può
essere nominato esecutore testamentario. Art. 702 Accettazione e rinunzia alla
nomina L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia
alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria della
pretura nella cui giurisdizione si è aperta la successione (456), e deve essere
annotata nel registro delle successioni (703; att. 52, 53). L'accettazione non
può essere sottoposta a condizione o a termine. L'autorità giudiziaria, su
istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per
l'accettazione (Cod. Proc. Civ. 749), decorso il quale l'esecutore si considera
rinunziante. Art. 703 Funzioni dell'esecutore testamentario L'esecutore
testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di
ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore,
egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne
fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di
accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente
necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai
superare un altro anno. L'esecutore deve amministrare come un buon padre di
famiglia (1176) e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è
necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità
giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi (Cod. Proc. Civ. 747 e
seguenti). Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il
diritto del chiamato a rinunziare all'eredità (519 e seguenti) o ad accettarla
col beneficio d'inventario (484 e seguenti). Art. 704 Rappresentanza processuale
Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative
all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore (Cod.
Proc. Civ. 102). Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi
dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.
Art. 705 Apposizione di sigilli e inventario L'esecutore testamentario fa
apporre i sigilli (Cod. Proc. Civ. 752 e seguenti) quando tra i chiamati
all'eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Egli in
tal caso fa redigere l'inventario (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) dei beni
dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o
dopo averli invitati. Art. 706 Divisione da compiersi dall'esecutore
testamentario Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando
non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni
all'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'Art. 733. Prima di
procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi. Art.
707 Consegna dei beni all'erede L'esecutore testamentario deve consegnare
all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari
all'esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni
che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati
condizionali o a termine se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od
offre idonea garanzia (1179) per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o
degli oneri. Art. 708 Disaccordo tra più esecutori testamentari Se gli
esecutori che devono agire congiuntamente non sono d'accordo circa un atto del
loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi
(Cod. Proc. Civ. 750). Art. 709 Conto della gestione L'esecutore testamentario
deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche
spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre
l'anno (Cod. Proc. Civ. 263). Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento
dei danni verso gli eredi e verso i legatari (703). Gli esecutori testamentari,
quando sono più, rispondono solidalmente (1292), per la gestione comune. Il
testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere
il conto o dalla responsabilità della gestione. Art. 710 Esonero dell'esecutore
testamentario Su istanza di ogni interessato, l'autorità giudiziaria può
esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità
nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver
commesso azione che ne menomi la fiducia. L'autorità giudiziaria, prima di
provvede re, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti
(Cod. Proc. Civ. 750). Art. 711 Retribuzione L'ufficio dell'esecutore testamentario
è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico
dell'eredità. Art. 712 Spese Le spese fatte dall'esecutore testamentario per
l'esercizio del suo ufficio sono a carico dell'eredità. Titolo IV Della
divisione Capo I Disposizioni generali Art. 713 Facoltà di domandare la
divisione I coeredi possono sempre domandare la divisione (715 e seguenti, 1111
e seguenti, 2646; Cod. Proc. Civ. 784 e seguenti). Quando però tutti gli eredi
istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la
divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età
dell'ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di
alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un
termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l'autorità
giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o
più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un
termine minore di quello stabilito dal testatore. Art. 714 Godimento separato
di parte dei beni Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi
hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia
verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo (1102, 1158 e
seguenti). Art. 715 Casi d'impedimento alla divisione Se tra i chiamati alla
successione vi è un concepito (462), la divisione non può aver luogo prima
della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante
la pendenza di un giudizio sulla legittimità (244 e seguenti) o sulla
filiazione naturale (263 e seguenti) di colui che, in caso di esito favorevole
del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo
svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento
previsto dal quarto comma dell'Art. 252 o per il riconoscimento dell'ente
istituito erede (600). L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la
divisione, fissando le opportune cautele. La disposizione del comma precedente
si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non
concepiti (462). Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza
determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri
coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze,
disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri. Art. 716
(abrogato) Art. 717 Sospensione della divisione per ordine del giudice
L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un
periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di
alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole
pregiudizio al patrimonio ereditario (1111). Art. 718 Diritto ai beni in natura
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili
dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti (1114). Art. 719
Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari Se i coeredi aventi
diritto a più della metà dell'asse concordano nella necessità della vendita per
il pagamento dei debiti e pesi ereditari (752 e seguenti), si procede (Cod.
Proc. Civ. 747 e seguenti) alla vendita all'incanto dei beni mobili e, se
occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli
interessi dei condividenti (2646). Quando occorre il consenso di tutte le
parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo
che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori (721, 723). Art. 720
Immobili non divisibili Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente
divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della
pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può
effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere
compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei
coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più
coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei
coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto (2646; Cod.
Proc. Civ. 748). Art. 721 Vendita degli immobili I patti e le condizioni della
vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono
stabiliti dall'autorità giudiziaria. Art. 722 Beni indivisibili nell'interesse
della produzione nazionale In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi
speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel
caso in cui nell'eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili
nell'interesse della produzione nazionale (846 e seguenti). Art. 723 Resa dei
conti Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si
procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello
stato attivo e passivo dell'eredità e alla determinazione delle porzioni
ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti.
Art. 724 Collazione e imputazione I coeredi tenuti a collazione, a norma del
Capo II di questo Titolo (737 e seguenti), conferiscono tutto ciò che è stato
loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era
debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in
dipendenza dei rapporti di comunione. Art. 725 Prelevamenti Se i beni donati
non sono conferiti in natura (746, 750), o se vi sono debiti da imputare alla
quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri
eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive
quote (1113). I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti
della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Art. 726 Stima e formazione delle parti Fatti i prelevamenti, si provvede alla
stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli
oggetti. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti
sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote. Art. 727
Norme per la formazione delle porzioni Salvo quanto è disposto dagli artt. 720
e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo
una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in
proporzione dell'entità di ciascuna quota (1114). Si deve tuttavia evitare per
quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni
che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica. Art. 728 Conguagli in
danaro L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un
equivalente in danaro (2817, n. 2). Art. 729 Assegnazione o attribuzione delle
porzioni L'assegnazione delle porzioni eguali e fatta mediante estrazione a
sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia,
rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può
procedere per estrazione a sorte (2646, 2685). Art. 730 Deferimento delle
operazioni a un notaio Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono
essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di
questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal pretore del luogo
dell'aperta successione (456). Qualora sorgano contestazioni nel corso delle
operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione
dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza. Art. 731
Suddivisione tra stirpi Le norme sulla divisione dell'intero asse si osservano
anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe. Art. 732 Diritto
di prelazione Il coerede, che vuole alienare (1542 e seguenti) a un estraneo la
sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione,
indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo diritto deve essere esercitato nel termine (2964) di due mesi
dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi
hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo
avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria (1502). Se i coeredi
che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata
a tutti in parti uguali. Art. 733 Norme date dal testatore per la divisione
Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni,
queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei
beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Il testatore può
disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui
designata che non sia erede o legatario (706): la divisione proposta da questa persona
non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi,
la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua. Art.
734 Divisione fatta dal testatore Il testatore può dividere i suoi beni tra gli
eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (536 e
seguenti). Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i
beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti
conformemente alla legge (566 e seguenti), se non risulta una diversa volontà
del testatore. Art. 735 Preterizione di eredi e lesione di legittima La
divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari
(536) o degli eredi istituiti è nulla. Il coerede che è stato leso nella quota
di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi (553 e
seguenti). Art. 736 Consegna dei documenti Compiuta la divisione, si devono
rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti
particolarmente loro assegnati. I documenti di una proprietà che è stata divisa
rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli
agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia
richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e
quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine
da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di
essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è
determinata con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456), su
ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri. Capo II Della
collazione Art. 737 Soggetti tenuti alla collazione I figli legittimi e
naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono
alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal
defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non
li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se
non nei limiti della quota disponibile (556). Art. 738 Limiti della collazione
per il coniuge Non sono soggetti a collazione le donazioni di modico valore
fatte al coniuge. Art. 739 Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede.
Donazioni a coniugibr> L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte
ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia
conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a
coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata
è soggetta a collazione. Art. 740 Donazioni fatte all'ascendente dell'erede Il
discendente che succede per rappresentazione (467) deve conferire ciò che è
stato donato all'ascendente anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredità
di questo. Art. 741 Collazione di assegnazioni varie E' soggetto a collazione
ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni
fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività
produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di
assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti. Art. 742
Spese non soggette a collazione Non sono soggette a collazione le spese di
mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, ne quelle
ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze. Le spese per il corredo nuziale
e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione
solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle
condizioni economiche del defunto (809). Non sono soggette a collazione le
liberalità previste dal secondo comma dell'Art. 770. Art. 743 Società contratta
con l'erede Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di
società contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le
condizioni sono state regolate con atto di data certa (2704). Art. 744
Perimento della cosa donata Non è soggetta a collazione la cosa perita per
causa non imputabile al donatario (1256). Art. 745 Frutti e interessi I frutti
(820) delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono
dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione (456). Art. 746
Collazione d'immobili La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il
bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di
chi conferisce. Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa
soltanto con l'imputazione. Art. 747 Collazione per l'imputazione La collazione
per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo
dell'aperta successione (456). Art. 748 Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle
migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta
successione (456, 1150). Devono anche computarsi a favore del donatario le
spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non
cagionate da sua colpa. Il donatario dal suo canto è obbligato per i
deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile. Il
coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino
all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e
miglioramenti (1152). Art. 749 Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile
alienato Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i
miglioramenti e i deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati
a norma dell'articolo precedente. Art. 750 Collazione di mobili La collazione
dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi
avevano al tempo dell'aperta successione (456, att. 1353). Se si tratta di cose
delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già
consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo
corrente (1474) al tempo dell'aperta successione. Se si tratta di cose che con
l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è
stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano. La determinazione del
valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e
delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle
mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta
successione. Art. 751 Collazione del danaro La collazione del danaro donato
(1923) si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova
nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa
legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione (1277 e seguenti).
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o
titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione
delle rispettive quote. Capo III Del pagamento dei debiti Art. 752 Ripartizione
dei debiti ereditari tra gli eredi I coeredi contribuiscono tra loro al
pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote
ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto (1295, 1315). Art.
753 Immobili gravati da rendita redimibile Ogni coerede, quando i beni immobili
dell'eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile
(1865 e seguenti), può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi
liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei
coeredi si oppone, decide l'autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono
l'eredità nello stato in cui si trova, l'immobile gravato deve stimarsi con gli
stessi criteri con cui si stimano gli altri beni immobili, detratto dal valore
di esso il capitale corrispondente alla prestazione, secondo le norme relative
al riscatto della rendita (1866), salvo che esista un patto speciale intorno al
capitale da corrispondersi per l'affrancazione. Alla prestazione della rendita
è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di
garantire (1119) i coeredi. Art. 754 Pagamento dei debiti e rivalsa Gli eredi
sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari
personalmente in proporzione della loro quota ereditaria (1295, 1315 e
seguenti) e ipotecariamente per l'intero (2809). Il coerede che ha pagato oltre
la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte
per cui essi devono contribuire a norma dell'Art. 752, quantunque si sia fatto
surrogare nei diritti dei creditori (1201 e seguenti). Il coerede conserva la
facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da
ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve
sopportare come coerede. Art. 755 Quota di debito ipotecario non pagata da un
coerede In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è
ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi. Art. 756 Esenzione del
legatario dal pagamento dei debiti Il legatario non è tenuto a pagare i debiti
ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e
seguenti) e l'esercizio del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il
legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra
nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866). Capo IV Degli
effetti della divisione e della garanzia delle quote Art. 757 Diritto
dell'erede sulla propria quota Ogni coerede è reputato solo e immediato
successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla
successione, anche per acquisto all'incanto (719, 720), e si considera come se
non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari (2646, 2825). Art.
758 Garanzie tra coeredi I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole
molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e
seguenti). La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa
nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Art. 759 Evizione subita da un coerede Se alcuno dei coeredi subisce evizione
(1483), il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve
essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo
precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi
hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al
tempo della divisione (att. 140). Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per
cui è obbligato deve essere egualmente ripartita tra l'erede che ha sofferto
l'evizione e tutti gli eredi solventi. Art. 760 Inesigibilità di crediti Non è
dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei
coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la
divisione (1267). La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864)
è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione. Capo V Dell'annullamento
e della rescissione in materia di divisione Art. 761 Annullamento per violenza
o dolo La divisione può essere annullata quando è l'effetto di violenza o di
dolo (1434 e seguenti). L'azione si prescrive (2941 e seguente) in cinque anni
dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto
(1442). Art. 762 Omissione di beni ereditari L'omissione di uno o più beni
dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un
supplemento della divisione stessa. Art. 763 Rescissione per lesione La
divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato
leso oltre il quarto (1448 e seguenti). La rescissione è ammessa anche nel caso
di divisione fatta dal testatore (734 e seguente), quando il valore dei beni
assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della
quota ad esso spettante. L'azione si prescrive (2941 e seguente) in due anni
dalla divisione. Art. 764 Atti diversi dalla divisione L'azione di rescissione
è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra
i coeredi la comunione dei beni ereditari. L'azione non è ammessa contro la
transazione (1965 e seguenti) con la quale si è posto fine alle questioni
insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima,
ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite. Art. 765 Vendita del
diritto ereditario fatta al coerede L'azione di rescissione non è ammessa
contro la vendita del diritto ereditario (477, 1542 e seguenti) fatta senza
frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi
o di uno di essi (14484). Art. 766 Stima dei beni Per conoscere se vi è lesione
si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della
divisione. Art. 767 Facoltà del coerede di dare il supplemento Il coerede contro
il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire
una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro
o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati
(1450). Art. 768 Alienazione della porzione ereditaria Il coerede che ha
alienato la sua porzione o una parte di essa non è più ammesso a impugnare la
divisione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita quando il dolo era
stato scoperto o la violenza cessata. Il coerede non perde il diritto di
proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile
deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota. Titolo V Delle
donazioni Capo I Disposizioni generali Art. 769 Definizione La donazione è il
contratto (782, 1321 e seguenti) col quale, per spirito di liberalità, una
parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto
(1376) o assumendo verso la stessa una obbligazione. Art. 770 Donazione
rimuneratoria E' donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in
considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione (797,
805). Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di
servizi resi o comunque in conformità agli usi (742, 809). Art. 771 Donazione
di beni futuri La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante
(1348). Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (1419 e seguenti)
salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820). Qualora oggetto della
donazione sia un'universalità di cose (816) e il donante ne conservi il
godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione
anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti
una diversa volontà. Art. 772 Donazione di prestazioni periodiche La donazione
che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante,
salvo che risulti dall'atto una diversa volontà. Art. 773 Donazione a più
donatari La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende
fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà. E'
valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può
o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676). Capo II Della
capacità di disporre e di ricevere per donazione Art. 774 Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre
dei propri beni (2, 394, 424, 427). E' tuttavia valida la donazione fatta dal
minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt.
165 e 166. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (397). Art. 775 Donazione
fatta da persona incapace d'intendere o di volere La donazione fatta da persona
che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche
transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è
stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o
aventi causa (428). L'azione si prescrive (2962) in cinque anni dal giorno in
cui la donazione è stata fatta (428, 1442 e seguenti). Art. 776 Donazione fatta
dall'inabilitato La donazione fatta dall'inabilitato, anche se anteriore alla
sentenza d'inabilitazione o alla nomina del curatore provvisorio, può essere
annullata (799, 1442) se fatta dopo che è stato promosso il giudizio
d'inabilitazione (427). Il curatore dell'inabilitato per prodigalità (415) può
chiedere l'annullamento della donazione, anche se fatta nei sei mesi anteriori
all'inizio del giudizio d'inabilitazione. Art. 777 Donazioni fatte da
rappresentanti di persone incapaci Il padre e il tutore non possono fare
donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite, con le
forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei
discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato. Art. 778 Mandato a donare E'
nullo (1421 e seguenti) il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà
di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della
donazione. E' peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo
sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti i determinate
categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante
stesso. E' del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un
terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore
dal donante stesso stabiliti. Art. 779 Donazione a favore del tutore o protutore
E' nulla (1418 e seguenti) la donazione a favore di chi è stato tutore o
protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto (385 e
seguenti) o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo. Si
applicano le disposizioni dell'Art. 599. Art. 780 (abrogato) Art. 781 Donazione
tra coniugi (Art. dichiarato illegittimo: C. Cost. 27 giugno 1973, n. 91) I
coniugi non possono, durante il matrimonio, farsi l'uno all'altro alcuna
liberalità, salve quelle conformi agli usi (1418 e seguenti). Capo III Della
forma e degli effetti della donazione Art. 782 Forma della donazione La
donazione deve essere fatta per atto pubblico (2699), sotto pena di nullità. Se
ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione
del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte
sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio. L'accettazione può essere
fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la
donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è
notificato al donante. Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante
quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. Se la donazione è
fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione
dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità
governativa l'autorizzazione ad accettare (17). Trascorso un anno dalla
notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione
può essere revocata. Art. 783 Donazioni di modico valore La donazione di modico
valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida anche se manca l'atto
pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata
anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. Art. 784 Donazione a
nascituri La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto
concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al
tempo della donazione benché non ancora concepiti (462). L'accettazione della
donazione a favore di nascituri, benché non concepiti, è regolata dalle
disposizioni degli artt. 320 e 321. Salvo diversa disposizione del donante,
l'amministrazione dei beni donati spetta al donante o ai suoi eredi, i quali
possono essere obbligati a prestare idonea garanzia (1179). I frutti (820)
maturati prima della nascita sono riservati al donatario se la donazione è
fatta a favore di un nascituro già concepito. Se è fatta a favore di un non
concepito, i frutti sono riservati al donante sino al momento della nascita del
donatario. Art. 785 Donazione in riguardo di matrimonio La donazione fatta in
riguardo di un determinato futuro matrimonio (165 e seguenti, 437), sia dagli
sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei
figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma
non produce effetto finché non segua il matrimonio (805). L'annullamento del
matrimonio (117 e seguenti) importa la nullità della donazione. Restano tuttavia
salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio
e il passaggio in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) della sentenza che dichiara
la nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede (128) non è tenuto a
restituire i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento del
matrimonio (1 148). La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace
per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del matrimonio
putativo. Art. 786 Donazione a ente non riconosciuto La donazione a favore di
un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al
donante l'istanza per ottenere il riconoscimento (att. 2-3). La notificazione
produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'Art. 782. Salvo diversa
disposizione del donante, i frutti (820) maturati prima del riconoscimento sono
riservati al donatario. Art. 787 Errore sul motivo della donazione La donazione
può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto,
quando il motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante
alla liberalità (1428 e seguenti). Art. 788 Motivo illecito Il motivo illecito
rende nulla (799) la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha
determinato il donante alla liberalità (1345, 1418 e seguenti). Art. 789
Inadempimento o ritardo nell'esecuzione Il donante, in caso d'inadempimento o
di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per
colpa grave. Art. 790 Riserva di disporre di cose determinate Quando il donante
si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella
donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne
disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi. Art. 791
Condizione di riversibilità Il donante può stipulare la riversibilità delle
cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso
di premorienza del donatario e dei suoi discendenti. Nel caso in cui la
donazione è fatta con generica indicazione della riversibilità, questa riguarda
la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti. Non si
fa luogo a riversibilità che a beneficio del solo donante. Il patto a favore di
altri si considera non apposto. Art. 792 Effetti della riversibilità Il patto
di riversibilità produce l'effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni
donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad
eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia della dote (2817, 2832) o di altre
convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono
sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo
stesso contratto matrimoniale da cui l'ipoteca risulta. E' valido il patto per
cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al
coniuge superstite (540 e seguenti) sul patrimonio del donatario, compresi in
esso i beni donati. Art. 793 Donazione modale La donazione può essere gravata
da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti
del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il
donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La
risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione,
può essere domandata dal donante o dai suoi eredi (2652, n. 1). Art. 794 Onere
illecito o impossibile L'onere illecito o impossibile si considera non apposto;
rende tuttavia nulla (1421 e seguenti) la donazione se ne ha costituito il solo
motivo determinante. (788). Art. 795 Divieto di sostituzione Nelle donazioni
non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per
gli atti di ultima volontà (688 e seguenti). La nullità delle sostituzioni non
importa nullità della donazione. Art. 796 Riserva di usufrutto E' permesso al
donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a
proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più
persone, ma non successivamente (698). Art. 797 Garanzia per evizione Il
donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può
soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180): *
se ha espressamente promesso la garanzia; * se l'evizione dipende dal dolo o
dal fatto personale di lui; * se si tratta di donazione che impone oneri al
donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è
dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle
prestazioni ricevute dal donante. Art. 798 Responsabilità per vizi della cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della
cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti). Art. 799
Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle La nullità della donazione
da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi
causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte
di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione (590,
1444). Capo IV Della revocazione delle donazioni Art. 800 Cause di revocazione
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di
figli. Art. 801 Revocazione per ingratitudine La domanda di revocazione per
ingratitudine non può essere proposta (2652) che quando il donatario ha
commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'Art. 463, ovvero si è
reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato
grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti
dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141). Art. 802 Termini e
legittimazione ad agire La domanda di revocazione per causa d'ingratitudine
deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi
eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del
fatto che consente la revocazione (2964 e seguenti). Se il donatario si è reso
responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente
impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l'azione è di un
anno (2964) dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di
revocazione (att. 141). Art. 803 Revocazione per sopravvenienza di figli Le
donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti
legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la
sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale
(250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che
al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. La
revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito
al tempo della donazione. Art. 804 Termine per l'azione L'azione di revocazione
per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni (2964 e
seguenti) dal giorno della nascita dell'ultimo figlio o discendente legittimo
ovvero della notizia dell'esistenza del figlio o discendente ovvero dell'avvenuto
riconoscimento del figlio naturale. Il donante non può proporre o proseguire
l'azione dopo la morte del figlio o del discendente. Art. 805 Donazioni
irrevocabili Non possono revocarsi per causa d'ingratitudine, ne per
sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie (770) e quelle fatte in
riguardo di un determinato matrimonio (785). Art. 806 Inammissibilità della
rinunzia preventiva Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della
donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Art. 807 Effetti
della revocazione Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di
figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora,
e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda (1148; Cod. Proc. Civ.
163). Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto
riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno
della domanda stessa. Art. 808 Effetti nei riguardi dei terzi La revocazione
per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che
hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della
trascrizione di questa (2652, n. 1). Il donatario, che prima della trascrizione
della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali (959,
981, 1021 e seguenti) che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il
donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi. Art. 809 Norme
sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità Le liberalità, anche se
risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 (1237, 1411, 1875,
1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle
donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e
seguenti), nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la
quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti). Questa disposizione non si
applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che
a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione. Codice Civile Libro Terzo
Della proprietà Titolo I Dei beni Capo I Dei beni in generale Art. 810 Nozione
Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Sezione I Dei beni
nell'ordine corporativo Art. 811 Disciplina corporativa (abrogato) Sezione II
Dei beni immobili e mobili Art. 812 Distinzione dei beni Sono beni immobili il
suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre
costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò
che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati
immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono
saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo
permanente per la loro utilizzazione (1350). Sono mobili tutti gli altri beni
(923, 1153). Art. 813 Distinzione dei diritti Salvo che dalla legge risulti
diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai
diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le
disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.
Art. 814 Energie Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno
valore economico (p. 624). Art. 815 Beni mobili iscritti in pubblici registri I
beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che
li riguardano (507, 534, 609, 819, 1156, 1162, 2683 e seguenti, 2750, 2779,
2810, 2914 e seguente) e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni
mobili. Art. 816 Universalità di mobili E' considerata universalità di mobili
la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una
destinazione unitaria (771, 994, 1010, 1156, 1160, 1170). Le singole cose
componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti
giuridici. Art. 817 Pertinenze Sono pertinenze le cose destinate in modo
durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere
effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale
sulla medesima (952, 957, 981, 1021, 1022, 1027). Art. 818 Regime delle
pertinenze Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa
principale comprendono anche le pertinenze (667, 817, 1477, 2811), se non è
diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o
rapporti giuridici. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile
ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale
(2643). Art. 819 Diritti dei terzi sulle pertinenze La destinazione di una cosa
al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti
su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi
di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore (2704),
quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in
pubblici registri. Sezione III Dei frutti Art. 820 Frutti naturali e frutti
civili Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi
concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti
degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la
separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di
essi come di cosa mobile futura (771, 1472). Sono frutti civili quelli che si
ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali
sono gli interessi dei capitali (1224, 1282, 1815), i canoni enfiteutici (957 e
seguenti), le rendite vitalizie (1872 e seguenti) e ogni altra rendita, il
corrispettivo delle locazioni (1571 e seguenti). Art. 821 Acquisto dei frutti I
frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce (1477,
1775), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri (181, 896, 959, 984,
1021, 1148, 1615, 1960, 2791). In quest'ultimo caso la proprietà si acquista
con la separazione. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore,
rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto (2041).
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del
diritto. Capo II Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli
enti ecclesiastici Art. 822 Demanio pubblico Appartengono allo Stato e fanno
parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi,
i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia
(Cod. Nav. 28, 692); le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti
parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le
autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi (Cod. Nav. 692 a); gli
acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e
artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle
pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono
dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. Art. 823
Condizione giuridica del demanio pubblico I beni che fanno parte del demanio
pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di
terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano
(Cod. Nav. 30 e seguenti, 694 e seguenti). Spetta all'autorità amministrativa
la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di
procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa
della proprietà (948 e seguenti) e del possesso (1168 e seguenti) regolati dal
presente codice. Art. 824 Beni delle province e dei comuni soggetti al regime
dei beni demaniali I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma
dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al
regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i
mercati comunali. Art. 825 Diritti demaniali su beni altrui Sono parimenti soggetti
al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle
province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti
stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli
precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti
a quelli a cui servono i beni medesimi. Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle
province e dei comuni I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai
comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli
precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle
province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le
foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale
dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è
sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico,
paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo
ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza
della Repubblica (Costit. 843), le caserme, gli armamenti, gli aeromobili
militari (Cod. Nav. 745) e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio
indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni,
secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici,
con i loro arredi, e gli altri beni destinati a pubblico servizio. NOTA Gli
artt. 1, 2 e 3, L. 27 dicembre 1977, n. 968, riportano quanto segue: * Art. 1 -
La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed
è tutelata nell'interesse della comunità nazionale. * Art. 2 - Fanno parte
della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e
gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o
temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale. Sono
particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali,
cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache, stambecchi,
camosci d'Abruzzo e altri ungulati di cui le regioni ai sensi del successivo
art. 12 vietano l'abbattimento. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti,
ai topi propriamente detti e alle arvicole. * Art. 3 - In conformità di quanto
previsto dai precedenti artt. 1 e 2 è vietata, in tutto il territorio
nazionale, ogni forma di uccellagione. E' altresì vietata la cattura di uccelli
con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi articoli della
presente legge". Art. 827 Beni immobili vacanti I beni immobili che non
sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato. Art. 828
Condizione giuridica dei beni patrimoniali I beni che costituiscono il
patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole
particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle
regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile
non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti
dalle leggi che li riguardano. Art. 829 Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato
deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni
delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al
patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali
e provinciali. Art. 830 Beni degli enti pubblici non territoriali I beni
appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del
presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali. Ai beni di tali
enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del
secondo comma dell'art. 828. Art. 831 Beni degli enti ecclesiastici ed edifici
di culto I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente
codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li
riguardano. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico,
anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro
destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione
stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano. Titolo II
Della proprietà Capo I Disposizioni generali Art. 832 Contenuto del diritto Il
proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed
esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti
dall'ordinamento giuridico. Art. 833 Atti d'emulazione Il proprietario non può
fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare
molestia ad altri. Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse Nessuno può
essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa
di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una
giusta indennità (Costit. 42, 43). Le norme relative all'espropriazione per
causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali. Art. 835
Requisizioni Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o
civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al
proprietario è dovuta una giusta indennità. Le norme relative alle requisizioni
sono determinate da leggi speciali. Art. 836 Vincoli e obblighi temporanei Per
le cause indicate dall'articolo precedente l'autorità amministrativa, nei
limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari
vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole
(Costit. 44). Art. 837 Ammassi Allo scopo di regolare la distribuzione di
determinati prodotti agricoli o industriali nell'interesse della produzione
nazionale sono costituiti gli ammassi (2617). Le norme per il conferimento dei
prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali. Art. 838
Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente
interesse pubblico Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia,
nonché (le norme dell'ordinamento corporativo e) le disposizioni particolari
concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la
conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la
produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della
produzione stessa, può farsi luogo all'espropriazione dei beni da parte
dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità
(att. 56). La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per
effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte,
della storia o della sanità pubblica. Art. 839 Beni d'interesse storico e
artistico Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle
disposizioni delle leggi speciali. Capo II Della proprietà fondiaria Sezione I
Disposizioni generali Art. 840 Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo La
proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene,
e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno
al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle
leggi sulle miniere, cave e torbiere (826). Sono del pari salve le limitazioni
derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere
idrauliche e da altre leggi speciali (Cod. Nav. 714 e seguenti). Il
proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a
tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che
egli non abbia interesse ad escluderle (Cod. Nav. 823). Art. 841 Chiusura del
fondo Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo (1054, 1064).
Art. 842 Caccia e pesca Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri
per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti
dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli
può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
Art. 843 Accesso al fondo Il proprietario deve permettere l'accesso e il
passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita, al fine
di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità. Il proprietario
deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi
si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla
custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o
l'animale (896, 924; Cod. Pen. 637). Art. 844 Immissioni Il proprietario di un
fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino,
se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione
dei luoghi (890, Cod. Pen. 674). Nell'applicare questa norma l'autorità
giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della
proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso. Art. 845
Regole particolari per scopi di pubblico interesse La proprietà fondiaria è
soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse
nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle
sezioni seguenti. Sezione II Del riordinamento della proprietà rurale Art. 846
Minima unità colturale Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni (713,
1116) e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni
destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei
trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a
frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. S'intende per
minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il
lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per
esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica
agraria. Art. 847 Determinazione della minima unità colturale L'estensione
della minima unità colturale sarà determinata distintamente per zone, avuto
riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con
provvedimento dell'autorità amministrativa, da adottarsi sentite le
associazioni professionali. [Le funzioni delle associazioni professionali sono
ora di pertinenza dei Consigli degli Ordini (art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre
1944, n. 382)]. Art. 848 Sanzione dell'inosservanza Gli atti compiuti contro il
divieto dell'art. 846 possono essere annullati dall'autorità giudiziaria, su
istanza del pubblico ministero. L'azione si prescrive in tre anni dalla data
della trascrizione dell'atto (att. 57). Art. 849 Fondi compresi entro maggiori
unità fondiarie Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto
dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi
appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità
colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi
(2932), pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione
delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria,
sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che
giustificano la richiesta di trasferimento (att. 57). Art. 850 Consorzi a scopo
di ricomposizione fondiaria Quando più terreni contigui e inferiori alla minima
unità colturale (846) appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di
alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere
costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a
una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni
stessi. Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i
consorzi di bonifica (862). Art. 851 Trasferimenti coattivi Il consorzio
indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento
(854 e seguenti). Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può
procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a
rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi. Art. 852 Terreni
esclusi dai trasferimenti Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo
precedente sono esclusi: * gli appezzamenti forniti di casa di abitazione
civile o colonica; * i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze
dei medesimi; * le aree fabbricabili; * gli orti, i giardini, i parchi; * i
terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali
o commerciali; * i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri
gravi rischi; * i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o
singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.
Art. 853 Trasferimento dei diritti reali Nei trasferimenti coattivi le servitù
prediali (1027) sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze
della nuova sistemazione. Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti
sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i
terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte
determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni
su cui esistevano. Le ipoteche (2808) che non siano costituite su tutti i
terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova
assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano
costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca
su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato,
secondo il grado dell'ipoteca (2852), sulla parte del prezzo corrispondente
alla quota soggetta all'ipoteca medesima. Art. 854 Notifica e trascrizione del
piano di riordinamento Il piano di riordinamento dev'essere preventivamente
portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in
via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali. Il
provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere
trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione
sono situati i beni (2645). Art. 855 Effetti dell'approvazione del piano di
riordinamento Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i
trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite
le servitù imposte nel piano stesso (1032). Art. 856 Competenza dell'autorità
giudiziaria Nelle materie indicate dagli artt. 850 e seguenti è salva la
competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli
interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni
provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla
conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. Il credito
relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali. Sezione III Della
bonifica integrale Art. 857 Terreni soggetti a bonifica Per il conseguimento di
fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere
dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in
cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni
montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni
estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali
siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.
Art. 858 Comprensorio di bonifica e piano delle opere Il comprensorio di
bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono
determinati e pubblicati a norma della legge speciale. Art. 859 Opere di
competenza dello Stato Il piano generale indicato dall'articolo precedente
stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato (860). Art.
860 Concorso dei proprietari nella spesa I proprietari dei beni situati entro
il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa
necessaria per l'esecuzione la manutenzione e l'esercizio delle opere in
ragione del beneficio che traggono dalla bonifica. Art. 861 Opere di competenza
dei privati I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono
obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle
connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata
che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di
essi. Art. 862 Consorzi di bonifica All'esecuzione, alla manutenzione e
all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i
proprietari interessati. A tali consorzi possono essere anche affidati
l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse
comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi. I consorzi sono
costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza
dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio. Essi sono
persone giuridiche pubbliche (11) e svolgono la loro attività secondo le norme
dettate dalla legge speciale. Art. 863 Consorzi di miglioramento fondiario
Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti
anche consorzi per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di
miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale
di bonifica. Essi sono persone giuridiche private (12 e seguenti). Possono
tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la
loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro
funzioni ai fini dell'incremento della produzione, sono riconosciuti di
interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa. Art. 864
Contributi consorziali I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario
sono esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria
(2775). Art. 865 Espropriazione per inosservanza degli obblighi Quando
l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari risulta tale da
compromettere l'attuazione del piano di bonifica, può farsi luogo
all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario
inadempiente, osservate le disposizioni della legge speciale. L'espropriazione
ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a
favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune
garanzie (1179). Sezione IV Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali
Art. 866 Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi Anche indipendentemente
da un piano di bonifica (857 e seguenti), i terreni di qualsiasi natura e
destinazione possono essere sottoposti a vincolo idrogeologico, osservate le
forme e le condizioni stabilite dalla legge speciale, al fine di evitare che
possano con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare
il regime delle acque. L'utilizzazione dei terreni e l'eventuale loro
trasformazione, la qualità delle colture, il governo dei boschi e dei pascoli
sono assoggettati, per effetto del vincolo, alle limitazioni stabilite dalle
leggi in materia. Parimenti, a norma della legge speciale, possono essere
sottoposti a limitazione nella loro utilizzazione i boschi che per la loro
speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe,
dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli
ritenuti utili per le condizioni igieniche locali. Art. 867 Sistemazione e
rimboschimento dei terreni vincolati Al fine del rimboschimento e del
rinsaldamento i terreni vincolati possono essere assoggettati a espropriazione,
a occupazione temporanea o a sospensione dell'esercizio del pascolo, nei modi e
con le forme stabiliti dalle leggi in materia. Art. 868 Regolamento protettivo
dei corsi d'acqua I proprietari d'immobili situati in prossimità di corsi
d'acqua che arrecano o minacciano danni all'agricoltura, ad abitati o a
manufatti d'interesse pubblico sono obbligati, anche. indipendentemente da un
piano di bonifica, a contribuire all'esecuzione delle opere necessarie per il
regolamento del corso d'acqua nelle forme stabilite dalle leggi speciali.
Sezione V Della proprietà edilizia Art. 869 Piani regolatori I proprietari
d'immobili nei comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le
prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o
modificazioni delle costruzioni esistenti. Art. 870 Comparti Quando è prevista
la formazione di comparti, costituenti unità fabbricabili con speciali modalità
di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel
comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile
l'attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l'esecuzione
delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi all'espropriazione a norma
delle leggi in materia. Art. 871 Norme di edilizia e di ornato pubblico Le
regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e
dai regolamenti edilizi comunali. La legge speciale stabilisce altresì le
regole da osservarsi per le costruzioni nelle località sismiche. Art. 872
Violazione delle norme di edilizia Le conseguenze di carattere amministrativo
della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite
da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve
esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando
si tratta della violazione delle norme contenute nella Sezione seguente o da
questa richiamate (2933). Sezione VI Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni
e scavi dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi Art. 873 Distanze nelle
costruzioni Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti,
devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali
può essere stabilita una distanza maggiore. Art. 874 Comunione forzosa del muro
sul confine Il proprietario di un fondo continguo al muro altrui può chiederne
la comunione (2932) per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia
per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve
pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la
metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le
opere che occorrono per non danneggiare il vicino. Art. 875 Comunione forzosa
del muro che non è sul confine Quando il muro si trova a una distanza dal
confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di
quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione
del muro soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando,
oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la
nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino
al confine. Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare
preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o
di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà
entro il termine (2964) di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o
alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.
Art. 876 Innesto nel muro sul confine Se il vicino vuole servirsi del muro
esistente sul confine solo per innestarvi un Capo del proprio muro, non ha
l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art. 874, ma deve pagare un'indennità
per l'innesto. Art. 877 Costruzioni in aderenza Il vicino, senza chiedere la
comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in
aderenza (904), ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche nel caso previsto dall'art. 875; il vicino in tal
caso deve pagare soltanto il valore del suolo. Art. 878 Muro di cinta Il muro
di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre
metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo
d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai
tre metri. Art. 879 Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a
comunione forzosa Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici
appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime (822 e
seguenti), né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico,
archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può
neppure usare della facoltà concessa dall'art. 877. Alle costruzioni che si
fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme
relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le
riguardano. Art. 880 Presunzione di comunione del muro divisorio Il muro che
serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in
caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad
essere più alto. Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra
cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi. Art. 881 Presunzione di
proprietà esclusiva del muro divisorio Si presume che il muro divisorio tra i
campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il
quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. Se esistono
sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la
metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col
muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli
sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il
muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti
gli altri indizi. Art. 882 Riparazioni del muro comune Le riparazioni e le
ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi
hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno (1104), salvo che la
spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. Il comproprietario
di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione
e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione (1350, 2643), purché il
muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. La rinunzia non libera
il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato
causa col fatto proprio. Art. 883 Abbattimento di edificio appoggiato al muro
comune Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro
comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e
le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Art. 884 Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune Il
comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue
costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque
centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell'altro
comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso
in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o
appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune
con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto
in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute. Non può fare
incavi nel muro comune, ne eseguirvi altra opera che ne comprometta la
stabilità o che in altro modo lo danneggi. Art. 885 Innalzamento del muro
comune Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico
tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903).
Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874. Se il
muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l'esegue è tenuto a
ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia
necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze
tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il
muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve
essere indennizzato di ogni danno prodotto dall'esecuzione delle opere. Nel
secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del
suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora il vicino voglia acquistare la
comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore
di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il
rafforzamento. Art. 886 Costruzione del muro di cinta Ciascuno può costringere
il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta
che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati.
L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o
dalla convenzione, deve essere di tre metri. Art. 887 Fondi a dislivello negli
abitati Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro
inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le
spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del
proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante
altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore
e per metà sul terreno del fondo superiore. Art. 888 Esonero dal contributo
nelle spese Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione
del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del
terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il
muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di
renderlo comune ai sensi dell'art. 874, senza obbligo però di pagare la metà
del valore del suolo su cui il muro è stato costruito. Art. 889 Distanze per
pozzi, cisterne, fosse e tubi Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di
latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro
divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il
punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua
pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la
distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le
disposizioni dei regolamenti locali. Art. 890 Distanze per fabbriche e depositi
nocivi o pericolosi Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro
divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili,
o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero
impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve
osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle
necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e
sicurezza (Cod. Pen. 675). Art. 891 Distanze per canali e fossi Chi vuole
scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i
regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del
fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più
vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di
sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la
distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via
(911). Art. 892 Distanze per gli alberi Chi vuol piantare alberi presso il
confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli
usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le
seguenti distanze dal confine: * tre metri per gli alberi di alto fusto.
Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui
fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci,
i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e
simili; * un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali
quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in
rami; * mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da
frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere
però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre
piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri
per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla
base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea
stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono
osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le
piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. Art. 893
Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi Per gli alberi che nascono
o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le
strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e
strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se
gli uni e gli altri non dispongono, si osserva no le distanze prescritte
dall'articolo precedente. Art. 894 Alberi a distanza non legale Il vicino può
esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a
distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti. Art. 895 Divieto
di ripiantare alberi a distanza non legale Se si è acquistato il diritto di
tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o
viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la
distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte
di un filare situato lungo il confine. Art. 896 Recisione di rami protesi e di
radici Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in
qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici
che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e
gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti
naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al
proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti
appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il
disposto dell'art. 843. Art. 897 Comunione di fossi Ogni fosso interposto tra
due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario
che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo
dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre
anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte
opposta, il fosso si presume comune. Art. 898 Comunioni di siepi Ogni siepe tra
due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine
di confine o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si
presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di
quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di
confine esistenti. Art. 899 Comunione di alberi Gli alberi sorgenti nella siepe
comune sono comuni. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono
comuni, salvo Titolo o prova in contrario. Gli alberi che servono di limite o
che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune
consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la
convenienza del taglio. Sezione VII Delle luci e delle vedute Art. 900 Specie
di finestre Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due
specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di
affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di
affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Art. 901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: * essere munite di
un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa
in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; * avere
il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o
dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano
terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori; * avere il lato
inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo
vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello
inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di
osservare l'altezza stessa. Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti
per le luci L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è
considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni
indicate dall'art. 901. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia
resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto. Art. 903 Luci nel muro
proprio o nel muro comune Le luci possono essere aperte dal proprietario del
muro contiguo al fondo altrui. Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei
proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha
sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino
non abbia voluto contribuire (885). Art. 904 Diritto di chiudere le luci La
presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione
del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e seguenti) . Chi acquista
la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo
edificio. Art. 905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi Non si
possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure
sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del
muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e
mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze,
lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul
fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo
e la linea esteriore di dette opere. Il divieto cessa allorquando tra i due
fondi vicini vi e una via pubblica. Art. 906 Distanza per l'apertura di vedute
laterali od oblique Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo
del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale
deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto. Art.
907 Distanza delle costruzioni dalle vedute Quando si e acquistato il diritto
di avere vedute dirette verso il fondo vicino (1027 e seguenti), il
proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri,
misurata a norma dell'art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta
obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra
da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova
costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve
arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia. Sezione VIII Dello
stillicidio Art. 908 Scarico delle acque piovane Il proprietario deve costruire
i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno e non può farle
cadere nel fondo del vicino. Se esistono pubblici colatoi, deve provvedere
affinché le acque piovane vi siano immesse con gronde o canali. Si osservano in
ogni caso i regolamenti locali e le leggi sulla polizia idraulica. Sezione IX
Delle acque Art. 909 Diritto sulle acque esistenti nel fondo Il proprietario
del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le
disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque
sotterranee. Egli può anche disporne a favore d'altri, qualora non osti il
diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in
danno d'altri fondi. Art. 910 Uso delle acque che limitano o attraversano un
fondo Il proprietario di un fondo limitato o attraversato da un'acqua non
pubblica, che corre naturalmente e sulla quale altri non ha diritto, può,
mentre essa trascorre, farne uso per l'irrigazione dei suoi terreni e per
l'esercizio delle sue industrie, ma deve restituire le colature e gli avanzi al
corso ordinario. Art. 911 Apertura di nuove sorgenti e altre opere Chi vuole
aprire sorgenti, stabilire capi o aste di fonte e in genere eseguire opere per
estrarre acque dal sottosuolo o costruire canali o acquedotti, oppure scavarne,
profondarne, o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o
variarne la forma, deve, oltre le distanze stabilite nell'art. 891, osservare
le maggiori distanze ed eseguire le opere che siano necessarie per non recare
pregiudizio ai fondi altrui, sorgenti, capi o aste di fonte, canali o
acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei terreni o agli usi
domestici o industriali. Art. 912 Conciliazione di opposti interessi Se sorge
controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile,
l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei
loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o
all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare.
L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino
diminuzione del proprio diritto. In tutti i casi devono osservarsi le
disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche. Art. 913 Scolo
delle acque Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più
elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il
proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il
proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di
sistemazione agraria dell'uno o dell'altro fondo si rende necessaria una
modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un'indennità al
proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio.
Art. 914 Consorzi per regolare il deflusso delle acque Qualora per esigenze
della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di
soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su
richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire
un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere
stesse. Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo
comma dell'art. 921 (863 e seguenti). Art. 915 Riparazione di sponde e argini
Qualora le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati
in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione
del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari, e il
proprietario del fondo non provveda sollecitamente a ripararli o a costruirli,
ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno può
provvedervi, previa autorizzazione del pretore, che provvede in via d'urgenza.
Le opere devono essere eseguite in modo che il proprietario del fondo, in cui
esse si compiono, non ne subisca danno, eccetto quello temporaneo causato
dall'esecuzione delle opere stesse. Art. 916 Rimozione degli ingombri Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di
togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso,
rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo
che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini. Art. 917
Spese per la riparazione, costruzione o rimozione Tutti i proprietari, ai quali
torna utile che le sponde e gli argini siano conservati o costruiti e gli
ingombri rimossi, devono contribuire nella spesa in proporzione del vantaggio
che ciascuno ne ritrae. Tuttavia, se la distruzione degli argini, la variazione
delle acque o l'ingombro nei loro corsi deriva da colpa di alcuno dei
proprietari, le spese di conservazione, di costruzione o di riparazione gravano
esclusivamente su di lui, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. Art.
918 Consorzi volontari Possono costituirsi in consorzio i proprietari di fondi
vicini che vogliano riunire e usare in comune le acque defluenti dal medesimo
bacino di alimentazione o da bacini contigui. L'adesione degli interessati e il
regolamento del consorzio devono risultare da atto scritto (1418, 2725). Il
regolamento del consorzio è deliberato dalla maggioranza calcolata in base
all'estensione dei terreni a cui serve l'acqua. Art. 919 Scioglimento del
consorzio Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato
da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione
effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati. Art.
920 Norme applicabili Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, si
applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la
comunione (1100 e seguenti). Art. 921 Consorzi coattivi Nel caso indicato
dall'art. 918, il consorzio può anche essere costituito d'ufficio dall'autorità
amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle
acque. Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme
stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario (863). Il consorzio può
anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle
dovute indennità (865). Capo III Dei modi di acquisto della proprietà Art. 922
Modi di acquisto La proprietà si acquista per occupazione (923 e seguenti), per
invenzione (927 e seguenti), per accessione (934 e seguenti), per
specificazione (940), per unione o commistione (939), per usucapione (1158 e
seguenti), per effetto di contratti (1376 e seguenti), per successione a causa
di morte (456 e seguenti) e negli altri modi stabiliti dalla legge. Sezione I
Dell'occupazione e dell'invenzione Art. 923 Cose suscettibili di occupazione Le
cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione
(827). Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di
caccia o di pesca (842) [Secondo l'art. 1, L. 27 dicembre 1977, n. 968 (vedi
nota all'art. 826), a fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile
dello Stato]. Art. 924 Sciami di api Il proprietario di sciami di api ha
diritto d'inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato
al fondo (843); se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante
due giorni d'inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.
Art. 925 Animali mansuefatti Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti
dal proprietario del fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo
a indennità per il danno (843). Essi appartengono a chi se ne è impossessato
(932), se non sono reclamati entro venti (2964) giorni da quando il
proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano. Art. 926 Migrazione
di colombi, conigli e pesci I conigli o pesci che passano ad un'altra
conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi
siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per i
colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge
sui colombi viaggiatori. Art. 927 Cose ritrovate Chi trova una cosa mobile
(812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla
senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le
circostanze del ritrovamento. Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento Il
sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio
del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre
giorni ogni volta. Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti
il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno
richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come
il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le
spese occorse. Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore Il proprietario deve
pagare a Titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo
della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le
diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non
ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il
suo prudente apprezzamento. Art. 931 Equiparazione del possessore o detentore
al proprietario Agli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 927 e
seguenti al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore
e il detentore (1140). Art. 932 Tesoro Tesoro è qualunque cosa mobile di
pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d'essere
proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova.
Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo
effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al
ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una
cosa mobile altrui (959, 988; Cod. Pen. 647). Per il ritrovamento degli oggetti
d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico,
si osservano le disposizioni delle leggi speciali (826). Art. 933 Rigetti del
mare e piante sul lido. Relitti aeronautici I diritti sopra le cose gettate in
mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che
crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali (Cod. Nav.
510 e seguenti, 1227). Parimenti si osservano le leggi speciali per il
ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili (Cod. Nav. 993 e seguenti).
Sezione II Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della
commistione Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo Qualunque piantagione,
costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al
proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli artt. 935, 936, 937 e 938
e salvo che risulti diversamente dal Titolo (952 e seguenti) o dalla legge
(975-3, 986-2, 1150-5, 1593). Art. 935 Opere fatte dal proprietario del suolo
con materiali altrui Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni,
piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la
separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi
senza che si rechi grave danno all'opera costruita o senza che perisca la
piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il
risarcimento dei danni, se e in colpa grave. In ogni caso la rivendicazione dei
materiali (948) non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il
proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione (2964 e seguenti). Art. 936
Opere fatte da un terzo con materiali propri Quando le piantagioni (956),
costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il
proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha
fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua
scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento
di valore recato al fondo (1150). Se il proprietario del fondo domanda che
siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933).
Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario
non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere,
quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state
fatte dal terzo in buona fede (1147). La rimozione non può essere domandata
trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia
dell'incorporazione (2964 e seguenti). Art. 937 Opere fatte da un terzo con materiali
altrui Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un
terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa
separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave
danno delle opere e del fondo. La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei
mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione
(2964 e seguenti). Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta
o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il
proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido (1292 e
seguenti) al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il
proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario
del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse
ancora dovuto. Può altresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei
confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei
confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l'uso.
Art. 938 Occupazione di porzione di fondo attiguo Se nella costruzione di un
edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il
proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi (2964) dal giorno in
cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle
circostanze, può (2908) attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e
del suolo occupato. Il costruttore e tenuto a pagare al proprietario del suolo
il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei
danni. Art. 939 Unione e commistione Quando più cose appartenenti a diversi
proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma
sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà
della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la
proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a
ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di
molto superiore per valore, ancorché serva all'altra di ornamento, il
proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha
l'obbligo di pagare all'altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata;
ma se l'unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del
proprietario della cosa accessoria, egli non e obbligato a corrispondere che la
somma minore tra l'aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore
della cosa accessoria. E' inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di
colpa grave. Art. 940 Specificazione Se taluno ha adoperato una materia che non
gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia
riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario
il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi
notevolmente quello della mano d'opera. In quest'ultimo caso la cosa spetta al
proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Art. 941 Alluvione Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano
successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o
torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle
leggi speciali. Art. 942 Terreni abbandonati dalle acque correnti I terreni
abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle
rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il
confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai sensi del
primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre
acque definite pubbliche dalle leggi in materia. Quanto stabilito al primo
comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e
dagli stagni appartenenti al demanio pubblico (822). NOTA Articolo così
sostituito dall'art. 1, Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela
ambientale delle aree demaniali). Art. 943 Laghi e stagni Il terreno che
l'acqua copre quando essa è all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno
appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorché il volume
dell'acqua venga a scemare. Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la
terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria. Art.
944 Avulsione Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte
considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta
verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale
si e unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare
all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al
fondo dall'avulsione. Art. 945 Isole e unioni di terra Le isole e unioni di
terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio
pubblico (822). (Se l'isola si è formata per avulsione, il proprietario del
fondo da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà). (La stessa
regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso,
attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante,
facendone un'isola). NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall'art. 2
della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree
demaniali. Art. 946 Alveo abbandonato Se un fiume o un torrente si forma un
nuovo letto, abbandonato l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato
al regime proprio del demanio pubblico. NOTA Articolo così sostituito dall'art.
3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree
demaniali. Art. 947 Mutamenti del letto dei fiumi derivanti da regolamento del
loro corso Le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni
comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali
indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati
per i fenomeni di inalveamento. La disposizione dell'art. 941 non si applica
nel caso in cui le alluvioni derivano da regolamento del corso dei fiumi, da
bonifiche o da altri fatti artificiali indotti dall'attività antropica. In ogni
caso è esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. NOTA
Articolo così sostituito dall'art. 4 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in
materia di tutela ambientale delle aree demaniali. Capo IV Delle azioni a
difesa della proprietà Art. 948 Azione di rivendicazione Il proprietario può
rivendicare la cosa (1153, 1994, 2653, 2697) da chiunque la possiede o detiene
(1140) e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la
domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal
caso il convenuto è obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in
mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il
proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la
restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o
detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si
prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri
per usucapione (1158 e seguenti). Art. 949 Azione negatoria Il proprietario può
agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla
cosa, quando ha motivato di temerne pregiudizio (1079). Se sussistono anche
turbative o molestie, il proprietario può anche chiedere che se ne ordini la
cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno (1170). Art. 950 Azione
di regolamento di confini Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno
dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. Ogni mezzo di
prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al
confine delineato dalle mappe catastali. Art. 951 Azione per apposizione di
termini Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati
irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano
apposti o ristabiliti a spese comuni. Titolo III Della superficie Art. 952
Costituzione del diritto di superficie Il proprietario può costituire il
diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di
altri che ne acquista la proprietà (934, 1350, 2643). Del pari può alienare la
proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del
suolo. Art. 953 Costituzione a tempo determinato Se la costituzione del diritto
e stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di
superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della
costruzione (2816). Art. 954 Estinzione del diritto di superficie L'estinzione
del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei
diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si
estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma
dell'art. 2816. I contratti di locazione (1596), che hanno per oggetto la
costruzione, non durano se non per l'anno in corso alla scadenza del termine
(999). Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario,
l'estinzione del diritto di superficie. Il diritto di fare la costruzione sul
suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per
venti anni (2934 e seguenti, 2816). Art. 955 Costruzioni al disotto del suolo
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui e concesso il
diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui (840). Art.
956 Divieto di proprietà separata delle piantagioni Non può essere costituita o
trasferita la proprietà delle piantagioni (821) separatamente dalla proprietà
del suolo. Titolo IV Dell'enfiteusi (*) (*) V. anche L. 22 luglio 1966, n. 607,
sub Leggi Speciali, voce Contratti e controversie agrarie. Art. 957
Disposizioni inderogabili L'enfiteusi, salvo che il Titolo disponga altrimenti,
e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente).
Il Titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare alle
norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma, 962, 965, 968, 971 e
973. Art. 958 Durata L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo (2815).
L'enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai
venti anni. Art. 959 Diritti dell'enfiteuta L'enfiteuta ha gli stessi diritti
che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro
(932) e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle
disposizioni delle leggi speciali (840). Il diritto dell'enfiteuta si estende
alle accessioni (817 e seguenti, 934 e seguenti, 2810). Art. 960 Obblighi
dell'enfiteuta L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al
concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro
ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali. L'enfiteuta non può
pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità
del fondo o perdita di frutti. Art. 961 Pagamento del canone L'obbligo del
pagamento del canone (2763, 2948) grava solidalmente (1292 e seguenti) su tutti
i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione. Nel caso
in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti
o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi
proporzionalmente al valore della sua porzione. Art. 962 Revisione del canone
(abrogato) Art. 963 Perimento totale o parziale del fondo Quando il fondo
enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue. Se e perita una parte
notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte
residua, l'enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua
riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al
concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua
(975). La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono
ammesse, decorso un anno dall'avvenuto perimento (2964 e seguenti). Qualora il
fondo sia assicurato e l'assicurazione sia fatta anche nell'interesse del
concedente, l'indennità e ripartita tra il concedente e l'enfiteuta in proporzione
del valore dei rispettivi diritti. Nel caso di espropriazione per pubblico
interesse (834), l'indennità si ripartisce a norma del comma precedente. Art.
964 Imposte e altri pesi Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono
a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in
virtù del Titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può
eccedere l'ammontare del canone. Art. 965 Disponibilità del diritto
dell'enfiteuta L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra
vivi (1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810), sia per atto di ultima volontà (587, 2648).
Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al
concedente (att. 145). Nell'atto costitutivo può essere vietato all'enfiteuta
di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un
tempo non maggiore di venti anni (1379). Nel caso di alienazione compiuta
contro tale divieto, l'enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi (1960) verso
il concedente ed e tenuto a questi solidalmente (1292 e seguenti) con
l'acquirente. Art. 966 Prelazione a favore del concedente (abrogato) Art. 967
Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione In
caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente (1292 e
seguenti) col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti. Il precedente
enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato
l'atto di acquisto al concedente. In caso di alienazione del diritto del
concedente, l'acquirente non può pretendere l'adempimento degli obblighi
dell'enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l'alienazione (1264).
Art. 968 Subenfiteusi La subenfiteusi non è ammessa. Art. 969 Ricognizione Il
concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova
nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del ventennio
(2720). Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699, 2702).
Le spese dell'atto sono a carico del concedente. Art. 970 Prescrizione del
diritto dell'enfiteuta Il diritto dell'enfiteuta si prescrive per effetto del
non uso protratto per venti anni (2934 e seguenti). Art. 971 Affrancazione Se
più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di
essi, ma per la totalità. In questo caso l'affrancante subentra (1203) nei
diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi,
una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti,
l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente.
L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma (2815) risultante
dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale
(1284). Le modalità sono stabilite da leggi speciali (att. 58). Art. 972
Devoluzione Il conducente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico
(2653, n. 2): * se l'enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all'obbligo di
migliorarlo; * se l'enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di
canone (1219). La devoluzione non ha luogo se l'enfiteuta ha effettuato il
pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza
(2655), ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda (att. 149). La
domanda di devoluzione non preclude all'enfiteuta il diritto di affrancare,
sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 971. Art. 973 Clausola
risolutiva espressa La dichiarazione del concedente di valersi della clausola
risolutiva espressa (1456) non impedisce l'esercizio del diritto di
affrancazione. Art. 974 Diritti dei creditori dell'enfiteuta I creditori
dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare
le loro ragioni (2900), valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione
che spetti all'enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare
cauzione (1119) per l'avvenire (att. 149). I creditori, che hanno iscritto
ipoteca contro l'enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di
devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter
intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la
devoluzione (2653, n. 2). Art. 975 Miglioramenti e addizioni Quando cessa
l'enfiteusi all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell'aumento
di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono
accertati al tempo della riconsegna. Se in giudizio è stata fornita qualche
prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all'enfiteuta compete la
ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito. Per le
addizioni fatte dall'enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del
fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della
riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono
miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo
(att. 157). Art. 976 Locazioni concluse dall'enfiteuta Per le locazioni
concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'art. 999. Art. 977 Enfiteusi
costituite dalle persone giuridiche Le disposizioni contenute negli articoli
precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone
giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali. Titolo V
Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione Capo I Dell'usufrutto Sezione I
Disposizioni generali Art. 978 Costituzione L'usufrutto è stabilito dalla legge
(324, 540 e seguenti, 581, 1153) o dalla volontà dell'uomo (587, 1350 n. 2,
1376, 2643 n. 2, 2684). Può anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).
Art. 979 Durata La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita
dell'usufruttuario (678, 698, 796, 853, 1014). L'usufrutto costituito a favore
di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (999, 1014). Art.
980 Cessione dell'usufrutto L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per
un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal Titolo
costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810). La cessione dev'essere
notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è
solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (1292). Sezione
II Dei diritti nascenti dall'usufrutto Art. 981 Contenuto del diritto di
usufrutto L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne
la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa
può dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo Capo. Art. 982 Possesso
della cosa L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa
di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002. Art. 983
Accessioni L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e
seguenti, 934 e seguenti). Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con
il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni,
l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme
impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o
piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità. Art. 984
Frutti I frutti naturali e i frutti civili spettano all'usufruttuario per la
durata del suo diritto (820 s ) Se il proprietario e l'usufruttuario si
succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un
periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si
ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo
diritto nel periodo stesso (199; att. 150). Le spese per la produzione e il
raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione
indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti (821).
Art. 985 Miglioramenti L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i
miglioramenti che sussistono al momento della restituzione della cosa (att.
157). L'indennità si deve corrispondere nella minor somma tra l'importo della
spesa e l'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei
miglioramenti. L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può
disporre che il pagamento della indennità prevista dai commi precedenti sia
fatto ratealmente, imponendo in questo caso idonea garanzia (1179, Cod. Proc.
Civ. 119). Art. 986 Addizioni L'usufruttuario può eseguire addizioni che non
alterino la destinazione economica della cosa. Egli ha diritto di toglierle
alla fine dell'usufrutto, qualora ciò possa farsi senza nocumento della cosa,
salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In questo
caso deve essere corrisposta all'usufruttuario un'indennità pari alla minor
somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della
riconsegna. Se le addizioni non possono separarsi senza nocumento della cosa e
costituiscono miglioramento di essa si applicano le disposizioni relative ai
miglioramenti (att. 157). Art. 987 Miniere, cave e torbiere L'usufruttuario
gode delle cave e torbiere (826) già aperte e in esercizio all'inizio
dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del
proprietario. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto
il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che
saranno accertati alla fine dell'usufrutto. Se il permesso è stato ottenuto dal
proprietario o da un terzo, questi devono al: l'usufruttuario un'indennità
corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto. Art. 988
Tesoro Il diritto dell'usufruttuario non si estende al tesoro che si scopra
durante l'usufrutto, salve le ragioni che gli possono competere come
ritrovatore (932). Art. 989 Boschi, filari e alberi sparsi di alto fusto Se
nell'usufrutto sono compresi boschi o filari cedui ovvero boschi o filari di
alto fusto destinati alla produzione di legna, l'usufruttuario può procedere ai
tagli ordinari, curando il mantenimento dell'originaria consistenza dei boschi
o dei filari e provvedendo, se occorre, alla loro ricostituzione. Circa il
modo, l'estensione, l'ordine e l'epoca dei tagli, l'usufruttuario è tenuto a
uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti forestali, alla pratica
costante della regione. Le stesse regole si applicano agli alberi di alto fusto
sparsi per la campagna, destinati ad essere tagliati. Art. 990 Alberi di alto
fusto divelti, spezzati o periti Gli alberi di alto fusto divelti, spezzati o
periti per accidente spettano al proprietario. L'usufruttuario può servirsi di
essi soltanto per le riparazioni che sono a suo carico. Art. 991 Alberi
fruttiferi Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per
accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne
altri. Art. 992 Pali per vigne e per altre coltivazioni L'usufruttuario può
prendere nei boschi i pali occorrenti per le vigne e per le altre coltivazioni
che ne abbisognano, osservando sempre la pratica costante della regione. Art.
993 Semenzai L'usufruttuario può servirsi dei piantoni dei semenzai, ma deve
osservare la pratica costante della regione per il tempo e il modo della
estrazione e per la rimessa dei virgulti. Art. 994 Perimento delle mandrie o
dei greggi Se l'usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge,
l'usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente
quantità dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere
mancante del numero primitivo. Se la mandria o il gregge perisce interamente
per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il
proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore. Art. 995 Cose
consumabili Se l'usufrutto comprende cose consumabili (7502), l'usufruttuario
ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine
dell'usufrutto secondo la stima convenuta. Mancando la stima, e in facoltà
dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in
cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità
(1258). Art. 996 Cose deteriorabili Se l'usufrutto comprende cose che, senza
consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l'usufruttuario ha
diritto di servirsene secondo l'uso al quale sono destinate, e alla fine dell'usufrutto
e soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano. Art. 997
Impianti, opifici e macchinari Se l'usufrutto comprende impianti, opifici o
macchinari che hanno una destinazione produttiva, l'usufruttuario è tenuto a
riparare e a sostituire durante l'usufrutto le parti che si logorano, in modo
da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l'usufruttuario
ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni (1004), il
proprietario, al termine dell'usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua
indennità (2651). Art. 998 Scorte vive e morte Le scorte vive e morte di un
fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L'eccedenza o la
deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al
termine dell'usufrutto. Art. 999 Locazioni concluse dall'usufruttuario Le
locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione
dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico (2699) o da scrittura privata
di data certa (2704) anteriore, continuano per la durata stabilita (1599), ma
non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto. Se la cessazione
dell'usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non
durano in ogni caso se non per l'anno e, trattandosi di fondi rustici dei quali
il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio
che si trova in corso al tempo in cui cessa l'usufrutto (att. 51). Art. 1000
Riscossione di capitali Per la riscossione di somme che rappresentano un
capitale gravato d'usufrutto (1998), è necessario il concorso del titolare del
credito e dell'usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è
opponibile all'altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei
crediti (260 e seguenti). Il capitale riscosso dev'essere investito in modo
fruttifero e su di esso si trasferisce l'usufrutto. Se le parti non sono
d'accordo sul modo d'investimento, provvede l'autorità giudiziaria (1998).
Sezione III Degli obblighi nascenti dall'usufrutto Art. 1001 Obbligo di
restituzione. Misura della diligenza L'usufruttuario deve restituire le cose
che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è
disposto dall'art. 995 (2930). Nel godimento della cosa egli deve usare la
diligenza del buon padre di famiglia (1176). Art. 1002 Inventario e garanzia
L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano (982). Egli è
tenuto a fare a sue spese l'inventario dei beni, previo avviso al proprietario
(Cod. Proc. Civ. 769). Quando l'usufruttuario è dispensato dal fare
l'inventario, questo può essere richiesto dal proprietario a sue spese.
L'usufruttuario deve inoltre dare idonea garanzia (1179). Dalla prestazione
della garanzia sono dispensati i genitori che hanno l'usufrutto legale sui beni
dei loro figli minori (324). Sono anche dispensati il venditore e il donante
con riserva d'usufrutto (796); ma, qualora questi cedano l'usufrutto, il
cessionario è tenuto a prestare garanzia. L'usufruttuario non può conseguire il
possesso dei beni (982) prima di aver adempiuto gli obblighi su indicati. Art.
1003 Mancanza o insufficienza della garanzia Se l'usufruttuario non presta la
garanzia a cui e tenuto, si osservano le disposizioni seguenti: * gli immobili
sono locati o messi sotto amministrazione, salva la facoltà all'usufruttuario
di farsi assegnare per propria abitazione una casa compresa nell'usufrutto.
L'amministrazione è affidata, con il consenso dell'usufruttuario, al
proprietario o altrimenti a un terzo scelto di comune accordo tra proprietario
e usufruttuario o, in mancanza di tale accordo, nominato dall'autorità
giudiziaria (att. 59); * il danaro è collocato a interesse (1000-2); * i titoli
al portatore si convertono in nominativi a favore del proprietario con il
vincolo dell'usufrutto, ovvero si depositano presso una terza persona, scelta
dalle parti, o presso un istituto di credito, la cui designazione, in caso di
dissenso, e fatta dall'autorità giudiziaria; * le derrate sono vendute e il
loro prezzo è parimenti collocato a interesse (1000-2). In questi casi
appartengono all'usufruttuario gli interessi dei capitali, le rendite, le
pigioni e i fitti. Se si tratta di mobili i quali si deteriorano con l'uso, il
proprietario può chiedere che siano venduti e ne sia impiegato il prezzo come
quello delle derrate. L'usufruttuario può nondimeno domandare che gli siano
lasciati i mobili necessari per il proprio uso. Art. 1004 Spese a carico
dell'usufruttuario Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia,
amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico
dell'usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese
necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione. Art.
1005 Riparazioni straordinarie Le riparazioni straordinarie sono a carico del
proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la
stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il
rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale,
argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve
corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse (1284) delle
somme spese per le riparazioni straordinarie. Art. 1006 Rifiuto del
proprietario alle riparazioni Se il proprietario rifiuta di eseguire le
riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, e
in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese
devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del
rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato (2756; att.
152). Art. 1007 Rovina parziale di edificio accessorio Le disposizioni dei due
articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetusta o caso
fortuito, rovini soltanto in parte l'edificio che formava accessorio necessario
del fondo soggetto a usufrutto. Art. 1008 Imposte e altri pesi a carico del
l'usufruttuario L'usufruttuario è tenuto per la durata del suo diritto, ai
carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri
pesi che gravano sul reddito. Per l'anno in corso al principio e alla fine
dell'usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e
l'usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto (984). Art. 1009
Imposte e altri pesi a carico del proprietario Al pagamento dei carichi imposti
sulla proprietà durante l'usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è
tenuto il proprietario, ma l'usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse
(1284) della somma pagata. Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha
diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto. Art. 1010
Passività gravanti su eredità in usufrutto L'usufruttuario di un'eredità o di
una quota di eredità (588) è obbligato a pagare per intero, o in proporzione
della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui
l'eredità stessa sia gravata. Per il pagamento del capitale dei debiti o dei
legati, che si renda necessario durante l'usufrutto, e in facoltà dell'usufruttuario
di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse
alla fine dell'usufrutto. Se l'usufruttuario non può o non vuole fare questa
anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale
l'usufruttuario deve corrispondergli l'interesse (1284) durante l'usufrutto, o
può vendere una porzione dei beni soggetti all'usufrutto fino alla concorrenza
della somma dovuta. Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la
vendita dei beni, questa è fatta d'accordo tra proprietario e usufruttuario,
salvo ricorso all'autorità giudiziaria in caso di dissenso. L'espropriazione
forzata deve seguire contro ambedue. Art. 1011 Ritenzione per le somme
anticipate Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell'art. 1009 e dal
secondo comma dell'art. 1010, l'usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni
che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta (att.
152). Art. 1012 Usurpazioni durante l'usufrutto e azioni relative alle servitù
Se durante l'usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti
offende le ragioni del proprietario, l'usufruttuario e tenuto a fargliene
denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano
derivati al proprietario. L'usufruttuario può far riconoscere (2653)
l'esistenza delle servitù a favore del fondo (1079) o l'inesistenza di quelle
che si pretende di esercitare sul fondo medesimo (949); egli deve in questi
casi chiamare in giudizio il proprietario (Cod. Proc. Civ. 102). Art. 1013
Spese per le liti Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto
l'usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall'usufruttuario in
proporzione del rispettivo interesse. Sezione IV Estinzione e modificazioni
dell'usufrutto Art. 1014 Estinzione dell'usufrutto Oltre quanto è stabilito
dall'art. 979 (328), l'usufrutto si estingue: * per prescrizione per effetto
del non uso durato per venti anni (2934 e seguenti); * per la riunione
dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona (2814); * per il totale
perimento della cosa su cui è costituito (1016 e seguenti). Art. 1015 Abusi
dell'usufruttuario L'usufrutto può anche cessare per l'abuso (2561, 2814) che
faccia l'usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o
lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni (1004).
L'autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che
l'usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati
o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al
proprietario con l'obbligo di pagare annualmente all'usufruttuario, durante
l'usufrutto, una somma determinata. I creditori dell'usufruttuario possono
intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il
risarcimento dei danni e dare garanzia per l'avvenire (2900). Art. 1016
Perimento parziale della cosa Se una sola parte della cosa soggetta
all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane. Art. 1017
Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi Se il perimento della cosa non è
conseguenza di caso fortuito, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta
dal responsabile del danno. Art. 1018 Perimento dell'edificio Se l'usufrutto è
stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in
qualsiasi modo a perire, l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei
materiali. La stessa disposizione si applica se l'usufrutto e stabilito
soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende
costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei
materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi (1284)
sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali. Art. 1019
Perimento di cosa assicurata dall'usufruttuario Se l'usufruttuario ha
provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa
già assicurata, l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta
dall'assicuratore. Se è perito un edificio e il proprietario intende di
ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario non può
opporsi. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito.
Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante
in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in
proporzione di quest'ultima. Art. 1020 Requisizione o espropriazione Se la cosa
è requisita o espropriata per pubblico interesse, l'usufrutto si trasferisce
sull'indennità relativa (1000). Capo II Dell'uso e dell'abitazione Art. 1021
Uso Chi ha il diritto d'uso di una cosa, può servirsi di essa e, se è
fruttifera, può raccogliere i frutti (821) per quanto occorre ai bisogni suoi e
della sua famiglia (1023 e seguenti, 1100). I bisogni si devono valutare
secondo la condizione sociale del titolare del diritto. Art. 1022 Abitazione
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla limitatamente ai
bisogni suoi e della sua famiglia. Art. 1023 Ambito della famiglia Nella
famiglia si comprendono anche i figli nati dopo che è cominciato il diritto
d'uso o d'abitazione, quantunque nel tempo in cui il diritto e sorto la persona
non avesse contratto matrimonio. Si comprendono inoltre i figli adottivi (291 e
seguenti), i figli naturali riconosciuti (250 e seguenti) e gli affiliati (404
e seguenti), anche se l'adozione, il riconoscimento o l'affiliazione sono
seguiti dopo che il diritto era già sorto. Si comprendono infine le persone che
convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i
loro servizi (att. 153). Art. 1024 Divieto di cessione I diritti di uso e di
abitazione non si possono cedere (853) o dare in locazione. Art. 1025 Obblighi
inerenti all'uso e all'abitazione Chi ha l'uso di un fondo e ne raccoglie tutti
i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa e tenuto alle
spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come
l'usufruttuario (1004 e seguenti). Se non raccoglie che una parte dei frutti o
non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che
gode. Art. 1026 Applicabilità delle norme sull'usufrutto Le disposizioni
relative all'usufrutto (978 e seguenti) si applicano, in quanto compatibili,
all'uso e all'abitazione. Titolo VI Delle servitù prediali Capo I Disposizioni
generali Art. 1027 Contenuto del diritto La servitù prediale consiste nel peso
imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso
proprietario (1072, 1100). Art. 1028 Nozione dell'utilità L'utilità può
consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Può del
pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo (1073 e seguente).
Art. 1029 Servitù per vantaggio futuro E' ammessa la costituzione di una
servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro. E' ammessa altresì a
favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare, ma
in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui
l'edificio è costruito o il fondo è acquistato (1472). Art. 1030 Prestazioni
accessorie Il proprietario del fondo servente non e tenuto a compiere alcun
atto per rendere possibile l'esercizio della servitù da parte del titolare,
salvo che la legge o il Titolo disponga altrimenti (1069 e seguente, 1090 e
seguente). Art. 1031 Costituzione delle servitù Le servitù prediali possono
essere costituite coattivamente (853, 1032 e seguenti) o volontariamente (1058
e seguenti). Possono anche essere costituite per usucapione o per destinazione
del padre di famiglia (1061 e seguente). Capo II Delle servitù coattive Art.
1032 Modi di costituzione Quando, in forza di legge, il proprietario di un
fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la
costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, e costituita con
sentenza (2908, 2643 n. 14, 2932). Può anche essere costituita con atto
dell'autorità amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge (853
e seguenti). La sentenza stabilisce le modalità della servitù e determina
l'indennità dovuta. Prima del pagamento della indennità il proprietario del
fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù. Sezione I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo Art. 1033 Obbligo di dare passaggio
alle acque Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque
di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo
temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi
agrari o industriali. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i
giardini e le aie ad esse attinenti. Art. 1034 Apertura di nuovo acquedotto Chi
ha diritto di condurre acque per il fondo altrui deve costruire il necessario
acquedotto, ma non può far defluire le acque negli acquedotti già esistenti e
destinati al corso di altre acque. Il proprietario del fondo soggetto alla
servitù può tuttavia impedire la costruzione, consentendo il passaggio nei
propri acquedotti già esistenti, qualora ciò non rechi notevole pregiudizio
alla condotta che si domanda. In tal caso al proprietario dell'acquedotto è
dovuta un'indennità da determinarsi avuto riguardo all'acqua che s'introduce,
al valore dell'acquedotto, alle opere che si rendono necessarie per il nuovo
passaggio e alle maggiori spese di manutenzione. La facoltà indicata dal comma
precedente non è consentita al proprietario del fondo servente nei confronti
della pubblica amministrazione. Art. 1035 Attraversamento di acquedotti Chi
vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al di sopra o al di
sotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo
o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o
alterazione degli acquedotti stessi (1090). Art. 1036 Attraversamento di fiumi
o di strade Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche
o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade
e sulle acque. Art. 1037 Condizioni per la costituzione della servitù Chi vuol
far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare che può disporre
dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima è
sufficiente per l'uso al quale si vuol destinare; che il passaggio richiesto e
il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo
alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la
condotta, per il corso e lo sbocco delle acque. Art. 1038 Indennità per
l'imposizione della servitù Prima di imprendere la costruzione dell'acquedotto,
chi vuol condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo la stima,
dei terreni da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi
inerenti al fondo, oltre l'indennità per i danni, ivi compresi quelli derivanti
dalla separazione in due o più parti o da altro deterioramento del fondo da
intersecare. Per i terreni, però, che sono occupati soltanto per il deposito
delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare che la
metà del valore del suolo, e sempre senza detrazione delle imposte e degli
altri incarichi inerenti; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo
servente può fare piantagioni e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate,
purché tutto segua senza danno all'acquedotto, del suo spurgo e della sua
riparazione. Art. 1039 Indennità per il passaggio temporaneo Qualora il
passaggio delle acque sia domandato per un tempo non maggiore di nove anni, il
pagamento dei valori e delle indennità indicati dall'articolo precedente è
ristretto alla sola metà, ma con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le
cose nel primitivo stato. Il passaggio temporaneo può essere reso perpetuo
prima della scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra metà con gli
interessi legali (1284) dal giorno in cui il passaggio è stato praticato;
scaduto il termine, non si tiene più conto di ciò che è stato pagato per la
concessione temporanea. Art. 1040 Uso dell'acquedotto Chi possiede un
acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se
l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente. Se l'introduzione
di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se
prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma
dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art.
1038. La stessa disposizione si applica anche quando per il passaggio
attraverso un acquedotto occorre sostituire una tomba a un ponte canale o
viceversa. Art. 1041 Letto dell'acquedotto E' sempre in facoltà del
proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto
dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti
fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione
dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti. Art. 1042
Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui Se un corso d'acqua
impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la
continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono
di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a
costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e
sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere
simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal
Titolo o dall'usucapione. Art. 1043 Scarico coattivo Le disposizioni contenute
negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il
passaggio e domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non
consente di ricevere nel suo fondo. Lo scarico può essere anche domandato per
acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi
pregiudizio o molestia. Art. 1044 Bonifica Ferme le disposizioni delle leggi
sulla bonifica e sul vincolo forestale, il proprietario che intende prosciugare
o bonificare le sue terre con fognature, con colmate o altri mezzi ha diritto,
premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre
per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i fondi che separano le sue
terre da un corso d'acqua o da qualunque altro colatoio. Se il prosciugamento
risulta in contrasto con gli interessi di coloro che utilizzano le acque
provenienti dal fondo paludoso, e se gli opposti interessi non si possono
conciliare con opportune opere che importino una spesa proporzionata allo
scopo, l'autorità giudiziaria dà le disposizioni per assicurare l'interesse
prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali della
produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, può essere assegnata una congrua
indennità a coloro che al prosciugamento si sono opposti. Art. 1045
Utilizzazione di fogne o di fossi altrui I proprietari dei fondi attraversati
da fogne o da fosse altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori
fatti in. forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per
risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già
risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le
opere già eseguite, affinche queste siano in grado di servire anche ai fondi
attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già
fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono
comuni. Art. 1046 Norme per l'esecuzione delle opere Nell'esecuzione delle
opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del
secondo comma dell'art. 1033 e degli artt. 1035 e 1036. Sezione II
Dell'appoggio e dell'infissione di chiusa Art. 1047 Contenuto della servitù Chi
ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi
può, qualora sia necessario, appoggiare o infiggere una chiusa alle sponde, con
l'obbligo però di pagare la indennità e di fare e mantenere le opere atte ad
assicurare i fondi da ogni danno (1032). Art. 1048 Obblighi degli utenti Nella
derivazione e nell'uso delle acque a norma del precedente articolo, deve
evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio
che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle
acque medesime. Sezione III Della somministrazione coattiva di acqua a un
edificio o a un fondo Art. 1049 Somministrazione di acqua a un edificio Se a
una casa o alle sue dipendenze manca l'acqua necessaria per l'alimentazione
degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici, e non è possibile
procurarla senza eccessivo dispendio, il proprietario del fondo vicino deve
(1032) consentire che sia dedotta l'acqua di sopravanzo nella misura
indispensabile per le necessità anzidette. Prima che siano iniziati i lavori,
deve pagarsi il valore dell'acqua, che si chiede di dedurre, calcolato per
un'annualità. Si devono altresì sostenere tutte le spese per le opere di presa
e di derivazione. Si applicano inoltre le disposizioni del primo comma
dell'art. 1038. In mancanza di convenzione, la sentenza determina le modalità
della derivazione e l'indennità dovuta (2908, 2932). Qualora si verifichi un
mutamento nelle condizioni originarie, la derivazione può essere soppressa su istanza
dell'una o dell'altra parte. Art. 1050 Somministrazione di acqua a un fondo Le
norme stabilite dall'articolo precedente si applicano anche se il proprietario
di un fondo non ha acqua per irrigarlo, quando le acque del fondo vicino
consentono una parziale somministrazione, dopo soddisfatto ogni bisogno
domestico, agricolo o industriale. Le disposizioni di questo articolo e del
precedente non si applicano nel caso in cui delle acque si dispone in forza di
concessione amministrativa. Sezione IV Del passaggio coattivo Art. 1051
Passaggio coattivo Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui,
e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo
dispendio o disagio, ha diritto (1032) di ottenere il passaggio sul fondo vicino
per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si
deve stabilire (1350) in quella parte in cui l'accesso alla via pubblica e più
breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere
stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto
riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio
sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito
dei veicoli anche a trazione meccanica. Sono esenti da questa servitù le case,
i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. Art. 1052 Passaggio coattivo
a favore di fondo non intercluso Le disposizioni dell'articolo precedente si
possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via
pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può
essere ampliato. Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria
(2908) solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze
dell'agricoltura o della industria. Art. 1053 Indennità Nei casi previsti dai
due articoli precedenti e dovuta un'indennità proporzionata al danno cagionato
dal passaggio. Qualora, per attuare il passaggio, sia necessario occupare con
opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario
che lo domanda deve, prima d'imprendere le opere o d'iniziare il passaggio,
pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma
dell'art. 1038. Art. 1054 Interclusione per effetto di alienazione o di
divisione Se il fondo è divenuto da ogni parte chiuso per effetto di
alienazione a Titolo oneroso, il proprietario ha diritto di ottenere dall'altro
contraente il passaggio senza alcuna indennità (att. 154). La stessa norma si
applica in caso di divisione (1111). Art. 1055 Cessazione dell'interclusione Se
il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque
tempo a istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente.
Quest'ultimo deve restituire il compenso ricevuto; ma l'autorità giudiziaria
può disporre una riduzione della somma, avuto riguardo alla durata della
servitù e al danno sofferto. Se l'indennità fu convenuta in annualità, la
prestazione cessa dall'anno successivo. Sezione V Dell'elettrodotto coattivo e
del passaggio coattivo di linee teleferiche Art. 1056 Passaggio di condutture
elettriche Ogni proprietario è tenuto (2908) a dare passaggio per i suoi fondi
alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia. Art. 1057
Passaggio di vie funicolari Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar
passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o
industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni
necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia. Capo III Delle
servitù volontarie Art. 1058 Modi di costituzione Le servitù prediali possono
essere costituite per contratto (1061, 1321, 1350 n. 4, 2643 n. 4) o per
testamento (649 e seguenti, 2648). Art. 1059 Servitù concessa da uno dei
comproprietari La servitù concessa da uno dei comproprietari di un fondo
indiviso non è costituita se non quando gli altri l'hanno anch'essi concessa
unitamente o separatamente (1108). La concessione, però, fatta da uno dei
comproprietari, indipendentemente dagli altri, obbliga il concedente-e i suoi
eredi o aventi causa a non porre impedimento all'esercizio del diritto
concesso. Art. 1060 Servitù costituite dal nudo proprietario Il proprietario
può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitù che non
pregiudicano il diritto di usufrutto (981, 1078). Capo IV Delle servitù
acquistate per usucapione e per destinazione del padre di famiglia Art. 1061
Servitù non apparenti Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per
usucapione (1158, att. 158) o per destinazione del padre di famiglia (1062).
Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti
destinate al loro esercizio. Art. 1062 Destinazione del padre di famiglia La
destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque
genere di prova (2697 e seguente), che due fondi, attualmente divisi, sono
stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le
cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di
appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla
servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra
ciascuno dei fondi separati. Capo V Dell'esercizio delle servitù Art. 1063
Norme regolatrici L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal
Titolo e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti. Art. 1064 Estensione del
diritto di servitù Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario
per usarne. Se il fondo viene chiuso (841), il proprietario deve lasciarne
libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario
il passaggio per il fondo stesso. Art. 1065 Esercizio conforme al Titolo o al
possesso Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del
suo Titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di
esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno
del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente. Art. 1066 Possesso
delle servitù Nelle questioni di possesso delle servitù si ha riguardo alla
pratica dell'anno antecedente e, se si tratta di servitù esercitate a
intervalli maggiori di un anno, si ha riguardo alla pratica dell'ultimo
godimento. Art. 1067 Divieto di aggravare o diminuire l'esercizio della servitù
Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più
gravosa la condizione del fondo servente. Il proprietario del fondo servente
non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o
a renderlo più incomodo. Art. 1068 Trasferimento della servitù in luogo diverso
Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù
in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.
Tuttavia, se l'originario esercizio e divenuto più gravoso per il fondo
servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il
proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un
luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può
ricusarlo (1350, 2643). Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù
si può del pari concedere su istanza (Cod. Proc. Civ. 163) del proprietario del
fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole
vantaggio e non reca danno al fondo servente. L'autorità giudiziaria può anche
disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo
servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca
egualmente agevole al proprietario del fondo dominante. Art. 1069 Opere sul
fondo servente Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere
necessarie per conservare la servitù, deve scegliere il tempo e il modo che
siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente. Egli deve
fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal Titolo o
dalla legge (1030). Se però le opere giovano anche al fondo servente, le spese
sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi. Art. 1070 Abbandono del
fondo servente Il proprietario del fondo servente, quando è tenuto in forza del
Titolo o della legge alle spese necessarie per l'uso o per !a conservazione
della servitù (1030), può sempre liberarsene, rinunziando alla proprietà del
fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (1350, 2643). Nel
caso in cui l'esercizio della servitù sia limitato a una parte del fondo, la
rinunzia può limitarsi alla parte stessa. Art. 1071 Divisione del fondo
dominante o del fondo servente Se il fondo dominante viene diviso, la servitù è
dovuta a ciascuna porzione, senza che però si renda più gravosa la condizione
del fondo servente. Se il fondo servente viene diviso e la servitù ricade su
una parte determinata del fondo stesso, le altre parti sono liberate. Capo VI
Dell'estinzione delle servitù Art. 1072 Estinzione per confusione La servitù si
estingue (853, 2812), quando in una sola persona si riunisce la proprietà del
fondo dominante con quella del fondo servente. Art. 1073 Estinzione per
prescrizione La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per
venti anni (2934 e seguenti). Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato
di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui
esercizio non è necessario il fatto dell'uomo, il termine decorre dal giorno in
cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l'esercizio. Nelle servitù che
si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si
sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l'esercizio. Agli effetti
dell'estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu
esercitata dai precedenti titolari. Se il fondo dominante appartiene a più
persone in comune, l'uso della servitù fatto da una di esse impedisce
l'estinzione riguardo a tutte. La sospensione o l'interruzione della
prescrizione (2941 e seguenti) a vantaggio di uno dei comproprietari giova
anche agli altri. Art. 1074 Impossibilità di uso e mancanza di utilità
L'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità
della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine
indicato dall'articolo precedente. Art. 1075 Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un'utilità minore di quella indicata
dal Titolo si conserva per intero (att. 158). Art. 1076 Esercizio della servitù
non conforme al Titolo o al possesso L'esercizio di una servitù in tempo
diverso da quello determinato dal Titolo o dal possesso non ne impedisce
l'estinzione per prescrizione. Art. 1077 Servitù costituite sul fondo
enfiteutico Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano
quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine, per prescrizione o per
devoluzione (958, 970, 972). Art. 1078 Servitù costituite a favore del fondo
enfiteutico, dotale o in usufrutto Le servitù costituite dall'enfiteuta a
favore del fondo enfiteutico non cessano con l'estinguersi dell'enfiteusi. Lo
stesso vale per le servitù costituite dall'usufruttuario a favore del fondo di
cui ha l'usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale (166 bis). Capo VII
Delle azioni a difesa delle servitù Art. 1079 Accertamento della servitù e
altri provvedimenti di tutela Il titolare della servitù può farne riconoscere
in giudizio l'esistenza contro chi ne contesta l'esercizio (949) e può far
cessare gli eventuali impedimenti e turbative (1168 e seguenti). Può anche
chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni
(2933). Capo VIII Di alcune servitù in materia di acque Sezione I Della servitù
di presa o di derivazione di acqua Art. 1080 Presa d'acqua continua Il diritto
alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante. Art. 1081 Modulo
d'acqua Nelle servitù in cui è convenuta ed espressa una costante quantità di
acqua, la quantità deve esprimersi in relazione al modulo. Il modulo è l'unità
di misura dell'acqua corrente. Esso è un corpo d'acqua che scorre nella
costante quantità di cento litri al minuto secondo e si divide in decimi,
centesimi e millesimi. Art. 1082 Forma della bocca e dell'edificio derivatore
Quando, per la derivazione di una data e costante quantità di acqua corrente, è
stata determinata la forma della bocca e dell'edificio derivatore, le parti non
possono chiederne la modificazione per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo
che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale
dispensatore o nel corso delle acque in esso correnti. Se la forma non è stata
determinata, ma la bocca e l'edificio derivatore sono stati costruiti e
posseduti per cinque anni, non è neppure ammesso dopo tale tempo alcun reclamo
delle parti per eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione
seguita nel canale o nel corso delle acque. In mancanza di Titolo o di
possesso, la forma è determinata dall'autorità giudiziaria. Art. 1083
Determinazione della quantità d'acqua Quando la quantità d'acqua non è stata
determinata, ma la derivazione è stata fatta per un dato scopo, s'intende
concessa la quantità necessaria per lo scopo medesimo, e chi vi ha interesse
può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne
venga assicurato l'uso necessario e impedito l'eccesso. Se però è stata determinata
la forma della bocca e dell'edificio derivatore, o se, in mancanza di titolo,
si e posseduta per cinque anni la derivazione in una data forma, non è ammesso
reclamo delle parti, se non nel caso indicato dall'articolo precedente. Art.
1084 Norme regolatrici della servitù Per l'esercizio della servitù di presa
d'acqua, quando non dispone il Titolo o non è possibile riferirsi al possesso
(1066), si osservano gli usi locali. In mancanza di tali usi si osservano le
disposizioni dei tre articoli seguenti. Art. 1085 Tempo d'esercizio della
servitù Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva,
dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale,
dall'equinozio di autunno a quello di primavera. La distribuzione d'acqua per
giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali. L'uso delle
acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in
cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere. Art. 1086
Distribuzione per ruota Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega
l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo
carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno. Art.
1087 Acque sorgenti o sfuggite Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le
acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono
trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno. Art. 1088
Variazione del turno tra gli utenti Gli utenti dei medesimi canali possono
variare o permutare tra loro il turno, purché tale cambiamento non rechi danno
agli altri. Art. 1089 Acqua impiegata come forza motrice Chi ha diritto di
servirsi dell'acqua come forza motrice non può, senza espressa disposizione del
titolo, impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.
Art. 1090 Manutenzione del canale Nella servitù di presa o di condotta d'acqua,
quando il Titolo non dispone altrimenti, il proprietario del fondo servente può
domandare che il canale sia mantenuto convenientemente spurgato e le sue sponde
siano tenute in istato di buona manutenzione a spese del proprietario del fondo
dominante (1030). Art. 1091 Obblighi del concedente fino al luogo di consegna
dell'acqua Se il Titolo non dispone diversamente, il concedente dell'acqua di
una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a eseguire le opere
ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua fino al
punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifici, a
conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti
spurghi e a usare la dovuta diligenza, affinché la derivazione e la regolare
condotta dell'acqua siano in tempi debiti effettuate. Art. 1092 Deficienza
dell'acqua La deficienza dell'acqua deve essere sopportata da chi ha diritto di
prenderla e di usarla nel tempo in cui la deficienza si verifica. Tra diversi
utenti la deficienza dell'acqua deve essere sopportata prima da quelli che
hanno Titolo o possesso più recente, e tra utenti in parità di condizione dall'ultimo
utente. Tuttavia l'autorità giudiziaria, con provvedimento in camera di
consiglio, sentiti gli uffici tecnici competenti (att. 60), può modificare o
limitare i turni di utilizzazione e dare le altre disposizioni necessarie in
relazione alla quantità di acqua disponibile, agli usi e alle colture a cui
l'acqua è destinata. Il concedente dell'acqua è tenuto a una proporzionale
diminuzione del corrispettivo per la deficienza dell'acqua verificatasi per
causa naturale o per fatto altrui. Parimenti si fa luogo alle dovute indennità
in conseguenza delle modificazioni o limitazioni di turni, che siano state
disposte dall'autorità giudiziaria. Art. 1093 Riduzione della servitù Se la
servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla
volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa
non possa bastare alle esigenze del fondo servente, il proprietario di questo
può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun
fondo. In questo caso e dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo
dominante. Sezione II Della servitù degli scoli e degli avanzi di acqua Art.
1094 Servitù attiva degli scoli Gli scoli o acque colaticce derivanti
dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che
li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione. Art. 1095 Usucapione
della servitù attiva degli scoli Nella servitù attiva degli scoli il termine
per l'usucapione (1158) comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario
del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti
(1061) destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio
fondo. Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e
condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno
presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché
non vi sia titolo, segno o prova in contrario. Si reputa segno contrario
l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo
in cui il cavo è aperto. Art. 1096 Diritti del proprietario del fondo servente
La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto
di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la
coltivazione di questo e di abbandonare in tutto o in parte l'irrigazione. Art.
1097 Diritto agli avanzi d'acqua Quando l'acqua è concessa, riservata o
posseduta (1066) per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad
altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a
cui la restituzione e dovuta. Art. 1098 Divieto di deviare acque di scolo o
avanzi d'acqua Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli
scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di
avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo ma
deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante (1069).
Art. 1099 Sostituzione di acqua viva Il proprietario del fondo soggetto alla
servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù
mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo
d'acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto
conto di tutte le circostanze. Titolo VII Della comunione Capo I Della
comunione in generale Art. 1100 Norme regolatrici Quando la proprietà o altro
diritto reale spetta in comune a più persone, se il Titolo o la legge (Cod.
Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non dispone diversamente, si applicano le
norme seguenti (2711). Art. 1101 Quote dei partecipanti Le quote dei
partecipanti alla comunione si presumono uguali. Il concorso dei partecipanti,
tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle
rispettive quote. Art. 1102 Uso della cosa comune Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro
diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie
per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo
diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti
idonei a mutare il Titolo del suo possesso (1164). Art. 1103 Disposizioni della
quota Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da
uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel Capo IV del
Titolo III del libro VI (2825). Art. 1104 Obblighi dei partecipanti Ciascun
partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per
il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a
norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la
rinunzia al suo diritto (882). La rinunzia non giova al partecipante che abbia
anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario (1260) del partecipante e
tenuto in solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da
questo dovuti e non versati. Art. 1105 Amministrazione Tutti i partecipanti
hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106). Per
gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei
partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie
per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della
maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente
informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i provvedimenti
necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una
maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun
partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera
di consiglio e può anche nominare un amministratore (872). Art. 1106
Regolamento della comunione e nomina di amministratore Con la maggioranza
calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un
regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della
cosa comune. Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o
più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi
dell'amministratore. Art. 1107 Impugnazione del regolamento Ciascuno dei
partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il
regolamento della comunione entro trenta giorni (2964) dalla deliberazione che
lo ha approvato. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata
loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica
sentenza sulle opposizioni proposte (1109). Decorso il termine indicato dal
comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo ha
effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti. Art.
1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione Con
deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due
terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le
innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o
redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno
dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso
modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione,
sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei
partecipanti. E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le
locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia
consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo
di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il
miglioramento della cosa comune. Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: * nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione e gravemente
pregiudizievole alla cosa comune; * se non è stata osservata la disposizione
del terzo comma dell'art. 1105 * se la deliberazione relativa a innovazioni o
ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme
del primo e del secondo comma dell'art. 1108 (1137-2). L'impugnazione deve
essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni
dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è
stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità
giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato. Art. 1110
Rimborso di spese Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti
o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della
cosa comune, ha diritto al rimborso. Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione
(1506); l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni
caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento può pregiudicare
gli interessi degli altri (717). Il patto di rimanere in comunione per un tempo
non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli aventi causa dai
partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si riduce
a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può
ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto. Art. 1112
Cose non soggette a divisione Lo scioglimento della comunione non può essere
chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire
all'uso a cui sono destinate. Art. 1113 Intervento nella divisione e
opposizione I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la
divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione (2646)
anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento
dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti). Nella
divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto
indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione
dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della
trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire,
perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e
coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a
trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o
della trascrizione della domanda di divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).
Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione
può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni
di preleva